CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16879-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro C. U.1 (_( AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata- avverso la sentenza n. 8092/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli l'avviso di accertamento, notificato in data 15/12/2009, ai sensi dell'ad 140 cpc ,con il quale l'Ufficio recuperava le maggiori imposte, deducendo di aver avuto notizia dell'accertamento fiscale con comunicazione da parte dell'Agenzia, su richiesta del contribuente della nota del 21.2.2011, con la quale l'Ufficio forniva delucidazioni in merito 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso e la sentenza veniva confermata dalla CTR, sull'appello del contribuente; i giudici di seconde cure ritenevano che, avendo il Mascolo avuto conoscenza dell' accertamento fiscale in data 18/1/2011, il ricorso notificato in data 21/4/2011 fosse inammissibile in quanto intempestivo. 4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni non si sono costituite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 I. 212/00, 19,20,21 d.lvo 546/1992, 115, 116, 140, 214 ss, 221 cpc, 57 dPR 633/72, 43 60 dPR 600/73, 25 26 dPR 602/73, 2729, 2697 e 2909 cc in relazione all'ad 360 comma 1 nr. 3 e omesso esame circa un fatto Ric. 2020 n. 16879 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; si sostiene la CTR ha errato nel far decorrere il termine di giorni sessanta per l'impugnazione dal giorno in cui il contribuente chiese informazioni sul debito tributario e non dalla data della risposta dell'Agenzia. 2 n motivo è fondato. 2.1 La CTR ha ritenuto tardivo il ricorso, notificato il 21/4/2011, essendo decorso il termine di 60 giorni dal 18/1/2011 data in cui, secondo quanto affermato in sentenza, il contribuente avrebbe avuto effettiva conoscenza del debito tributario. 2.2 Va precisato che la CTR non ha affrontato la questione della validità o meno della notifica dell'avviso di accertamento, la cui decisione che è, quindi, rimasta assorbita dalla ritenuta tardività della proposizione del ricorso dalla effettiva conoscenza della pretesa tributaria. 2.3 Al riguardo va sottolineato che la notificazione dell'atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell'atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestiva impugnazione, la definitivita' dell'atto stesso (sulla funzione della notificazione dell'atto impositivo come provocatio ad opponendum, cfr. Cass. 17762/2002, 15554/2009 e 2728/2011). 2.4 In particolare, poiche' la legge collega la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensi' alla astratta conoscibilita' che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, puo' concludersi che lo scopo della notifica e' quello di stabilire, con Ric. 2020 n. 16879 sez. MT - ud. 16-11-2021 -3- effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione (in questi termini, Cass. 4760/2009) 2.5 In presenza di una notifica invalida o anche inesistente non si determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente nel qual caso grava sull'Ufficio stesso l'onere di provare la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente . 2.6 La piena ed effettiva conoscenza di avviso di accertamento non può che identificarsi con la conoscenza del contenuto dell'atto e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono. 2.7 Nella fattispecie in esame il contribuente ha affermato di aver avuto piena ed effettiva conoscenza dell'atto solo con la nota, comunicata in data 21/2/2011, dove si indicano gli estremi dell'avviso di accertamento e del verbale di contestazione e della asserita notifica. 2.8 Non può sostenersi, come erroneamente affermato dalla CTR, che il Mascolo abbia avuto circostanziata e piena conoscenza del contenuto dell'avviso di accertamento il giorno (18/1/2011) in cui egli, proprio per aver appreso dell'esistenza di un debito fiscale del quale non aveva avuto informazione alcuna, ebbe a richiedere delucidazioni sulla <<natura del procedimento>>. 2.9 L'Agenzia non ha fornito la prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia conseguito la conoscenza dell'avviso di accertamento in data anteriore di oltre sessanta giorni alla presentazione dei ricorsi alla [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso va accolto con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla CTR in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. Ric. 2020 n. 16879 sez. MT - ud. 16-11-2021 -4- PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso, in Ro