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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 1944

Cassazione n. 07763/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1944 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 22.10.2020 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217 commi 1 n. 4 e 2,

I. fall., quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., così riqualificate le fattispecie di cui all'originaria imputazione (bancarotta fraudolenta documentale e causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge per non avere la corte territoriale osservato e/o per aver erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 217, comma 2, I.f..Il processo di primo grado aveva consentito di accertare che la documentazione contabile era stata distrutta, improvvisamente e all'insaputa del Peracchi, dalla proprietaria dell'immobile in cui essa si trovava, a seguito della procedura di sfratto a cui era stata sottoposta la società e ciò nonostante il ricorrente si stesse organizzando per trovare una nuova sistemazione alle scritture contabili; sicchè non avrebbe dovuto residuare alcun dubbio sulla mancanza di colpa dell'imputato.

Invece la corte di appello riconduce la fattispecie delittuosa in capo al ricorrente sulla base di una ipotesi - è difficile ipotizzare che la proprietaria dell'immobile non lo avesse diffidato a ritirare la documentazione dopo l'avvio della procedura di rilascio dell'immobile - nonostante le risultanze processuali non avessero neanche ipotizzato tale evenienza. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 217 comma 1 n. 4 I.f. per avere la corte territoriale ritenuta integrata la fattispecie dell'aggravamento del dissesto nonostante difetti la prova della riconducibilità del fatto a colpa grave del ricorrente laddove lo stesso non chiese il fallimento perché riteneva, sia pure erroneamente, come poi ex post rivelatosi, di poter risollevare le sorti dell'impresa.Ciò senza neppure considerare che il debito per mancato pagamento delle imposte erariali era modesto e si era accresciuto solo per le sanzioni e gli interessi medio tempore maturati in relazione ad esso.

Indi l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per carenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

3. Il ricØo è stato ttato, ai sensi d l'art. 23, com , d.l. n. 137 del 20, convert dalla le e 18 dicembre 3620, n.176, successive pro, pfe, senza l'int ento dell arti che hanno cos concluso per• critto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

È opportuno osservare, in via preliminare, che nel caso di specie ricorre l'ipotesi c.d. di "doppia conforme", in presenza della quale le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame - come nell'ipotesi in scrutinio - non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione impugnata (cfr. ex multis Sez. 3, n. 13926/2011, RV n. 252615).

Deve altresì aggiungersi che in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Cass. Pen., sez.

VI, sent. n. 28411/2012, RV n. 256435); laddove nel caso in esame le deduzioni mosse in appello erano in realtà sostanzialmente assertive circa la insussistenza di profili di colpa addebitabili al Peracchi fondandosi esse esclusivamente sulla circostanza che l'imputato avrebbe, da un lato, ignorato senza sua colpa la distruzione delle documentazione contabile, e, dall'altro, cercato di salvare le sorti della ditta (così anche in ricorso), e in ogni caso ad esse la Corte di Appello correttamente forniva adeguata risposta ribadendo quanto già osservato al riguardo dal primo giudice ovvero che il debito erariale già a partire dal 2010 era lievitato sino a raggiungere l'importo di euro 1.139.782,14 senza che Peracchi si attivasse per chiedere il fallimento (dichiarato solo il 30.3.2015 a seguito dei ricorsi dei creditori rimasti insoddisfatti); indi concludeva la corte di appello quanto alla sottrazione delle scritture contabili che essa sebbene non potesse ritenersi dolosamente preordinata, dovesse comunque ricondursi alla condotta colposa del Peracchi che disinteressandosi delle sue sorti aveva, in buona sostanza, creato i presupposti della sua mancata o corretta tenuta. 1.1.Alla luce della cornice testè tracciata, il primo motivo si appalesa del tutto aspecifico, avendo i giudici di merito, con motivazione non effettivamente incisa dagli argomenti esposti in ricorso, in buona sostanza non creduto alla versione resa dall'imputato circa la mancanza di colpa.

Al riguardo è solo il caso di aggiungere che secondo l'orientamento costante e pressoché consolidato di questa Corte il sindacato sulla motivazione della sentenza del giudice di merito demandato alla Corte di cassazione non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una rinnovata verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali, in quanto la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate sul piano della consequenzialità le conclusioni tratte (cfr.

S. U. n. 47289/2003, rv. 226074); conclusioni tratte nel caso sottoposto al vaglio di questa Corte sulla base di un'esaustiva e sufficiente ricostruzione dei motivi che hanno portato a ritenere pienamente integrata l'ipotesi n capo al ricorrente. 1.2.11 secondo motivo è anch'esso inammissibile.

Anche in tal caso le deduzioni mosse in appello erano in realtà sostanzialmente assertive circa la insussistenza di profili di colpa addebitabili all'imputato fondandosi esse esclusivamente sulla circostanza che lo stesso avrebbe, anzi, cercato di salvare le sorti della ditta, e in ogni caso ad esse la Corte di Appello correttamente forniva adeguata risposta ribadendo, come già sopra evidenziato, quanto già osservato al riguardo dal primo giudice.

Soprattutto evidenzia il tribunale che lo stesso imputato aveva riferito in sede di esame che vi era stato un crollo degli appalti già nel 2010 e che l'attività in conseguenza di ciò era da ritenere oramai chiusa; e nonostante ciò fosse evidente, egli aveva continuato a credere che potessero risollevarsi le sorti dell'impresa; indi concludono i giudici di merito che quindi lo stesso era stato consapevole del deficit societario in epoca certamente antecedente alla dichiarazione di fallimento, intervenuta solo nel 2015 su ricorso di terzi, dal momento che era evidente - e ciò già con valutazione ex ante - che l'aumento del passivo fosse determinato dalla maturazione degli interessi sui debiti soprattutto erariali.Manifestamente infondato è quindi il motivo di ricorso dedotto, che non si confronta né con la pronuncia impugnata, né con la giurisprudenza di questa Corte.

Costituisce, invero, principio giurisprudenziale consolidato che nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, di cui al comma 4 dell'art. 217

I. f., oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (Sez. 5, Sentenza n. 28609 del 21/04/2017, Rv. 270874).

Nondimeno, la scelta di ritardare la dichiarazione di fallimento deve essere, in sé stessa, determinata da un atteggiamento gravemente colposo (nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione, cfr. Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018 - dep. 24/04/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, che richiama sul punto anche le argomentazioni svolte dal primo giudice, lungi dal far discendere la sussistenza di colpa grave a carico dell'imputato dalla mera circostanza del mancato deposito della domanda di fallimento, ha piuttosto dato compiuta prova degli elementi da cui desumere, da un lato, la piena conoscenza da parte dello stesso dello stato di decozione in cui versava la società di cui era amministratore, dall'altro, la natura gravemente colposa dell'omissione ascritta.

Elementi da cui si evince come lo stesso abbia potuto adeguatamente rappresentarsi, preventivamente, che la sua scelta di ritardare, rectius non presentare affatto l'istanza (essendo stato il fallimento, poi, dichiarato su ricorso di un creditore) ben poteva determinare un aggravamento del dissesto (essendo peraltro notorio che una esposizione debitoria, più passa il tempo, più aumenta per effetto della produzione degli interessi che continuano a maturare; in tal senso si è, ad esempio, affermato che l'obbligo del liquidatore della società di chiedere tempestivamente il fallimento della stessa non viene meno quando egli possa comunque rendersi consapevole dell'irreversibile condizione di dissesto e non eserciti il potere di iniziativa fallimentare, prescegliendo, in presenza dell'inevitabile aggravamento della situazione debitoria - per l'aumento degli interessi passivi e la crescente confusione patrimoniale o anche solo, ad esempio, attraverso l'ulteriore accumulo dei costi ordinari di gestione - improbabili vie di recupero o anche la semplice attesa, cfr. Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017, Rv. 270874 - 01; Sez. 5 del 10 dicembre 1999, Terrana, non massimata), essendo palese, nel caso di specie, e quindi conclamata, la irreversibilità della decozione (tant'è che non risulta neppure che sia stata promossa o avviata l'integrazione del capitale sociale).D'altronde nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (cfr. Sez. 5, n. 28609 sopra cit.). 2,5, Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/1/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1944 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 22.10.2020 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217 commi 1 n. 4 e 2, I. fall., quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., così riqualificate le fattispecie di cui all'originaria imputazione (bancarotta fraudolenta documentale e causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge per non avere la corte territoriale osservato e/o per aver erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 217, comma 2, I.f..Il processo di primo grado aveva consentito di accertare che la documentazione contabile era stata distrutta, improvvisamente e all'insaputa del Peracchi, dalla proprietaria dell'immobile in cui essa si trovava, a seguito della procedura di sfratto a cui era stata sottoposta la società e ciò nonostante il ricorrente si stesse organizzando per trovare una nuova sistemazione alle scritture contabili; sicchè non avrebbe dovuto residuare alcun dubbio sulla mancanza di colpa dell'imputato. Invece la corte di appello riconduce la fattispecie delittuosa in capo al ricorrente sulla base di una ipotesi - è difficile ipotizzare che la proprietaria dell'immobile non lo avesse diffidato a ritirare la documentazione dopo l'avvio della procedura di rilascio dell'immobile - nonostante le risultanze processuali non avessero neanche ipotizzato tale evenienza. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 217 comma 1 n. 4 I.f. per avere la corte territoriale ritenuta integrata la fattispecie dell'aggravamento del dissesto nonostante difetti la prova della riconducibilità del fatto a colpa grave del ricorrente laddove lo stesso non chiese il fallimento perché riteneva, sia pure erroneamente, come poi ex post rivelatosi, di poter risollevare le sorti dell'impresa.Ciò senza neppure considerare che il debito per mancato pagamento delle imposte erariali era modesto e si era accresciuto solo per le sanzioni e gli interessi medio tempore maturati in relazione ad esso. Indi l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per carenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. 3. Il ricØo è stato ttato, ai sensi d l'art. 23, com , d.l. n. 137 del 20, convert dalla le e 18 dicembre 3620, n.176, successive pro, pfe, senza l'int ento dell arti che hanno cos concluso per• critto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. È opportuno osservare, in via preliminare, che nel caso di specie ricorre l'ipotesi c.d. di "doppia conforme", in presenza della quale le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame - come nell'ipotesi in scrutinio - non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione impugnata (cfr. ex multis Sez. 3, n. 13926/2011, RV n. 252615). Deve altresì aggiungersi che in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 28411/2012, RV n. 256435); laddove nel caso in esame le deduzioni mosse in appello erano in realtà sostanzialmente assertive circa la insussistenza di profili di colpa addebitabili al Peracchi fondandosi esse esclusivamente sulla circostanza che l'imputato avrebbe, da un lato, ignorato senza sua colpa la distruzione delle documentazione contabile, e, dall'altro, cercato di salvare le sorti della ditta (così anche in ricorso), e in ogni caso ad esse la Corte di Appello correttamente forniva adeguata risposta ribadendo quanto già osservato al riguardo dal primo giudice ovvero che il debito erariale già a partire dal 2010 era lievitato sino a raggiungere l'importo di euro 1.139.782,14 senza che Peracchi si attivasse per chiedere il fallimento (dichiarato solo il 30.3.2015 a seguito dei ricorsi dei creditori rimasti insoddisfatti); indi concludeva la corte di appello quanto alla sottrazione delle scritture contabili che essa sebbene non potesse ritenersi dolosamente preordinata, dovesse comunque ricondursi alla condotta colposa del Peracchi che disinteressandosi delle sue sorti aveva, in buona sostanza, creato i presupposti della sua mancata o corretta tenuta. 1.1.Alla luce della cornice testè tracciata, il primo motivo si appalesa del tutto aspecifico, avendo i giudici di merito, con motivazione non effettivamente incisa dagli argomenti esposti in ricorso, in buona sostanza non creduto alla versione resa dall'imputato circa la mancanza di colpa. Al riguardo è solo il caso di aggiungere che secondo l'orientamento costante e pressoché consolidato di questa Corte il sindacato sulla motivazione della sentenza del giudice di merito demandato alla Corte di cassazione non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una rinnovata verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali, in quanto la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate sul piano della consequenzialità le conclusioni tratte (cfr. S. U. n. 47289/2003, rv. 226074); conclusioni tratte nel caso sottoposto al vaglio di questa Corte sulla base di un'esaustiva e sufficiente ricostruzione dei motivi che hanno portato a ritenere pienamente integrata l'ipotesi n capo al ricorrente. 1.2.11 secondo motivo è anch'esso inammissibile. Anche in tal caso le deduzioni mosse in appello erano in realtà sostanzialmente assertive circa la insussistenza di profili di colpa addebitabili all'imputato fondandosi esse esclusivamente sulla circostanza che lo stesso avrebbe, anzi, cercato di salvare le sorti della ditta, e in ogni caso ad esse la Corte di Appello correttamente forniva adeguata risposta ribadendo, come già sopra evidenziato, quanto già osservato al riguardo dal primo giudice. Soprattutto evidenzia il tribunale che lo stesso imputato aveva riferito in sede di esame che vi era stato un crollo degli appalti già nel 2010 e che l'attività in conseguenza di ciò era da ritenere oramai chiusa; e nonostante ciò fosse evidente, egli aveva continuato a credere che potessero risollevarsi le sorti dell'impresa; indi concludono i giudici di merito che quindi lo stesso era stato consapevole del deficit societario in epoca certamente antecedente alla dichiarazione di fallimento, intervenuta solo nel 2015 su ricorso di terzi, dal momento che era evidente - e ciò già con valutazione ex ante - che l'aumento del passivo fosse determinato dalla maturazione degli interessi sui debiti soprattutto erariali.Manifestamente infondato è quindi il motivo di ricorso dedotto, che non si confronta né con la pronuncia impugnata, né con la giurisprudenza di questa Corte. Costituisce, invero, principio giurisprudenziale consolidato che nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, di cui al comma 4 dell'art. 217 I. f., oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (Sez. 5, Sentenza n. 28609 del 21/04/2017, Rv. 270874). Nondimeno, la scelta di ritardare la dichiarazione di fallimento deve essere, in sé stessa, determinata da un atteggiamento gravemente colposo (nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione, cfr. Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018 - dep. 24/04/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823). Nel caso di specie, la Corte territoriale, che richiama sul punto anche le argomentazioni svolte dal primo giudice, lungi dal far discendere la sussistenza di colpa grave a carico dell'imputato dalla mera circostanza del mancato deposito della domanda di fallimento, ha piuttosto dato compiuta prova degli elementi da cui desumere, da un lato, la piena conoscenza da parte dello stesso dello stato di decozione in cui versava la società di cui era amministratore, dall'altro, la natura gravemente colposa dell'omissione ascritta. Elementi da cui si evince come lo stesso abbia potuto adeguatamente rappresentarsi, preventivamente, che la sua scelta di ritardare, rectius non presentare affatto l'istanza (essendo stato il fallimento, poi, dichiarato su ricorso di un creditore) ben poteva determinare un aggravamento del dissesto (essendo peraltro notorio che una esposizione debitoria, più passa il tempo, più aumenta per effetto della produzione degli interessi che continuano a maturare; in tal senso si è, ad esempio, affermato che l'obbligo del liquidatore della società di chiedere tempestivamente il fallimento della stessa non viene meno quando egli possa comunque rendersi consapevole dell'irreversibile condizione di dissesto e non eserciti il potere di iniziativa fallimentare, prescegliendo, in presenza dell'inevitabile aggravamento della situazione debitoria - per l'aumento degli interessi passivi e la crescente confusione patrimoniale o anche solo, ad esempio, attraverso l'ulteriore accumulo dei costi ordinari di gestione - improbabili vie di recupero o anche la semplice attesa, cfr. Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017, Rv. 270874 - 01; Sez. 5 del 10 dicembre 1999, Terrana, non massimata), essendo palese, nel caso di specie, e quindi conclamata, la irreversibilità della decozione (tant'è che non risulta neppure che sia stata promossa o avviata l'integrazione del capitale sociale).D'altronde nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (cfr. Sez. 5, n. 28609 sopra cit.). 2,5, Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/1/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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