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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 26239/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANIA, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 4/11/2021, in riforma dell'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANIAil 29/9/2021 aveva applicato cumulativamente le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dal lunedì al sabato e dell'obbligo di dimora nella V circoscrizione [OSCURATO:PERSONA]Neisma-[OSCURATO:PERSONA]Rapisardi, ha disposto che l'obbligo di dimora deve essere limitato al Comune di Catania e ha confermato nel resto le misure applicate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 512 bis e 648 bis, comma primo e secondo, cod. pen.

Reati per i quali il ricorrente è sottoposto a indagini in quanto avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan Santapaola-gruppo di Picanello- delle somme di denaro provento di attività illecita che avrebbe quindi investito nell'acquisto e nella ristrutturazione di un immobile, fittiziamente intestato alla "[OSCURATO:SOCIETA].".

1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati contestati e ai rapporti tra il ricorrente e il Comis.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari.

1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 276 cod. proc. pen. 2.

In data 4 marzo 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

3. In data 16 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziato che le censure afferiscono alla mancata considerazione da parte del Tribunale di alcuni elementi essenziali emersi e non si limitano a una diversa valorizzazione degli stessi, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati contestati e ai rapporti tra il ricorrente e il Comis.

In specifico il ricorrente rileva che la motivazione del provvedimento impugnato, che pure avrebbe avvalorato la tesi difensiva per la quale le dichiarazioni del collaboratore D'Arrigo non potevano riferirsi al Concorso, sarebbe illogica.

Preso atto di tale circostanza e del fatto che il ricorrente aveva fondato la società in data successiva all'arresto del D'Arrigo e del Comis, infatti, il Tribunale non avrebbe potuto concludere nel senso che il Concorso, che pure nel corso dell'interrogatorio ha diffusamente spiegato le dinamiche dell'operazione, aveva agito nell'interesse del Comis.

Sotto altro profilo, poi, le frasi estrapolate dalle intercettazioni a cui fa riferimento l'ordinanza impugnata, non sarebbero supportate dai necessari riscontri così come non vi sarebbe in effetti alcun elemento dal quale inferire che tra il ricorrete e il Connis esistesse il contestato rapporto di interesse.

Motivazione del tutto carente, pure a fronte delle specifiche censure sul punto della difesa.La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla completezza e alla logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, è manifestamente infondata.

1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).

1.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha risposto in termini adeguati e coerenti alle censure sollevate dalla difesa, ora reiterate.

Nell'ordinanza impugnata, infatti, la vicenda è ricostruita tenendo conto di tutti gli elementi emersi e, in specifico, delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese anche dal coindagato Consoli che risultano allo stato significative in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

In specifico il giudice del riesame, dato atto delle critiche della difesa, ha evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato la conclusione per la quale il Concorso aveva agito quale "prestanome" (termine espressamente utilizzato in una conversazione) fornendo il proprio contributo causale all'interposizione fittizia (almeno "parziale") di [OSCURATO:PERSONA] e circa la consapevolezza della provenienza illecita delle somme ricevute quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. (cfr. i puntuali riferimenti alle conversazioni nelle quali si parla espressamente del ricorrente e del comportamento da questo tenuto così come indicati a pag. 3 e le considerazioni nelle successive pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata).Sotto tale profilo, pertanto, le censure della difesa, che si confrontato direttamente con gli atti di indagine e sono tese anche a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari rilevando che il Tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il comportamento nella sostanza collaborativo tenuto dal ricorrente che nel corso dell'interrogatorio ha ricostruito la dinamica della vicenda, anche fornendo elementi e nomi di persone che erano sconosciute agli inquirenti.

Circostanze queste, oltre alla copiosa documentazione prodotta nel corso del riesame, significative quanto all'assenza in concreto di esigenze cautelari.

La doglianza è infondata.

In ordine alle esigenze cautelari, infatti, il Tribunale del riesame, con i riferimenti alla gravità delle condotte, alla spregiudicatezza dimostrata dal ricorrente di prestarsi a operazioni economiche con associati mafiosi, ai rapporti con il clan [OSCURATO:PERSONA] e anche ai contatti con altri mafiosi come i Cappello, pure documentati, ha dato sufficiente conto della sussistenza dell'esistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati tale da giustificare l'applicazione delle misure cautelari disposte.

3. Nel terzo motivo la difesa la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 276 cod. proc. pen. rilevando che l'applicazione cumulativa di due diverse misure cautelari nel caso di specie, che non rientra in uno di quelli tassativamente previsti dagli artt. 276, comma 1 e 307, comma 1 bis cod. proc. pen., sarebbe illegittima.

La doglianza, che non risulta peraltro essere stata dedotta avanti al Tribunale del riesame, è manifestamente infondata.

L'applicazione cumulativa di diverse misure cautelari può essere disposta solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (Sez.

U, n. 29907 del 30/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234138).

In tali casi, oltre a quelli di cui agli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1 bis cod. proc. pen., diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, rientra anche l'ipotesi di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.

La norma, infatti, che prevede espressamente che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta "soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultano inadeguate", attribuisce al giudice tale specifico potere-dovere anche in fase di prima applicazione della misura (così da ultimo Sez. 2, n. 30900 del 08/09/2020, Vallese, Rv. 280003).

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANIA, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 4/11/2021, in riforma dell'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANIAil 29/9/2021 aveva applicato cumulativamente le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dal lunedì al sabato e dell'obbligo di dimora nella V circoscrizione [OSCURATO:PERSONA]Neisma-[OSCURATO:PERSONA]Rapisardi, ha disposto che l'obbligo di dimora deve essere limitato al Comune di Catania e ha confermato nel resto le misure applicate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 512 bis e 648 bis, comma primo e secondo, cod. pen. Reati per i quali il ricorrente è sottoposto a indagini in quanto avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan Santapaola-gruppo di Picanello- delle somme di denaro provento di attività illecita che avrebbe quindi investito nell'acquisto e nella ristrutturazione di un immobile, fittiziamente intestato alla "[OSCURATO:SOCIETA].". 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati contestati e ai rapporti tra il ricorrente e il Comis. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari. 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 276 cod. proc. pen. 2. In data 4 marzo 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 3. In data 16 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziato che le censure afferiscono alla mancata considerazione da parte del Tribunale di alcuni elementi essenziali emersi e non si limitano a una diversa valorizzazione degli stessi, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati contestati e ai rapporti tra il ricorrente e il Comis. In specifico il ricorrente rileva che la motivazione del provvedimento impugnato, che pure avrebbe avvalorato la tesi difensiva per la quale le dichiarazioni del collaboratore D'Arrigo non potevano riferirsi al Concorso, sarebbe illogica. Preso atto di tale circostanza e del fatto che il ricorrente aveva fondato la società in data successiva all'arresto del D'Arrigo e del Comis, infatti, il Tribunale non avrebbe potuto concludere nel senso che il Concorso, che pure nel corso dell'interrogatorio ha diffusamente spiegato le dinamiche dell'operazione, aveva agito nell'interesse del Comis. Sotto altro profilo, poi, le frasi estrapolate dalle intercettazioni a cui fa riferimento l'ordinanza impugnata, non sarebbero supportate dai necessari riscontri così come non vi sarebbe in effetti alcun elemento dal quale inferire che tra il ricorrete e il Connis esistesse il contestato rapporto di interesse. Motivazione del tutto carente, pure a fronte delle specifiche censure sul punto della difesa.La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla completezza e alla logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, è manifestamente infondata. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha risposto in termini adeguati e coerenti alle censure sollevate dalla difesa, ora reiterate. Nell'ordinanza impugnata, infatti, la vicenda è ricostruita tenendo conto di tutti gli elementi emersi e, in specifico, delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese anche dal coindagato Consoli che risultano allo stato significative in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. In specifico il giudice del riesame, dato atto delle critiche della difesa, ha evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato la conclusione per la quale il Concorso aveva agito quale "prestanome" (termine espressamente utilizzato in una conversazione) fornendo il proprio contributo causale all'interposizione fittizia (almeno "parziale") di [OSCURATO:PERSONA] e circa la consapevolezza della provenienza illecita delle somme ricevute quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. (cfr. i puntuali riferimenti alle conversazioni nelle quali si parla espressamente del ricorrente e del comportamento da questo tenuto così come indicati a pag. 3 e le considerazioni nelle successive pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata).Sotto tale profilo, pertanto, le censure della difesa, che si confrontato direttamente con gli atti di indagine e sono tese anche a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari rilevando che il Tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il comportamento nella sostanza collaborativo tenuto dal ricorrente che nel corso dell'interrogatorio ha ricostruito la dinamica della vicenda, anche fornendo elementi e nomi di persone che erano sconosciute agli inquirenti. Circostanze queste, oltre alla copiosa documentazione prodotta nel corso del riesame, significative quanto all'assenza in concreto di esigenze cautelari. La doglianza è infondata. In ordine alle esigenze cautelari, infatti, il Tribunale del riesame, con i riferimenti alla gravità delle condotte, alla spregiudicatezza dimostrata dal ricorrente di prestarsi a operazioni economiche con associati mafiosi, ai rapporti con il clan [OSCURATO:PERSONA] e anche ai contatti con altri mafiosi come i Cappello, pure documentati, ha dato sufficiente conto della sussistenza dell'esistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati tale da giustificare l'applicazione delle misure cautelari disposte. 3. Nel terzo motivo la difesa la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 276 cod. proc. pen. rilevando che l'applicazione cumulativa di due diverse misure cautelari nel caso di specie, che non rientra in uno di quelli tassativamente previsti dagli artt. 276, comma 1 e 307, comma 1 bis cod. proc. pen., sarebbe illegittima. La doglianza, che non risulta peraltro essere stata dedotta avanti al Tribunale del riesame, è manifestamente infondata. L'applicazione cumulativa di diverse misure cautelari può essere disposta solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (Sez. U, n. 29907 del 30/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234138). In tali casi, oltre a quelli di cui agli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1 bis cod. proc. pen., diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, rientra anche l'ipotesi di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. La norma, infatti, che prevede espressamente che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta "soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultano inadeguate", attribuisce al giudice tale specifico potere-dovere anche in fase di prima applicazione della misura (così da ultimo Sez. 2, n. 30900 del 08/09/2020, Vallese, Rv. 280003). 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento d