CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 22407/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20393/2023R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e Agnese CAU -intimate - avverso il decreto cron. n. 303/2023 del Tribunale di Oristano , depositatoil 3.7.2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Oristano, con il decreto indicato in epigrafe, ha liquidato il compenso spettante all’ufficio de l commissari o giudiziale del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA] . , provvedendo alla ripartizione del compenso tra i due professionisti succedutisi nell’incarico (erroneamente indicati nel dispositivo come «curatori»). In particolare, è stato liquidato il compenso complessivo di € 60.000, di cui € 20.000 al primo commissario (l’attuale ricorrente, che tale importo aveva già percepito a titolo d’acconto) ed € 40.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA], subentrata nell’incaricocirca due anni dopo l’omologazione del concordato preventivo. Contro il decreto del [OSCURATO:PERSONA] p roposto ricorso straordinario per cassazione articolato in quattromotivi. Le parti intimate sono rimaste tali, non avend o svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d i ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia , «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazionee falsa applicazione degli artt. 39, 165, 172, legge fall. e dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.m. 30/2012». Ilricorrente si duole che il compenso spettante all’ufficio del commissario giudiziale sia stato liquidato utilizzando,quale parametro, il valore dell’attivo realizz ato, invece che quello dell’attivo inventariato. 1.1. Il motivo è fondato. 1.1.1. Si premette che i l ricorso è ammissibile , in base all’art. 111, comma 7,Cost, in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso al commissario giudiziale, avente natura decisoria ecarattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e nonsoggetto ad ulteriore gravame per il combinato disposto degli artt.182, comma 2, e 39, comma 1, legge fall. (ex multis, Cass. n n . 33364 / 2021 ; 26894 / 2020 ; 1394/2019;16136 del 2011; 14581 del 2010) . 1.1.2. Come osservato dal Tribunale di Oristano, l’art. 5, comma 1, del d.m. n. 30 del 2012prevede che il compenso del commissario giudiziale del concordato preventivo «in cui siano previste forme di liquidazione dei beni» sia determinato in percentuale «sull’ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione» (oltre che, con altre percentuali , sul passivo risultante dall’inventario); diversamente, il comma 2 del medesimo art. 5, per le procedure di concordato preventivo «diverse da quelle di cui al comma 1», fa riferimento all’ammontare dell’attivo inventariato. Tuttavia, trattandosi di norma di rango sublegislativo , il giudice ha il potere e il dovere di disapplicarla, qualora ne ravvisi la contrarietàalla legge o vvero l a ritenga foriera di irragionevol i disparità di trattamento. E, proprio in tal senso , si è espresso un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale,il quale ha ritenuto che « esista un aspetto di irragionevolezza nell’art. 5 del d.m. 30/2012, laddove esso fissa, ai commi 1 e 2, due diversi criteri per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale», posto che «l’attività del commissario giudiziale è per larghi tratti identica nelle varie tipologie di procedure, specie nella fase ante omologa»,mentre «solo per il liquidatore ha senso fare riferimento all’attivo realizzato, rientrando tale attività nei suoi compiti, mentre il commissario giudiziale non ha il compito di realizzare l’attivo, bensì solo di sorvegliare la fase esecutiva del concordato». Va quindi ribadito il principio di diritto per cui «Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle due fasi ante e postomologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l’art. 5,commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, intutti i casi, all’attivo inventariato » (così Cass. n. 15790/2023, alla cui più ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). 2. Il secondomotivo di ricorso censura , « ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazionedegli artt. 101 c.p.c. e 39 legge fall., in combinato disposto con l’art. 165 legge fall.». Il ricorrente contesta al Tribunale di Oristano di non averlo convocato per sentire le sue deduzioni in merito alla liquidazione del compenso e, soprattutto, ai criteri per la sua ripartizione tra i due commissari succedutisi nel tempo nell’esercizio della funzione. 2.1. Anche questo motivo è fondato e, ancora una volta , in conformità adun consolidato indirizzo giurisprudenziale (sia pure espresso con riguardo all’identica questione riferita ai curatori fallimentari), perché «la previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore e del successivo riparto tra i due curatori, succedutisi nella funzione, comporta, stante l'unitarietà della situazione sostanziale, la necessitàdella partecipazione al procedimento camerale di cui all’art. 39 legge fall. di ambedue i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine diindivid uare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio » (Cass. n. 14631/2018 ; conf. Cass. nn. 30069/2023; 25532/2016 ; 13551 / 2012 , alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). 3. Il terzo motivo è così sintetizzato in rubrica: « ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazionedegli artt. 1 e 2 del d.m. 30/2012, in combinato disposto con gli artt. 39 legge fall. e 5, comma5, del d.m. 30/2012. Vizio di motivazione». Oggetto della censura è, in questo caso, la motivazione del Tribunale sulla liquidazione del compenso e sul relativo riparto tra i due commissari, motivazione che il ricorrente ritiene nella sostanza inesistente, anche con particolare riguardo alla scelta di liquidare un importo inferiore ai minimi tariffari. 3.1. Il motivo deve intendersi assorbito per l’accoglimento dei precedenti, i quali comportano la necessità di un nuovo esame e di una nuova motivazione per la liquidazione e la ripartizione del compenso. 4. Infine, il quarto motivo è proposto anch’esso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e denuncia «violazione dell’art. 4 del d.m. 30/2012, in combinato disposto con l’art.112 c.p.c., nonché vizio di motivazione». Il ricorrente rileva che è rimasta priva di qualsiasi riscontro la sua domanda di « rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato», a suo tempo formulata ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 30 del 2012. Anche questo motivo – che è ammissibile avendo il ricorrente richiamato in modo puntuale e prodotto gli atti dai quali risulta la sua richiesta di rimborso delle spese (ed essendo irrilevante l’errore nell’indicazione del tipo di vizio denunciato, inquadrabile nel n. 4 e non nel n. 3 dell’art. 360, comma 1)– è fondato, perché nella motivazione del provvedimento impugnato non si rinviene alcun cenno alla (e quindi alcuna pronunciasulla) richiesta di rimborso formulata dal commissario giudiziale. 5. In definitiva, accolti il primo, il secondo e il quarto motivoricorso e assorbit o i l terzo motivo , il decreto impugnat o deve essere cassatocon rinvio al Tribunale di Oristano , perché decida, in diversa composizione,anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: accoglie il primo, il secondo e il quartomotivo di ricorso , assorbito il terzo motivo,cassa il decreto impugnat o e rinvia al Tribunale di Oristano, perché decid a , in diversa composizione, anche sulle s