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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 14523/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1349/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’.avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

L'AQUILA n.481/2019 depositata il 21/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1349/2020 Numero sezionale 1465/2025 Numero di raccolta generale 14523/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 In considerazione dello ius superveniens, appare opportuno compensare le spese di lite.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 19/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1349/2020 Numero sezionale 1465/2025 Numero di raccolta generale 14523/2025 Data pubblicazione 30/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1349/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’.avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n.481/2019 depositata il 21/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1349/2020 Numero sezionale 1465/2025 Numero di raccolta generale 14523/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 In considerazione dello ius superveniens, appare opportuno compensare le spese di lite. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 19/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1349/2020 Numero sezionale 1465/2025 Numero di raccolta generale 14523/2025 Data pubblicazione 30/05/2025
Decreto Cassazione n. 14523/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris