CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Velletri del 1° aprile 2021, che, in sede esecutiva, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca o la sospensione, dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri il 9 giugno 2020, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, del 16 ottobre 2013, irrevocabile il 10 marzo 2014, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in relazione ai reati ex art. 349 cod. pen. e 181 del d. Igs. 42/2004. Ritenuto che l'unico motivo, con cui i ricorrenti lamentano la violazione della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 7 della C.E.D.U., è manifestamente infondato, non confrontandosi i ricorsi con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, con cui è stato correttamente applicato il principio più volte espresso da questa Ccrte (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 e Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736), secondo cui, in tema di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo imposto dal giudice costituisce una sanzione amministrativa che assolve a un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando quindi un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, avendo peraltro carattere reale, producendo cioè effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso. Da ciò consegue che, essendo privo di finalità punitive, l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione disciplinata dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. Osservato, pertanto, che gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso