CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22108-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC: [OSCURATO:EMAIL]; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrenti - Oggetto: Contratto preliminare di locazione –Reciproci inadempimenti e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; -intimati- avverso la sentenza n. 125/2019 della Corte d’Appello di Palermo, Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La società unipersonale [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo sia in proprio sia quale legale rappresentante della prima, venivano citati in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., perché [OSCURATO:PERSONA] fosse riconosciuto responsabile dell’inadempimento del contratto preliminare da lui stipulato nella veste di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., con conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., e, in solido con la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., fosse condannato alla restituzione del doppio della caparra versata nonché al pagamento della somma di euro 31.400,00 quale danno emergente e della somma di euro 38.000,00 a titolo risarcitorio; a tal fine gli attori adducevano che [OSCURATO:PERSONA] in proprio, benché in apparenza quale rappresentante legale della società omonima, aveva stipulato un preliminare di locazione dell’immobile, in corso di costruzione e di accatastamento, sito in Canicattì, e si era obbligato ad ultimare i lavori sul bene ancora in costruzione e a consegnarlo entro il 31 marzo 2010 con destinazione di uso a struttura sanitaria; dieci mesi dopo la stipulazione del preliminare, precisamente in data 25 maggio 2019, aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. il diritto di superficie; la società [OSCURATO:SOCIETA], con citazione del 29 maggio 2013, proponeva autonoma domanda di risoluzione per inadempimento dello stesso contratto e per risarcimento del danno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Medical life Italia [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Agrigento, riuniti i procedimenti, con sentenza n. 683/2016 dichiarava cessati gli effetti del preliminare intercorso tra le parti, per effetto del recesso ex art. 1385 comma 2°, c od.civ., e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 60.000,00, pari al doppio della caparra, di euro 31.400,00 per danno patrimoniale e di euro 10.000,00 per danno non patrimoniale; la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 125/2019, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA] e dalla S.r.L. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] privo di legittimazione passiva in proprio e ha rigettato tutte le domande proposte nei suoi confronti, ha ritenuto rinunciate, perché non riproposte le domande nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato le reciproche domande di risoluzione, ha dichiarato risolto per mutuo dissenso il contratto preliminare , ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. a restituire la somma di euro 30.000,00 a favore degli odierni ricorrenti ed ha regolato le spese di lite, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quelle di entrambi i gradi di giudizio a favore di [OSCURATO:PERSONA], ha compensato quelle di entrambi i gradi di giudizio tra la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima propone anche ricorso incidentale basato su quattro motivi; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte resistente e ricorrente incidentale ha depositato memoria. Considerato che: RICORSO PRINCIPALE 1)Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 167, comma 2°, e dell’art. 183, comma 6°, n. 1 e 2 cod.proc.civ. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, exart. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ.; i ricorrenti sostengono che la questione del difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in proprio sarebbe stata formulata per la prima volta nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 cod.proc.civ., in violazione dell’art. 167 cod.proc.civ., e aggiungono di avere eccepito la tardività della questione relativa al difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello; 2) con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. e l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio; la tesi rappresentata è che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, sarebbe stata chiesta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di responsabile di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., atteso che a p. 4 della comparsa di costituzione e risposta in appello era stato dedotto che esisteva una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e la sua società unipersonale, allo scopo di denunciare la corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nel denunciato inadempimento, che la produzione documentale agli atti provava che [OSCURATO:PERSONA] aveva la proprietà esclusiva del bene oggetto del preliminare di locazione, che solo mesi dopo aveva ceduto il diritto di superficie alla società [OSCURATO:PERSONA] e che aveva compiuto inequivoci atti di gestione: aveva chiesto il cambio di destinazione d’uso, aveva accettato pagamenti a titolo di acconti e di caparra, anche dopo la costituzione del diritto di superficie aveva trascritto una concessione edilizia; il giudice a quo – concludono i ricorrenti - sarebbe inco rso nell’omessa ed errata pronuncia circa un punto decisivo del giudizio provato tramite testimoni, escludendo nonostante le prove prodotte che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in proprio; 3) con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; in particolare, parte ricorrente censura la statuizione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevanti le circostanze addotte per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] era l’effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, perché il promittente venditore di un bene di cui non è proprietario può adempiere al proprio obbligo sino a quando non sia scaduto il termine per la stipula del contratto definitivo, e tanto, secondo la Corte d'Appello, era accaduto visto che [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sottoscrizione del preliminare aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. i diritti sul bene; la decisione del giudice sarebbe viziata per ultrapetizione, atteso che non era mai stata evocata l’esecuzione specifica del contratto exart. 2932 cod.civ., e sarebbe stata assunta in violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. “essendosi il Giudice autonomamente precostituito prove ed argomenti ed eccezioni al di là del principio dispositivo che informa il processo civile”; 4) con il quarto motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 en. 5, cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1385 cod.civ. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; premesso che la Corte d'Appello ha risolto il preliminareperché ha ritenuto che in ipotesi di istanze reciprocamente volte alla risoluzione del contratto per inadempimento e di impossibilità di attribuire all’una o all’altra parte l’esclusiva responsabilità della mancata esecuzione del contratto, le contrapposte manifestazioni di volontà, ancorché mosse da presupposti contrastanti, pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, producono, conformemente, all’intento delle parti, lo scioglimento del contratto con effetto ex nunc, i ricorrenti oppongono di avere provato che controparte non aveva adempiuto alle obbligazioni di ultimare i lavori secondo il progetto, assunte con il preliminare; in aggiunta, deducono di avere provato che l’immobile non era stato ultimato, che non erano stati immessi nella sua disponibilità e che controparte non aveva provveduto a mutarne la destinazione d’uso; concludono, quindi, che il giudice a quo avrebbe dovuto considerare risolto per inadempimento il contratto preliminare ed avrebbe dovuto condannare controparte a restituire il doppio della caparra versata; 5) con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ. per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., per essere stati condannati a rifondere le spese del giudizio di primo e di secondo grado a [OSCURATO:PERSONA] in proprio, nonostante quest’ultimo avesse provocato con il suo inadempimento il giudizio, avesse incassato la caparra e non l’avesse restituita; RICORSO INCIDENTALE 6) la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., per violazione o falsa applicazione dell’art. 116 cod.proc.civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 e dell’art. 1385 cod.civ.; la tesi della ricorrente è che la Corte territoriale abbia erroneamente attribuito valore di piena prova, così rigettando la domanda di risoluzione per inadempimento da essa proposta: i) alla diffida del 25 gennaio 2010 con cui avevano costituito in mora i promissari conduttori, ritenendo che con essa avessero dichiarato di non volersi avvalere della risoluzione; ii) al lasso di tempo intercorso tra il termine previsto nel contratto per la consegna dell’immobile e l’inizio della locazione e la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., inteso come prova dell’acquiescenza al ritardo dei promissari conduttori nell’approntamento delle indicazioni tecniche; 7) con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ., per non avere deciso tenendo conto delle domande delle parti che a avevano chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, violando la giurisprudenza di questa Corte che non consente al giudice in caso di contrapposte domande di risoluzione di respingerle entrambe e dichiarare consensualmente risolto il contratto; 8) con il terzo motivo si imputa alla sentenza gravata di aver violato l’art. 346 cod.proc.civ. e gli artt. 99 e 112 cod.proc.civ., per averla condannata alla restituzione della caparra, pur avendo ritenuto non riproposte le domande nei suoi confronti; 9) con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che vi fossero i giusti motivi per compensare le spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca; 10) il ricorso principale è inammissibile; 10.1) nessuna delle censure mosse alla sentenza impugnata con il primo motivo può essere accolta; la Corte d'Appello ha premesso che le questioni che investono la legittimazione, attiva o passiva, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti e mirando a prevenire una pronuncia inutiliter data , devono essere sempre verificate d’ufficio (p. 6) e detta statuizione - giusta o sbagliata che sia - non è stata confutata, posto che non può considerarsi una confutazione il fatto che a p. 6 i ricorrenti abbiano negato che l’eccezione circa il difetto di legittimazione passiva fosse rilevabile d’ufficio; in proposito, del resto, i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2951 del 16/02/2016, rendono la prospettazione inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 cod.proc.civ.; tanto basta a rendere superata ogni questione relativa alla eventuale tardività con cui la questione del difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] era entrata nel thema decidendum del giudizio; va osservato, in aggiunta, che i ricorrenti confondono il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ., con quello di omessa pronuncia; ciò già sarebbe sufficiente per destinare all’inammissibilità la censura, secondo il costante orientamento di questa Corte; né può omettersi di rilevare che l’evocazione del paradigma del n. 5 del 360 a proposito di un vizio di violazione di noma del procedimento è un fuor d’opera, giacché con riferimento a tale vizio la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto proprio per scrutinare la dedotta violazione; infine si deve anche rilevare che lacensura non appare nemmeno sorretta dall’adempimento dell’onere di dimostrare di avere rivolto al giudice del merito una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, né da quello di riportarne puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (Cass.05/08/2019, n. 20924 ); 10.2) anche il secondo motivo è inammissibile; la Corte territoriale ha esaminato tutte le argomentazioni offertele dagli odierni ricorrenti ed ha concluso che non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in proprio piuttosto che in rappresentanza della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; quello dei ricorrenti è un tentativo di ottenere una diversa valutazione dei fatti di causa che è incompatibile funzionalmente con il giudizio di legittimità; va ribadito che la violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. può essere dedotta come vizio cassatorio, solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi): cfr. da ultimo Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; della denunciata violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ., mancano i presupposti; il vizio denunciabile è quello relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 cod.proc.civ., comma 1°, n. 6 eart. 369 cod.proc.civ., comma 2°, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); né costituiscono un "fatto", agli effetti dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1°, n. 5, una "questione" o un "punto", argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass.18/10/2018, n. 26305;Cass. 14/06/2017, n. 14802), elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053), una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa , ma solo un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass.6/09/2019, n. 22397;Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745;Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133): cfr., in tal senso, Cass. 14/09/2022, n.27076; 10.3) il terzo motivo è inammissibile, innanzitutto, per la sua apoditticità e genericità e, in secondo luogo, perché la ratio decidendi della sentenza impugnata non pare essere stata messa bene a fuoco dai ricorrenti: la Corte territoriale ha inteso negare rilievo al fatto chealla data della stipula del contratto preliminare il proprietario del bene fosse [OSCURATO:PERSONA] e non la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., perché [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito i diritti che derivavano dal contratto preliminare alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. prima della stipulazione del contratto definitivo; la giurisprudenza invocata dalla Corte d'Appello per giustificare tale conclusione si fonda, infatti, sul principio secondo cui il promissario venditore, di una cosa che non gli appartiene, può adempiere alla propria obbligazione procurando la proprietà della cosa fino al momento della stipula del contratto definitivo (Cass., Sez. Un., 18/05/2006, n. 11624 e successiva giurisprudenza conforme); deve, pertanto, escludersi che si possa rimproverare alla sentenza impugnata di avere violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o di aver deciso violando il principio iuxta alligata et probata partium; 10.4) il quarto motivo è inammissibile innanzitutto perché appoggia la pretesa violazione delle norme di diritto su circostanze fattuali, peraltro evocate genericamente (“…è stato ampiamente provato”, etc.); in aggiunta, va rilevato che la sentenza ha rigettato la domanda di risoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione passiva, ha rigettato quella nei confronti della società perché essa non era stata riproposta e quindi è stata considerata rinunciata, ex art. 346 cod.proc.civ.; a p. 7 la pronuncia gravata ha rilevato che l’appellato che ha visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod.proc.civ., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d’appello, la domanda non esaminata dal primo giudice; detta statuizione non è stata confutata dai ricorrenti, i quali, non tenendone conto, deducono di aver provato che il promittente locatore non aveva adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare; 10.5) l’ultimo motivo è inammissibile, perché nel sostenere che [OSCURATO:PERSONA] non era vittorioso non si correla alla motivazione della sentenza inutilmente impugnata con il primo motivo. 11) stante l’inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è privo di efficacia ai sensi dell’art. 334 cod.proc.civ.; 12) le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del solo ricorrente principale, in applicazione del consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2°, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (cfr., ex plurimis, Cass. 17/01/2022, n.1154); 13) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Vinc enzo [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. , liquidandole in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussis