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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 1990

Cassazione n. 10302/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1990 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 14 - 15 giugno 2022 il Tribunale di Vercelli, decidendo quale giudice dell'esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, con sentenza n. 12228 del 21 settembre 2021, dep. 2022, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione alle sentenze emesse: dalla Corte d'appello di Torino il 18 aprile 2016, per truffe commesse il 23 settembre 2011 e il 31 maggio 2012; dalla Corte d'appello di Catanzaro il 3 aprile 2018, per una truffa commessa nel dicembre 2012; dalla Corte d'appello di Torino il 21 febbraio 2018, per truffa commessa in data 11 giugno 2012; dal Tribunale di Biella il 1° ottobre 2019, per una truffa commessa in data 11 gennaio 2013; dal Tribunale di Vercelli il 9 gennaio 2018, per truffe commesse in continuazione dal 19 agosto 2011 al 27 luglio 2012.

2. Nell'interesse del Costa è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 628, comma 2, cod. proc. pen., perchè il Tribunale, chiamato a trarre dal contenuto delle sentenze elementi fattuali e giuridici ulteriori rispetto a quelli già accertati dai giudici della cognizione e dalla Corte di Cassazione, si era limitato a constatare, svalutandoli, questi ultimi e finendo per considerare i reati espressione di una scelta di vita del Costa, in tal modo disattendendo le valutazioni espresse in passato dai giudici che avevano condannato il ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea e falsa applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto necessario individuare un quid pluris rispetto agli indici indicativi della unicità del disegno criminoso elaborati dalla giurisprudenza.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere il Tribunale erroneamente ritenuto necessaria l'assoluta identità delle condotte, dell'arco temporale di riferimento e, infine, della tipologia di reato.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

Questa Corte ha chiarito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

A ciò deve aggiungersi, come già rilevato dalla sentenza di annullamento con rinvio, che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesinnezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. (Sez. 1, Sentenza n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01).

Ora, il provvedimento impugnato, per un verso, intende il dato cronologico di riferimento in termini erronei, nella misura in cui si concentra, per criticarlo, sul carattere "estremamente ravvicinato" di alcuni episodi, quale ritenuto da una delle sentenze, senza considerare che persino l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 - 01); per altro verso e in generale, adotta una nozione degli indici indicatori atomistica e astratta, senza considerare che essi non presuppongono l'esatta identità della condotta, ma vanno esaminati alla luce della loro idoneità a rivelare l'unicità del disegno criminoso quale sopra individuato; per altro verso ancora e infine, giunge a conclusioni sostanzialmente assertive quanto all'individuazione di una scelta di vita delinquenziale, senza considerare il circoscritto arco temporale nel quale le condotte si sono manifestate, attraverso plurimi episodi in successione, e con modalità, se non identiche nei dettagli, certo di assoluta omogeneità.Ne segue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1990 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 - 15 giugno 2022 il Tribunale di Vercelli, decidendo quale giudice dell'esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, con sentenza n. 12228 del 21 settembre 2021, dep. 2022, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione alle sentenze emesse: dalla Corte d'appello di Torino il 18 aprile 2016, per truffe commesse il 23 settembre 2011 e il 31 maggio 2012; dalla Corte d'appello di Catanzaro il 3 aprile 2018, per una truffa commessa nel dicembre 2012; dalla Corte d'appello di Torino il 21 febbraio 2018, per truffa commessa in data 11 giugno 2012; dal Tribunale di Biella il 1° ottobre 2019, per una truffa commessa in data 11 gennaio 2013; dal Tribunale di Vercelli il 9 gennaio 2018, per truffe commesse in continuazione dal 19 agosto 2011 al 27 luglio 2012. 2. Nell'interesse del Costa è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 628, comma 2, cod. proc. pen., perchè il Tribunale, chiamato a trarre dal contenuto delle sentenze elementi fattuali e giuridici ulteriori rispetto a quelli già accertati dai giudici della cognizione e dalla Corte di Cassazione, si era limitato a constatare, svalutandoli, questi ultimi e finendo per considerare i reati espressione di una scelta di vita del Costa, in tal modo disattendendo le valutazioni espresse in passato dai giudici che avevano condannato il ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea e falsa applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto necessario individuare un quid pluris rispetto agli indici indicativi della unicità del disegno criminoso elaborati dalla giurisprudenza. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere il Tribunale erroneamente ritenuto necessaria l'assoluta identità delle condotte, dell'arco temporale di riferimento e, infine, della tipologia di reato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati. Questa Corte ha chiarito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). A ciò deve aggiungersi, come già rilevato dalla sentenza di annullamento con rinvio, che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesinnezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. (Sez. 1, Sentenza n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01). Ora, il provvedimento impugnato, per un verso, intende il dato cronologico di riferimento in termini erronei, nella misura in cui si concentra, per criticarlo, sul carattere "estremamente ravvicinato" di alcuni episodi, quale ritenuto da una delle sentenze, senza considerare che persino l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 - 01); per altro verso e in generale, adotta una nozione degli indici indicatori atomistica e astratta, senza considerare che essi non presuppongono l'esatta identità della condotta, ma vanno esaminati alla luce della loro idoneità a rivelare l'unicità del disegno criminoso quale sopra individuato; per altro verso ancora e infine, giunge a conclusioni sostanzialmente assertive quanto all'individuazione di una scelta di vita delinquenziale, senza considerare il circoscritto arco temporale nel quale le condotte si sono manifestate, attraverso plurimi episodi in successione, e con modalità, se non identiche nei dettagli, certo di assoluta omogeneità.Ne segue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia p
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