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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 11009/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 02/05/2019 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 22 novembre 2013, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione di assegni di provenienza illecita ascrittogli.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per effetto della nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio precedentemente eletto dal ricorrente nel 2010 ma successivamente superato dalla seconda elezione di domicilio effettuata il 27 dicembre del 2017.

Inoltre, il ricorrente non avrebbe avuto effettiva conoscenza del processo in quanto la notifica al precedente domicilio eletto si era perfezionata solo per "avvenuta giacenza". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine alla prima questione, non risulta dagli atti né è stato dedotto dal ricorrente che la seconda elezione di domicilio fosse stata portata a conoscenza della Corte di appello, autorità che procedeva nei confronti del ricorrente dopo l'emissione della sentenza di primo grado e la presentazione dei motivi di appello in data antecedente alla seconda elezione di domicilio.

L'obbligo di comunicazione e le sue forme, non rispettate nella specie, sono previsti dall'art. 162 cod. proc. pen„ Per quanto attiene alla seconda questione, risulta dagli atti che l'avviso di citazione per il giudizio di appello era stato regolarmente notificato al domicilio dichiarato dal ricorrente nelle mani del di lui fratello, sicché non risulta conforme al vero il presupposto di fatto della presunta mancata conoscenza del processo di appello quale conseguenza della notifica per compiuta giacenza, come si sostiene in ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.02.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/R fvv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 02/05/2019 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 22 novembre 2013, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione di assegni di provenienza illecita ascrittogli.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per effetto della nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio precedentemente eletto dal ricorrente nel 2010 ma successivamente superato dalla seconda elezione di domicilio effettuata il 27 dicembre del 2017. Inoltre, il ricorrente non avrebbe avuto effettiva conoscenza del processo in quanto la notifica al precedente domicilio eletto si era perfezionata solo per "avvenuta giacenza". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla prima questione, non risulta dagli atti né è stato dedotto dal ricorrente che la seconda elezione di domicilio fosse stata portata a conoscenza della Corte di appello, autorità che procedeva nei confronti del ricorrente dopo l'emissione della sentenza di primo grado e la presentazione dei motivi di appello in data antecedente alla seconda elezione di domicilio. L'obbligo di comunicazione e le sue forme, non rispettate nella specie, sono previsti dall'art. 162 cod. proc. pen„ Per quanto attiene alla seconda questione, risulta dagli atti che l'avviso di citazione per il giudizio di appello era stato regolarmente notificato al domicilio dichiarato dal ricorrente nelle mani del di lui fratello, sicché non risulta conforme al vero il presupposto di fatto della presunta mancata conoscenza del processo di appello quale conseguenza della notifica per compiuta giacenza, come si sostiene in ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.02.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/R fvv
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