CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natà il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 431, 511 comma 4 e 526 cod. proc. pen. è indeducibile perché non devoluto in appello; considerato che gli ulteriori due motivi che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità, con particolare riferimento al fatto che la Corte di merito avrebbe fondato il giudizio di responsabilità solo sulle dichiarazioni della p.o., nonché sul riconoscimento fotografico dalla stessa effettuato, oltre ad essere generici perché non si confrontano con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso