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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2018

Cassazione n. 22830/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 35672/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 32 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2554/2018 della CORTE D'APPELLO di 2e22, MILANO, depositata il 19/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. t Rilevato che, con sentenza resa in data 19/6/2018 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] jr. nei confronti del Sutti, disponendo la condanna del Demaria alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di en- trambi i gradi del giudizio di merito; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, preso atto dell'avvenuto passaggio in giudicato di una decisione emessa ad esito di altra causa introdotta dal Sutti per l'accertamento negativo della propria qualità di socio di una società indicata dal Demaria, ha ritenuto doversi rilevare l'infondatezza della domanda proposta in que- sta sede dal medesimo dal Demaria (nella specie intesa a conseguire l'accertamento positivo della ridetta qualità di socio del Sutti), in tal senso riformando la decisione del primo giudice che, sulla base del me- desimo presupposto, aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda avanzata dal Sutti che, con il proprio atto di riassunzione della causa precedentemente sospesa, aveva invocato l'accertamento dell'infonda- tezza delle domande del Demaria; avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] jr. propone ri- corso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, invocando la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis n.1 c.p.c.; non sono state depositate conclusioni dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 35672/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 295 e 273 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la presente contro- versia e quella già promossa dal Sutti (e precedentemente decisa), trattandosi, non già di pregiudizialità, ma di identità di cause, con la conseguente erroneità della sentenza impugnata sul punto; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 102 e 197 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la carenza di interesse della controparte a riassumere un giu- dizio in relazione al cui oggetto era già stata emessa in altra sede una pronuncia passata in giudicato; con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2909 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente rilevato l'infondatezza dell'originaria domanda proposta dal Demaria, omettendo di conside- rare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione, da parte del Sutti, di una causa sul cui oggetto era già stata emessa una pronuncia passata in giudicato; con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 100 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti a se- guito del passaggio in giudicato della decisione emessa, in altro giudi- zio, sulle medesime questioni oggetto dell'odierna controversia; con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato il carattere abusivo del ricorso al pro- cesso ad opera di controparte; abuso nella specie consistito nella rias- sunzione di una causa vertente su questioni già coperte da giudicato;Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 35672/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tutti e cinque i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono infondati; osserva preliminarmente il Collegio come, a fronte di un giudizio di accertamento negativo introdotto dal Sutti in ordine alla propria qualità di socio della società indicata in ricorso, il Demaria ebbe ad avviare, dinanzi al medesimo tribunale, un diverso giudizio (quello controverso in questa sede) avente ad oggetto l'accertamento positivo di quella medesima qualità contestata dal Sutti; a fronte di tale contestuale proposizione di due diversi giudizi aventi ad oggetto, l'uno, l'accertamento negativo e, l'altro, l'accertamento po- sitivo degli stessi fatti, il (medesimo) giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla relativa riunione (ex art. 274 c.p.c.), atteso che, in con- formità al più recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 641 del 09/03/1971, Rv. 350361 - 01), avrebbe dovuto ritenersi applicabile, al caso di specie, l'art. 39 c.p.c. in tema di continenza tra giudizi; al riguardo, ritiene il Collegio di dover ribadire (in contrasto con il più antico orientamento della giurisprudenza di legittimità, incline a ravvisare, nel caso di specie, un'ipotesi di litispendenza: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1337 del 26/06/1965, Rv. 312552 - 01) come, con ri- guardo al rapporto tra un'azione di accertamento negativo e una di accertamento positivo sul medesimo oggetto, vada riconosciuta preva- lenza all'ipotesi della continenza, atteso che le due cause hanno iden- tità di elementi soggettivi nna coincidenza solo parziale degli elementi obiettivi, nel senso che il petitum di uno di esso è più esteso, sì da comprendere la pretesa formante oggetto dell'altra o delle altre cause; e poiché in riferimento alla necessità di evitare la formazione di giudi- cati contrastanti, acquistano rilevanza i possibili effetti giuridici dei provvedimenti da emanare, risulta chiaro che la suddetta coincidenza parziale di elementi obiettivi dev'essere valutata in riferimento all'in- Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 35672/2018 - rel, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri trinseco contenuto delle varie domande, nel senso che esse (indipen - dentemente dall'elemento quantitativo) tendano ambedue a conse- guire l'attuazione della legge in ordine allo stesso bene, mentre risul - tano irrilevanti gli elementi differenziali concernenti la formulazione delle domande stesse (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 641 del 09/03/1971, cit.), nella specie, non essendo stata disposta la riunione delle due cause (pur pendenti dinanzi al medesimo giudice), ed essendo stata la causa introdotta dal Sutti decisa ed appellata, correttamente il giudice enp- gn-uuk,v petti) della presente controversia dispose la sospensione\e%Lft. 295 ragione_della pendenza dei due giudizi in gradi diversirv, tb-sce,-4/M-, • • i ciò posto, sopravvenuto il giudicato sulla domanda di accertamento negativo proposta dal Sutti, correttamente quest 'ultimo riassunse l'odierno giudizio (avente ad oggetto l'accertamento positivo sui me- desimi fatti) ed altrettanto correttamente la corte territoriale ha dispo - sto il rigetto della domanda di accertamento positivo (anziché la dichia - razione della sua inammissibilità sul presupposto dell 'esistenza del giu- dicato di accertamento negativo), non potendo emergere, nella specie, il rilievo di alcuna legge sostanziale derivante dal primo giudicato (e, dunque, la conseguente improponibilità della domanda), trattandosi di una relazione tra domande e cause diverse; in breve, una volta costruita la relazione fra accertamento negativo e positivo in termini di continenza (come supra rilevato, in ragione della diversità del petitum mediato), alla proposizione di una domanda di accertamento positivo di un diritto riguardo al quale (in accoglimento di una domanda di accertamento negativo) si è già accertata l'inesi- stenza, deve necessariamente metter capo una decisione di rigetto, come logica conseguenza della formazione di un giudicato sull 'accerta- mento negativo;Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 35672/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri è appena il caso di rilevare, peraltro, la radicale infondatezza delle censure avanzate dal Demaria con riguardo alla pretesa carenza di in- teresse del Sutti alla riassunzione del giudizio d'appello avente ad og- getto l'accertamento positivo (a seguito del passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda proposta dal medesimo Sutti per l'accertamento negativo dei medesimi fatti), non potendo esclu- dersi il ragionevole interesse dello stesso Sutti, non solo (o non tanto) al conseguimento (anche) del giudicato sul rigetto della domanda di accertamento positivo, ma, soprattutto, al conseguimento del rimborso delle spese giudiziali sin allora sostenute nel corso dell'odierno giudizio; del tutto correttamente, pertanto, la corte territoriale ha disposto il rigetto della domanda di accertamento positivo proposta dal Dema- ria, con la conseguente condanna dello stesso al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in favore del Sutti; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata l'infonda- tezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ri- corso; dev'essere altresì disattesa la domanda al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal Sutti, attesa la radicale carenza di alle- gazione e riscontro probatorio in ordine alla concreta sussistenza dei danni denunciati ai sensi dell'art. 93, co. 1 c.p.c., e dovendo, sotto altro profilo, escludersi l'effettivo ricorso dei presupposti previsti dall'art. 93, co. 3, c.p.c.; al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di le- gittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attesta- zione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 35672/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 35672/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 32 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2554/2018 della CORTE D'APPELLO di 2e22, MILANO, depositata il 19/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. t Rilevato che, con sentenza resa in data 19/6/2018 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] jr. nei confronti del Sutti, disponendo la condanna del Demaria alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di en- trambi i gradi del giudizio di merito; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, preso atto dell'avvenuto passaggio in giudicato di una decisione emessa ad esito di altra causa introdotta dal Sutti per l'accertamento negativo della propria qualità di socio di una società indicata dal Demaria, ha ritenuto doversi rilevare l'infondatezza della domanda proposta in que- sta sede dal medesimo dal Demaria (nella specie intesa a conseguire l'accertamento positivo della ridetta qualità di socio del Sutti), in tal senso riformando la decisione del primo giudice che, sulla base del me- desimo presupposto, aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda avanzata dal Sutti che, con il proprio atto di riassunzione della causa precedentemente sospesa, aveva invocato l'accertamento dell'infonda- tezza delle domande del Demaria; avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] jr. propone ri- corso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, invocando la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis n.1 c.p.c.; non sono state depositate conclusioni dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 35672/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 295 e 273 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la presente contro- versia e quella già promossa dal Sutti (e precedentemente decisa), trattandosi, non già di pregiudizialità, ma di identità di cause, con la conseguente erroneità della sentenza impugnata sul punto; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 102 e 197 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la carenza di interesse della controparte a riassumere un giu- dizio in relazione al cui oggetto era già stata emessa in altra sede una pronuncia passata in giudicato; con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2909 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente rilevato l'infondatezza dell'originaria domanda proposta dal Demaria, omettendo di conside- rare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione, da parte del Sutti, di una causa sul cui oggetto era già stata emessa una pronuncia passata in giudicato; con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 100 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti a se- guito del passaggio in giudicato della decisione emessa, in altro giudi- zio, sulle medesime questioni oggetto dell'odierna controversia; con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato il carattere abusivo del ricorso al pro- cesso ad opera di controparte; abuso nella specie consistito nella rias- sunzione di una causa vertente su questioni già coperte da giudicato;Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 35672/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tutti e cinque i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono infondati; osserva preliminarmente il Collegio come, a fronte di un giudizio di accertamento negativo introdotto dal Sutti in ordine alla propria qualità di socio della società indicata in ricorso, il Demaria ebbe ad avviare, dinanzi al medesimo tribunale, un diverso giudizio (quello controverso in questa sede) avente ad oggetto l'accertamento positivo di quella medesima qualità contestata dal Sutti; a fronte di tale contestuale proposizione di due diversi giudizi aventi ad oggetto, l'uno, l'accertamento negativo e, l'altro, l'accertamento po- sitivo degli stessi fatti, il (medesimo) giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla relativa riunione (ex art. 274 c.p.c.), atteso che, in con- formità al più recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 641 del 09/03/1971, Rv. 350361 - 01), avrebbe dovuto ritenersi applicabile, al caso di specie, l'art. 39 c.p.c. in tema di continenza tra giudizi; al riguardo, ritiene il Collegio di dover ribadire (in contrasto con il più antico orientamento della giurisprudenza di legittimità, incline a ravvisare, nel caso di specie, un'ipotesi di litispendenza: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1337 del 26/06/1965, Rv. 312552 - 01) come, con ri- guardo al rapporto tra un'azione di accertamento negativo e una di accertamento positivo sul medesimo oggetto, vada riconosciuta preva- lenza all'ipotesi della continenza, atteso che le due cause hanno iden- tità di elementi soggettivi nna coincidenza solo parziale degli elementi obiettivi, nel senso che il petitum di uno di esso è più esteso, sì da comprendere la pretesa formante oggetto dell'altra o delle altre cause; e poiché in riferimento alla necessità di evitare la formazione di giudi- cati contrastanti, acquistano rilevanza i possibili effetti giuridici dei provvedimenti da emanare, risulta chiaro che la suddetta coincidenza parziale di elementi obiettivi dev'essere valutata in riferimento all'in- Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 35672/2018 - rel, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri trinseco contenuto delle varie domande, nel senso che esse (indipen - dentemente dall'elemento quantitativo) tendano ambedue a conse- guire l'attuazione della legge in ordine allo stesso bene, mentre risul - tano irrilevanti gli elementi differenziali concernenti la formulazione delle domande stesse (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 641 del 09/03/1971, cit.), nella specie, non essendo stata disposta la riunione delle due cause (pur pendenti dinanzi al medesimo giudice), ed essendo stata la causa introdotta dal Sutti decisa ed appellata, correttamente il giudice enp- gn-uuk,v petti) della presente controversia dispose la sospensione\e%Lft. 295 ragione_della pendenza dei due giudizi in gradi diversirv, tb-sce,-4/M-, • • i ciò posto, sopravvenuto il giudicato sulla domanda di accertamento negativo proposta dal Sutti, correttamente quest 'ultimo riassunse l'odierno giudizio (avente ad oggetto l'accertamento positivo sui me- desimi fatti) ed altrettanto correttamente la corte territoriale ha dispo - sto il rigetto della domanda di accertamento positivo (anziché la dichia - razione della sua inammissibilità sul presupposto dell 'esistenza del giu- dicato di accertamento negativo), non potendo emergere, nella specie, il rilievo di alcuna legge sostanziale derivante dal primo giudicato (e, dunque, la conseguente improponibilità della domanda), trattandosi di una relazione tra domande e cause diverse; in breve, una volta costruita la relazione fra accertamento negativo e positivo in termini di continenza (come supra rilevato, in ragione della diversità del petitum mediato), alla proposizione di una domanda di accertamento positivo di un diritto riguardo al quale (in accoglimento di una domanda di accertamento negativo) si è già accertata l'inesi- stenza, deve necessariamente metter capo una decisione di rigetto, come logica conseguenza della formazione di un giudicato sull 'accerta- mento negativo;Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 35672/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri è appena il caso di rilevare, peraltro, la radicale infondatezza delle censure avanzate dal Demaria con riguardo alla pretesa carenza di in- teresse del Sutti alla riassunzione del giudizio d'appello avente ad og- getto l'accertamento positivo (a seguito del passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda proposta dal medesimo Sutti per l'accertamento negativo dei medesimi fatti), non potendo esclu- dersi il ragionevole interesse dello stesso Sutti, non solo (o non tanto) al conseguimento (anche) del giudicato sul rigetto della domanda di accertamento positivo, ma, soprattutto, al conseguimento del rimborso delle spese giudiziali sin allora sostenute nel corso dell'odierno giudizio; del tutto correttamente, pertanto, la corte territoriale ha disposto il rigetto della domanda di accertamento positivo proposta dal Dema- ria, con la conseguente condanna dello stesso al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in favore del Sutti; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata l'infonda- tezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ri- corso; dev'essere altresì disattesa la domanda al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal Sutti, attesa la radicale carenza di alle- gazione e riscontro probatorio in ordine alla concreta sussistenza dei danni denunciati ai sensi dell'art. 93, co. 1 c.p.c., e dovendo, sotto altro profilo, escludersi l'effettivo ricorso dei presupposti previsti dall'art. 93, co. 3, c.p.c.; al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di le- gittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attesta- zione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 35672/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 1
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