CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10845/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 111-36400/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso si rivelano inammissibili, per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di ricettazione di una vettura, tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame: consapevolezza della provenienza da delitto del veicolo, in ragione delle condizioni identificative del veicolo, privo di targhe regolari, con evidente numero di telaio contraffatto e privo di documenti di circolazione. La Corte di merito ha quindi espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione del veicolo, sia con riferimento al dolo (eventuale, Sez. U., n. 12433, del 26/11/2009) che deve coprire la consapevolezza della provenienza da delitto della cosa ricevuta, che con riguardo al dolo specifico di profitto che segna l'attività svolta. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente sti rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Del pari è a dirsi quanto alla negata cittadinanza del fatto lieve di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. (oggi comma quarto, in virtù della modificata articolazione dei commi intervenuta con novella del dicembre 2021). La Corte ha sul punto correttamente dato conto del valore cospicuo che la vettura aveva al momento del furto di poco antecedente il momento della ricezione. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 111-36400/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensor