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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 agosto 1994

Cassazione n. 05284/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso incentrato genericamente sulla verifica di cause di non punibilità, risulta radicalmente inammissibile, perché riferito a sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, accompagnato da rinuncia ai restanti motivi; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso incentrato genericamente sulla verifica di cause di non punibilità, risulta radicalmente inammissibile, perché riferito a sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, accompagnato da rinuncia ai restanti motivi; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05284/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris