CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09333/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati per cui si procede (plurimi episodi ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e un concorso in estorsione), risultano entrambi non connotati da pertinenza censoria e dunque privi del necessario requisito della specificità, oltre che manifestamente infondati; che, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con giudizio conforme a quello del giudice di primo grado, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, hanno indicato congrue e non illogiche argomentazioni per cui debbano ritenersi pienamente sussistenti nelle condotte tenute dal ricorrente tutti gli elementi costitutivi dei reati ascrittigli, cosicché nella motivazione posta a base della sentenza impugnata (cfr. pp. 5-8, in tema di "droga parlata", in difetto di elementi concreti da cui desumere l'inesistenza di efficacia drogante, e la non configurabilità dell'uso di gruppo, avuto riguardo dal momento che Rose lucrava sul mandato all'acquisto e tratteneva per sé buona parte della sostanza, anche per fini di cessione; si riportano altresì nel dettaglio le minacce e le violenze strumentali all'intimidazione delle vittime) non risulta ravvisabile alcun vizio riconducibile a quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4