CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35016/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il motivo proposto incentrato sulla lesione del diritto del detenuto "ad una corretta conservazione dei cibi e quindi del diritto alla salute" è con tutta evidenza disallineato risetto al contento del provvedimento impugnato con il quale il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 35 bis e 69, comma 6, Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen. il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di autorizzazione all'acquisto di un particolare tipo di rasoio. Rilevato che neanche in questa sede il ricorrente ha precisato il grave pregiudizio all'esercizio del diritto alla salute la cui mancata allegazione è stata posta a fondamento della inammissibilità del reclamo. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità delì ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 20