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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30017/2021

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eguente ORDINANZA sui ricorsi iscritto al n. 18019 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da ut11/ Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Roma, alla via Della Giuliana, n. 66, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di RG n. 18019/15 Angeli estensore [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 13 gennaio 2015, n. 99-16-15; udita la relazione svolta all'adunanza camerale del 6 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata, per il profilo rimasto d'interesse, che l'Agenzia delle entrate ha recuperato nei confronti del contribuente, socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, già società in nome collettivo, maggiore materia imponibile ai fini dell'irap, dell'iva, e delle imposte sui redditi da imputare ai soci per trasparenza, derivante, per il suddetto profilo ancora in contestazione, dall'emissione di due note di credito in rettifica di prestazioni effettuate in favore della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]; - il contribuente ha impugnato l'avviso, senza successo in primo grado; - di contro, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l'appello di Rapparini in relazione al profilo in questione, sostenendo che la documentazione da lui esibita s'inserisce nel rapporto scaturito dal contratto di subappalto stipulato dalla RECON con la committente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la realizzazione degli impianti meccanici del centro commerciale Auchan di Melilli e giustifica l'emissione delle due note in conseguenza della mancata approvazione della contabilità da parte della committente principale [OSCURATO:SOCIETA].; - contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il contribuente replica con controricorso, che illustra con memoria.

Considerato che: 1.- va applicato il giudicato, invocato dal contribuente, e prodottosi, quanto alla società, per effetto della pronuncia dell'ordinanza di questa Corte n. 19149/16, in virtù del quale l'annullamento dell'avviso di accertamento concernente l'anno RG n. 18019/15 [OSCURATO:PERSONA]-Maria P rrino 2004, èmesso per i medesimi rilievi contestati al contribuente è divenuto irretrattabile; 2.- il giudicato, essendo favorevole, può difatti essere fatto valere dal socio, anche se sia scaturito da un giudizio celebrato in violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci (Cass., sez. un., n. 14815/08); 3.- il ricorso va quindi respinto, ma il particolare andamento processuale del giudizio comporta la compensazione delle spese.

Per questi motivi rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, in data 6 luglio 2021.

Il presidente _ / D T SLTATO 2 6 OTT. 2021 [OSCURATO:PERSONA],K. 1_ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi iscritto al n. 18019 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da ut11/ Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Roma, alla via Della Giuliana, n. 66, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di RG n. 18019/15 Angeli estensore [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 13 gennaio 2015, n. 99-16-15; udita la relazione svolta all'adunanza camerale del 6 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata, per il profilo rimasto d'interesse, che l'Agenzia delle entrate ha recuperato nei confronti del contribuente, socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, già società in nome collettivo, maggiore materia imponibile ai fini dell'irap, dell'iva, e delle imposte sui redditi da imputare ai soci per trasparenza, derivante, per il suddetto profilo ancora in contestazione, dall'emissione di due note di credito in rettifica di prestazioni effettuate in favore della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]; - il contribuente ha impugnato l'avviso, senza successo in primo grado; - di contro, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l'appello di Rapparini in relazione al profilo in questione, sostenendo che la documentazione da lui esibita s'inserisce nel rapporto scaturito dal contratto di subappalto stipulato dalla RECON con la committente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la realizzazione degli impianti meccanici del centro commerciale Auchan di Melilli e giustifica l'emissione delle due note in conseguenza della mancata approvazione della contabilità da parte della committente principale [OSCURATO:SOCIETA].; - contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il contribuente replica con controricorso, che illustra con memoria. Considerato che: 1.- va applicato il giudicato, invocato dal contribuente, e prodottosi, quanto alla società, per effetto della pronuncia dell'ordinanza di questa Corte n. 19149/16, in virtù del quale l'annullamento dell'avviso di accertamento concernente l'anno RG n. 18019/15 [OSCURATO:PERSONA]-Maria P rrino 2004, èmesso per i medesimi rilievi contestati al contribuente è divenuto irretrattabile; 2.- il giudicato, essendo favorevole, può difatti essere fatto valere dal socio, anche se sia scaturito da un giudizio celebrato in violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci (Cass., sez. un., n. 14815/08); 3.- il ricorso va quindi respinto, ma il particolare andamento processuale del giudizio comporta la compensazione delle spese. Per questi motivi rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, in data 6 luglio 2021. Il presidente _ / D T SLTATO 2 6 OTT. 2021 [OSCURATO:PERSONA],K. 1_ [OSCURATO:PERSONA]