CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 34417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 168/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in perso del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROM-k, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, Aegoo presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 301/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 01/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 168/2019 - Adunanza del 15/09/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 1/6/2018, la Corte d'appello di Caltanis- setta ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di taluni atti con i quali [OSCURATO:PERSONA] (asserito debitore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva ceduto, unitamente alla propria coniuge [OSCURATO:PERSONA], taluni diritti immobiliari propri ai co- niugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della sentenza emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui aveva rilevato la mancata dimostrazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., del ricorso di tutti i presupposti per l'ac- coglimento dell'azione revocatoria spiegata; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, resistono ciascuno con un proprio controri- corso; entrambe le parti controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2697 e 2901 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto insus- sistente la dimostrazione dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata, in contrasto con il chiaro contenuto informativo di tutti gli elementi di prova analiticamente richiamati in ricorso; con il secondo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2727, 2697 e 2901 Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 168/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d'appello erroneamente escluso l'acquisi- zione di elementi di prova sufficienti ai fini della dimostrazione dei pre- supposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata; con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impu- gnata per omesso esame di fatti decisivi controversi; incongrua valu- tazione delle acquisizioni istruttorie ed erroneo apprezzamento della produzione documentale (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare adeguatamente il contenuto degli elementi di prova complessivamente forniti ai fini della dimostra- zione della fondatezza dell'azione revocatoria proposta; tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto tutti i profili di cui all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.), la società ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a proce- dere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; in particolare, sotto il profilo della violazione di legge (tanto sostan- ziale, quanto processuale), la società ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al pa- radigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuri- dica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 168/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ri- spetto a quanto operato dal giudice a quo; è appena infatti il caso di osservare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccani- smo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo consi- derarsi fondata su indici privi, ictu ocu/i, di quella minima capacità rap- presentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragio- namento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente og- gettiva inidoneità delle censure in esame a dedurre la violazione dei principi relativi al funzionamento dei meccanismi presuntivi previsti dalla legge (nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018: v. in motivazione sub par. 4. e segg.); nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe dei primi due motivi d'impugnazione, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna società ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del conte- nuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acqui- siti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come viola- zione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 168/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; a tale riguardo, con particolare riferimento al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (contestato con il terzo motivo), è appena il caso di sottolineare tale vizio possa ritenersi denunciabile per cassazione, uni- camente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, princi- pale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe de- terminato un esito diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richia- mare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome di- rette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 168/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cit. (in realtà nella specie insussistente), bensì la congruità del com- plessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linea- rità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole lo- gico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente dato atto dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della so- cietà ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricor- rente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liqui- dazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore di ciascuno dei rispettivi difensori. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 168/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, ne