CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 39359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 12 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Enna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 444,452 cod. pen. commesso 1'8 agosto 2013 e l'aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 100 di multa con la sospensione condizionale della pena, ha riconosciuto il benefico della non menzione della condanna, con conferma nel resto; rilevato che i motivi di ricorso hanno contenuto di merito, reiterativi di questioni già esaminate dal secondo giudice con motivazione in fatto e in diritto che non risulta censurabile in questa sede; rilevato poi che le questioni in ordine alla genericità dell'imputazione e alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. non erano state proposte con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del -icorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2