CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04093/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, è generico in quanto non si confronta con la motivazione espressa dalla Corte territoriale ai fgg. 2 e 3 della sentenza impugnata, laddove si è fatto riferimento non solo alle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili, ma alle intercettazioni costituenti riscontro ed autonoma prova della diretta partecipazione del ricorrente al reato di estorsione commesso in concorso con altri soggetti separatamente giudicati; che, in ordine al secondo motivo, il ricorrente non tiene conto di quanto affermato a fg. 4 della sentenza impugnata a proposito dell'assenza di prova di un credito giuridicamente tutelabile del ricorrente nei confronti della vittima, idoneo a qualificare diversamente il fatto contestato in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i