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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09220/2026

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a regionale dellaLombardia, n. 6724/2016, depositata il 13/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L'Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’impresa individuale “La mia seconda pelle di [OSCURATO:PERSONA]”, due avvisidi accertamento (n.

R1S011100495/2006 e n.

R1S011100496/2006) per ilrecupero a tassazione, per gli anni d'imposta 2002 e 2003, a fini Irpef,Irap e Iva, di ricavi non contabilizzati e costi riferiti ad operazioni ritenuteinesistenti, quali risultanti dal p.v.c. redatto dalla G.d.F., che aveva ancheNumero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026riscontrato la mancanza di libri contabili obbligatori e l'omessapresentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002.Il contribuente impugnava gli atti impositivi dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano, lamentando: a) l’utilizzo didati, documenti ed elementi istruttori acquisiti dai verificatori in violazionedi legge; b) l'illegittimo ricorso all'accertamento di tipo parziale di cui agliartt. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, del d.P.R. n.633/1972; c) l'illegittimità degli avvisi di accertamento perché nonsottoscritti dal capo dell'ufficio o da un sostituto di grado dirigenzialevalidamente delegato, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973; d)l'errata, arbitraria e illegittima determinazione delle basi imponibili e ilvizio di motivazione; e) l'illegittima applicazione delle sanzioni pecuniarieirrogate.La CTP rigettava il ricorso, ritenendo gli avvisi di accertamentolegittimi e fondati nel merito.2.

Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Lombardia, riproponendo le medesime eccezionie lamentando anche l'omessa pronuncia da parte del giudice di primogrado su alcune di esse.La CTR rigettava il gravame.3.

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi aotto motivi.Questa Corte, con sentenza n. 24492, depositata il 02/12/2015,accoglieva il sesto motivo di ricorso inerente alla violazione dell’art. 42 deld.P.R. n. 600/1973, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi, e rinviava allaCTR per nuovo giudizio.4.

Il contribuente riassumeva la causa, chiedendo l’accoglimento delricorso originario in ordine al vizio di sottoscrizione degli avvisi diaccertamento e riproponendo tutte le altre doglianze ritenute assorbite.Numero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/20265.

La CTR accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’avviso diaccertamento relativo all’anno 2003 e confermando la legittimità di quelloinerente all’anno 2002.6.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi adue motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione con il qualeha chiesto di poter partecipare all’eventuale udienza pubblica didiscussione della causa.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che la firma appostadal dott. [OSCURATO:PERSONA] sull’avviso di accertamento per l’anno 2002potesse soddisfare il requisito della sottoscrizione previsto dalla predettanorma.Invero, i giudici d’appello, all’esito del rinvio disposto in sede dilegittimità, hanno sostenuto che il potere di delega di firma era statovalidamente ed efficacemente conferito al dott. [OSCURATO:PERSONA], quale Capo AreaControllo dell’Ufficio di Milano 4, dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.Tuttavia, l’atto dispositivo asseritamente contenente la delega di firmanon prevedeva, in realtà, una indicazione nominativa del soggettodelegato, non riportava le ragioni della delega, né indicava un termine divalidità della supposta delega.1.1 Il motivo è infondato, sebbene la motivazione dell’impugnatasentenza debba essere integrata nei termini di seguito indicati.1.2 Questa Corte, con la sentenza di rinvio n. 24492/2015, haaffermato che la sentenza della CTR della Lombardia n. 108/24/2008,depositata il 19/12/2008, aveva - nel ritenere l'eccezione di vizio diNumero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026sottoscrizione meramente pretestuosa e formale e nel superarla sulla basedi una non meglio precisata giurisprudenza del Consiglio di Statoevidentemente inconferente - violato il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui «l’avviso di accertamento è nullo,ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca lasottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carrieradirettiva da lui delegato.

Se la sottoscrizione non è quella del capodell'ufficio titolare ma di un funzionario della carriera direttiva incombeall'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il correttoesercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenzadella delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualificanon abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione,dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capodell'ufficio».

Principio, questo, applicabile anche in materia di Iva, postoche l’art. 56 del d.P.R. n. 633/1972, nel riferirsi, nel comma 1, ai modistabiliti per le imposte dirette, richiama implicitamente il d.P.R. n.600/1973 e, quindi, anche il predetto art. 42 sulla nullità dell'avviso diaccertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altroimpiegato della carriera direttiva da lui delegato.Questa Corte, quindi, con la predetta statuizione, ha cassato laprima sentenza della CTR, rinviando a quest’ultima per l’esame, del tuttopretermesso, della questione inerente alla valida sottoscrizione degli avvisidi accertamento.1.3 La CTR, con la sentenza impugnata in questa sede, emessaall’esito del giudizio di rinvio introdotto in riassunzione dal contribuente,ha ritenuto che l’avviso di accertamento per l’anno 2002 fosse statovalidamente ed efficacemente sottoscritto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], quale CapoArea Controllo dell’Ufficio di Milano 4 (incarico dirigenzialeprovvisoriamente conferitogli), sulla base del potere delegatogli, conNumero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026provvedimento amministrativo prot. n. 2003/25/VG, dal Direttoredell’Agenzia delle entrate.Il ricorrente assume che l’atto dispositivo prodotto dall’Ufficio nelgiudizio di rinvio, emesso il 30/09/2003 dal Direttore dell’Agenzia delleentrate, non poteva essere qualificato come una delega di firma, in quantolo stesso non conteneva un’indicazione nominativa del soggetto delegato,non prevedeva un termine finale di durata del potere conferito e nonspecificava le ragioni della delega.1.4 Ebbene, le doglianze sollevate dal contribuente risultano nonmeritevoli di accoglimento, dovendosi pertanto confermare la statuizionedi validità del conferimento del potere di delega al dott. [OSCURATO:PERSONA] chesottoscrisse l’atto impositivo oggetto di causa.1.4.1 In primo luogo, come si evince dal contenuto dell’atto prot. n.2003/25/VG del 30/09/2003, richiamato nel ricorso per cassazione ed aquesto allegato in copia, trattasi di «Atto dispositivo concernentel’attribuzione di delega di firma per gli atti di competenza dell’AreaControllo».Lo stesso, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, indicachiaramente le ragioni della delega di firma, così motivando: «la funzionedi delega costituisce un'importante leva gestionale sia perché apportabenefici sul piano organizzativo sia perché l'assunzione di responsabilitàcostituisce un elemento di stimolo alla crescita professionale deicollaboratori; Ritenuto opportuno modificare il sistema delle delegheuniforme nella determinazione dei valori di soglia entro cui collocare ladelega ai [OSCURATO:PERSONA] o demandare la firma al [OSCURATO:PERSONA] oppure oltre iquali riservare la firma al Direttore; Considerata la necessità di attuare unsistema di delega di firma che consenta l'ottimizzazione dei processilavorativi dell'[OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere un rapido e completosvolgimento dei compiti d'istituto».Numero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026Nel prosieguo, l’atto in esame disciplina dettagliatamente l’eserciziodella conferita delega di firma, ripartendo il relativo potere tra il DirigenteCapo [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA], in base alla tipologiadell’atto da sottoscrivere ed al valore di questo.

In particolare, al DirigenteCapo [OSCURATO:PERSONA] (incarico pacificamente ricoperto, all’epoca dei fatti,dal dott. [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell’atto di nomina prot. 20008/75099 del23/12/2002) viene conferito il potere di sottoscrivere gli atti comportantimaggiori imponibili compresi tra euro 50.000,00 ed euro 250.000,00, tra iquali rientra l’avviso di accertamento per il 2002.1.4.2 Per quanto attiene al rilievo che la delega di firma de qua nonindicherebbe il nominativo del delegato, limitandosi a riportare la qualificaprofessionale dallo stesso ricoperta (nella specie, “[OSCURATO:PERSONA] AreaControllo”), né il termine di durata del potere conferito, trattasi di profilinon incidenti sulla validità dell’atto.Invero, questa Corte, con orientamento ormai consolidato (con cui èstato superato il precedente orientamento espresso, ex aliis, da Cass.09/11/2015, n. 22803), ha sostenuto che la delega per la sottoscrizionedell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1,del d.P.R. n. 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni, sicché ilrelativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo delsoggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avveniremediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato allafirma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire,ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmentesottoscritto l'atto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8814; Cass. 19/04/2019, n.11013; Cass. 05/08/2024, n. 21972; Cass. 18/07/2025, n. 20093).2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,per aver la CTR omesso di pronunciare in ordine agli altri motivi delricorso originario, riproposti in sede di appello e nel giudizio diNumero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026riassunzione, che la Corte di cassazione aveva ritenuto assorbiti inconseguenza dell’accoglimento del sesto motivo di ricorso inerente al viziodi sottoscrizione dell’atto impositivo.La CTR ha, infatti, erroneamente ritenuto che l’assorbimento deimotivi, dichiarato dalla Suprema Corte, equivalesse ad un implicito rigettodegli stessi.2.1 Il motivo è fondato.2.2 Questa Corte, con la sentenza di rinvio n. 24492/2015,nell’accogliere il sesto motivo di ricorso in quanto «di rilievo preliminare»,ha dichiarato che «Restano naturalmente assorbiti i restanti motivi».La CTR, fornendo una propria interpretazione della declaratoria diassorbimento dei motivi, ha affermato che «la SC di Cassazione, seppurcon l’eufemistica formula secondo cui tutti gli altri motivi di ricorsoavverso la sentenza della CTR, confermativa di quella della CTP, risultanoassorbiti dal sesto motivo, che è stato accolto perché fondato, li haimplicitamente rigettati».In realtà, l’assorbimento dei motivi non equivale affatto ad unimplicito rigetto degli stessi, posto che le questioni costituenti oggetto deimotivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbitidebbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi,riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate (Cass.20/12/2022, n. 37270; Cass. 30/11/2017, n. 28751; Cass. 12/09/2011,n. 18677; Cass. 11/12/1990, n. 11767).Erroneamente, dunque, la CTR si è sottratta all’esame dei motiviassorbiti in sede di legittimità e riproposti nel giudizio di rinvio.3.

In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato ilprimo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio eprovveda alla liquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026 P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a regionale dellaLombardia, n. 6724/2016, depositata il 13/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L'Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’impresa individuale “La mia seconda pelle di [OSCURATO:PERSONA]”, due avvisidi accertamento (n. R1S011100495/2006 e n. R1S011100496/2006) per ilrecupero a tassazione, per gli anni d'imposta 2002 e 2003, a fini Irpef,Irap e Iva, di ricavi non contabilizzati e costi riferiti ad operazioni ritenuteinesistenti, quali risultanti dal p.v.c. redatto dalla G.d.F., che aveva ancheNumero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026riscontrato la mancanza di libri contabili obbligatori e l'omessapresentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002.Il contribuente impugnava gli atti impositivi dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano, lamentando: a) l’utilizzo didati, documenti ed elementi istruttori acquisiti dai verificatori in violazionedi legge; b) l'illegittimo ricorso all'accertamento di tipo parziale di cui agliartt. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, del d.P.R. n.633/1972; c) l'illegittimità degli avvisi di accertamento perché nonsottoscritti dal capo dell'ufficio o da un sostituto di grado dirigenzialevalidamente delegato, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973; d)l'errata, arbitraria e illegittima determinazione delle basi imponibili e ilvizio di motivazione; e) l'illegittima applicazione delle sanzioni pecuniarieirrogate.La CTP rigettava il ricorso, ritenendo gli avvisi di accertamentolegittimi e fondati nel merito.2. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Lombardia, riproponendo le medesime eccezionie lamentando anche l'omessa pronuncia da parte del giudice di primogrado su alcune di esse.La CTR rigettava il gravame.3. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi aotto motivi.Questa Corte, con sentenza n. 24492, depositata il 02/12/2015,accoglieva il sesto motivo di ricorso inerente alla violazione dell’art. 42 deld.P.R. n. 600/1973, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi, e rinviava allaCTR per nuovo giudizio.4. Il contribuente riassumeva la causa, chiedendo l’accoglimento delricorso originario in ordine al vizio di sottoscrizione degli avvisi diaccertamento e riproponendo tutte le altre doglianze ritenute assorbite.Numero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/20265. La CTR accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’avviso diaccertamento relativo all’anno 2003 e confermando la legittimità di quelloinerente all’anno 2002.6. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi adue motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione con il qualeha chiesto di poter partecipare all’eventuale udienza pubblica didiscussione della causa.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che la firma appostadal dott. [OSCURATO:PERSONA] sull’avviso di accertamento per l’anno 2002potesse soddisfare il requisito della sottoscrizione previsto dalla predettanorma.Invero, i giudici d’appello, all’esito del rinvio disposto in sede dilegittimità, hanno sostenuto che il potere di delega di firma era statovalidamente ed efficacemente conferito al dott. [OSCURATO:PERSONA], quale Capo AreaControllo dell’Ufficio di Milano 4, dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.Tuttavia, l’atto dispositivo asseritamente contenente la delega di firmanon prevedeva, in realtà, una indicazione nominativa del soggettodelegato, non riportava le ragioni della delega, né indicava un termine divalidità della supposta delega.1.1 Il motivo è infondato, sebbene la motivazione dell’impugnatasentenza debba essere integrata nei termini di seguito indicati.1.2 Questa Corte, con la sentenza di rinvio n. 24492/2015, haaffermato che la sentenza della CTR della Lombardia n. 108/24/2008,depositata il 19/12/2008, aveva - nel ritenere l'eccezione di vizio diNumero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026sottoscrizione meramente pretestuosa e formale e nel superarla sulla basedi una non meglio precisata giurisprudenza del Consiglio di Statoevidentemente inconferente - violato il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui «l’avviso di accertamento è nullo,ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca lasottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carrieradirettiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capodell'ufficio titolare ma di un funzionario della carriera direttiva incombeall'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il correttoesercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenzadella delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualificanon abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione,dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capodell'ufficio». Principio, questo, applicabile anche in materia di Iva, postoche l’art. 56 del d.P.R. n. 633/1972, nel riferirsi, nel comma 1, ai modistabiliti per le imposte dirette, richiama implicitamente il d.P.R. n.600/1973 e, quindi, anche il predetto art. 42 sulla nullità dell'avviso diaccertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altroimpiegato della carriera direttiva da lui delegato.Questa Corte, quindi, con la predetta statuizione, ha cassato laprima sentenza della CTR, rinviando a quest’ultima per l’esame, del tuttopretermesso, della questione inerente alla valida sottoscrizione degli avvisidi accertamento.1.3 La CTR, con la sentenza impugnata in questa sede, emessaall’esito del giudizio di rinvio introdotto in riassunzione dal contribuente,ha ritenuto che l’avviso di accertamento per l’anno 2002 fosse statovalidamente ed efficacemente sottoscritto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], quale CapoArea Controllo dell’Ufficio di Milano 4 (incarico dirigenzialeprovvisoriamente conferitogli), sulla base del potere delegatogli, conNumero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026provvedimento amministrativo prot. n. 2003/25/VG, dal Direttoredell’Agenzia delle entrate.Il ricorrente assume che l’atto dispositivo prodotto dall’Ufficio nelgiudizio di rinvio, emesso il 30/09/2003 dal Direttore dell’Agenzia delleentrate, non poteva essere qualificato come una delega di firma, in quantolo stesso non conteneva un’indicazione nominativa del soggetto delegato,non prevedeva un termine finale di durata del potere conferito e nonspecificava le ragioni della delega.1.4 Ebbene, le doglianze sollevate dal contribuente risultano nonmeritevoli di accoglimento, dovendosi pertanto confermare la statuizionedi validità del conferimento del potere di delega al dott. [OSCURATO:PERSONA] chesottoscrisse l’atto impositivo oggetto di causa.1.4.1 In primo luogo, come si evince dal contenuto dell’atto prot. n.2003/25/VG del 30/09/2003, richiamato nel ricorso per cassazione ed aquesto allegato in copia, trattasi di «Atto dispositivo concernentel’attribuzione di delega di firma per gli atti di competenza dell’AreaControllo».Lo stesso, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, indicachiaramente le ragioni della delega di firma, così motivando: «la funzionedi delega costituisce un'importante leva gestionale sia perché apportabenefici sul piano organizzativo sia perché l'assunzione di responsabilitàcostituisce un elemento di stimolo alla crescita professionale deicollaboratori; Ritenuto opportuno modificare il sistema delle delegheuniforme nella determinazione dei valori di soglia entro cui collocare ladelega ai [OSCURATO:PERSONA] o demandare la firma al [OSCURATO:PERSONA] oppure oltre iquali riservare la firma al Direttore; Considerata la necessità di attuare unsistema di delega di firma che consenta l'ottimizzazione dei processilavorativi dell'[OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere un rapido e completosvolgimento dei compiti d'istituto».Numero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026Nel prosieguo, l’atto in esame disciplina dettagliatamente l’eserciziodella conferita delega di firma, ripartendo il relativo potere tra il DirigenteCapo [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA], in base alla tipologiadell’atto da sottoscrivere ed al valore di questo. In particolare, al DirigenteCapo [OSCURATO:PERSONA] (incarico pacificamente ricoperto, all’epoca dei fatti,dal dott. [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell’atto di nomina prot. 20008/75099 del23/12/2002) viene conferito il potere di sottoscrivere gli atti comportantimaggiori imponibili compresi tra euro 50.000,00 ed euro 250.000,00, tra iquali rientra l’avviso di accertamento per il 2002.1.4.2 Per quanto attiene al rilievo che la delega di firma de qua nonindicherebbe il nominativo del delegato, limitandosi a riportare la qualificaprofessionale dallo stesso ricoperta (nella specie, “[OSCURATO:PERSONA] AreaControllo”), né il termine di durata del potere conferito, trattasi di profilinon incidenti sulla validità dell’atto.Invero, questa Corte, con orientamento ormai consolidato (con cui èstato superato il precedente orientamento espresso, ex aliis, da Cass.09/11/2015, n. 22803), ha sostenuto che la delega per la sottoscrizionedell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1,del d.P.R. n. 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni, sicché ilrelativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo delsoggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avveniremediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato allafirma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire,ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmentesottoscritto l'atto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8814; Cass. 19/04/2019, n.11013; Cass. 05/08/2024, n. 21972; Cass. 18/07/2025, n. 20093).2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,per aver la CTR omesso di pronunciare in ordine agli altri motivi delricorso originario, riproposti in sede di appello e nel giudizio diNumero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026riassunzione, che la Corte di cassazione aveva ritenuto assorbiti inconseguenza dell’accoglimento del sesto motivo di ricorso inerente al viziodi sottoscrizione dell’atto impositivo.La CTR ha, infatti, erroneamente ritenuto che l’assorbimento deimotivi, dichiarato dalla Suprema Corte, equivalesse ad un implicito rigettodegli stessi.2.1 Il motivo è fondato.2.2 Questa Corte, con la sentenza di rinvio n. 24492/2015,nell’accogliere il sesto motivo di ricorso in quanto «di rilievo preliminare»,ha dichiarato che «Restano naturalmente assorbiti i restanti motivi».La CTR, fornendo una propria interpretazione della declaratoria diassorbimento dei motivi, ha affermato che «la SC di Cassazione, seppurcon l’eufemistica formula secondo cui tutti gli altri motivi di ricorsoavverso la sentenza della CTR, confermativa di quella della CTP, risultanoassorbiti dal sesto motivo, che è stato accolto perché fondato, li haimplicitamente rigettati».In realtà, l’assorbimento dei motivi non equivale affatto ad unimplicito rigetto degli stessi, posto che le questioni costituenti oggetto deimotivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbitidebbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi,riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate (Cass.20/12/2022, n. 37270; Cass. 30/11/2017, n. 28751; Cass. 12/09/2011,n. 18677; Cass. 11/12/1990, n. 11767).Erroneamente, dunque, la CTR si è sottratta all’esame dei motiviassorbiti in sede di legittimità e riproposti nel giudizio di rinvio.3. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato ilprimo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio eprovveda alla liquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 29139/2017Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 9220/2026Data pubblicazione 12/04/2026 P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 09220/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris