CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 41401/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul conflitto di competenza sollevato con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Letti gli atti ed il provvedimento che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Bari; letta la memoria del difensore di ufficio del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 12 maggio 2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari trasmetteva al magistrato di sorveglianza di Bari gli atti relativi all’esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari del 26 febbraio 2025, irrevocabile il 16 marzo 2025. Con ordinanza del 21 maggio 2025 il magistrato di sorveglianza di Bari trasmetteva gli atti al magistrato di sorveglianza di Potenza, dichiarando «la propria incompetenza territoriale, ex art. 677, co. 1, c.p.p., poiché all’atto della presente richiesta il condannato era (ed è tuttora) detenuto nella C. C.le di Potenza con posizione giuridica di “definitivo”». Con ordinanza del 18 luglio 2025 il magistrato di sorveglianza di Potenza sollevava conflitto negativo di competenza, rilevando che l’art. 62 legge 24 novembre 1989, n. 681 radica la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, ed evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] è residente in Bari. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Bari, poiché l’art. 62 della legge n. 681 del 1989 prevale, quale norma speciale, sull’art. 677 cod. proc. pen.; di identico tenore le argomentazioni svolte e le conclusioni rassegnate dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] nella memoria in atti, depositata telematicamente l’8 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto va risolto riconoscendo la competenza del magistrato di sorveglianza di Bari, in armonia con il tenore testuale dell’art. 62 della legge n. 689 del 1981 - a mente del quale «Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato» - e con quanto già statuito dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 18940 del 08/05/2025, Cocchi, non massimata sul punto, che, per quanto in questa sede rileva, ha statuito che «la sequenza procedimentale descritta dal combinato disposto dei novellati artt. 661 cod. proc. pen. e 62 della legge n. 689 del 1981 comporta che l’instaurazione del procedimento di esecuzione relativa alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare sia affidata al pubblico ministero, che ha il compito di trasmettere l’estratto della sentenza di condanna irrevocabile al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo del domicilio del condannato, contestualmente alla notificazione del provvedimento di esecuzione al difensore dello stesso condannato». P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Bari cui dispone trasm