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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 30374/2026

Testo disponibile della fonte

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l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per la rimessione in termini di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento del 30 gennaio 2026, la Corte di appello di Roma, aisensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., ha trasmesso alla Corte dicassazione l’istanza di rimessione in termini del 5 dicembre 2025 formulata daManagaxze [OSCURATO:PERSONA] per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenzaemessa dalla Corte di appello di Roma del 3 giugno 2025 (divenuta irrevocabile il2 dicembre 2025).2.

In particolare, l’istante rileva che in data 10 settembre 2025 [recte:12/9/25] la Corte di appello dichiarava inammissibile [recte: non luogo aprovvedere] l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere formulatadal difensore del [OSCURATO:PERSONA], indicando testualmente “trattandosi di sentenzadivenuta irrevocabile” e che, a seguito di tale decisione, la difesa instauravaincidente di esecuzione teso a far dichiarare la mancata irrevocabilità dellasentenza, avanzando istanza al Tribunale di sorveglianza di Roma di differimentodella pena.Rileva anche che l’[OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica e ilTribunale di sorveglianza non disponevano dell’estratto esecutivo, né la Corte diappello di Roma aveva comunicato informazioni sulla posizione dell’istante; laCorte di appello notificava, poi, la sentenza ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen.,per inoltrare, in seguito, una successiva comunicazione di errata corrige stante larevoca del decreto d latitanza.Infine, si rappresenta che la difesa depositava un’ulteriore istanza il 28novembre 2025 che veniva dichiarata inammissibile perché la sentenza eradivenuta irrevocabile il 2 dicembre 2025.In conclusione, deduce la difesa che il provvedimento del 10 settembre 2025ha indotto in errore la difesa che, in ragione della errata comunicazione, avevaomesso di avanzare ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza neitermini di legge.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la rimessione in termini di [OSCURATO:PERSONA] al fine di proporrericorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello del 3 giugno2026CONSIDERATO IN DIRITTO1.

L’istanza è inammissibile.2.

Dalla lettura dell’istanza di rimessione in termini risulta che il difensoreManagaxze [OSCURATO:PERSONA] si duole della comunicazione da parte della Corte diappello di Roma della erronea attestazione di intervenuta irrevocabilità dellasentenza emessa dalla Corte di appello il 3 giugno 2025 nei confronti diManagaxze [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agliartt. 110, 56, 624-bis, cod. pen. e di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967, inoccasione della decisione sull’istanza di sostituzione della misura cautelare dellacustodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione alla quale laCorte territoriale, sull’erroneo presupposto della intervenuta irrevocabilità, hadichiarato il “non luogo a provvedere”.

Tale erronea comunicazione avrebbe,dunque, indotto in errore il difensore [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbepotuto proporre impugnazione nei termini avverso la sentenza, divenuta, invece,irrevocabile il successivo 2 dicembre 2025.Ciò premesso, risulta dagli atti che la sentenza in esame è divenutai r revocab i l e in data 3 se t tembre 2025 esc lus ivamente per i lcoimputatoTchumburidze [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rinuncia formulata dall’imputato edal difensore in data 29 agosto 2025.

È, effettivamente, divenuta irrevocabile neiconfronti [OSCURATO:PERSONA] solo in data 2 dicembre 2025.3.

Tanto precisato, va rilevato che il difensore, pur a fronte dell’erroneacomunicazione di irrevocabilità della sentenza di appello emessa il 3 giugno edepositata il 5 agosto 2025, non ha allegato elementi idonei a dimostrare di averadempiuto all’onere di diligenza necessario al fine di proporre tempestivo ricorsoper cassazione.L’istante, per il tramite del difensore, ben doveva essere a conoscenza chealla data della comunicazione errata della irrevocabilità (12 settembre 2025)della sentenza di appello il termine per proporre ricorso per cassazione non eraancora scaduto, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 585, 544, comma 3,cod. proc. pen., atteso che, nel caso di specie, il termine sarebbe decorso 45giorni successivi al 1° settembre 2025, avendo i Giudici di appello fissato ingiorni 90 il termine per il deposito della sentenza.Di conseguenza, a fronte di un dato che agevolmente era da intendere comenon veritiero, il difensore, secondo una ordinaria diligenza avrebbe potutoportandosi, ad esempio, nella Cancelleria della Corte di appello per ricevereinformazioni, così da evitare che spirasse il termine.4.

In conclusione, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile, senza,tuttavia, condanna al pagamento né delle spese processuali né della sanzioneche è prevista dall'art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.

Quanto aquest'ultima condanna, in favore della Cassa delle ammende, si deve osservareche la disposizione che la contempla, avendo natura sanzionatoria, non puòtrovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti, sicché, poichéessa stabilisce la possibilità di applicare la sanzione solo nell'ipotesi in cui «ilricorso» sia dichiarato inammissibile o sia rigettato, ne consegue che non èpossibile applicarla nel caso di specie in cui il procedimento davanti alla Corte dicassazione è stato attivato con una «richiesta» (Sez. 5, n. 15776 del16/01/2023, Metreveli, non massimata sul punto).

Quanto alla condanna alpagamento delle spese processuali, si deve osservare che la stessa «richiesta»,come si è detto, non ha natura di mezzo d'impugnazione, con la conseguenteinapplicabilità anche dell'art. 592 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26679 del22/05/2025, D., Rv. 288359 – 01, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 14865del 07/03/2024, S., non massimata sul punto; Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023,Metreveli, Rv. 284388-01).

P.Q.MDichiara inammissibile l'istanza.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per la rimessione in termini di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento del 30 gennaio 2026, la Corte di appello di Roma, aisensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., ha trasmesso alla Corte dicassazione l’istanza di rimessione in termini del 5 dicembre 2025 formulata daManagaxze [OSCURATO:PERSONA] per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenzaemessa dalla Corte di appello di Roma del 3 giugno 2025 (divenuta irrevocabile il2 dicembre 2025).2. In particolare, l’istante rileva che in data 10 settembre 2025 [recte:12/9/25] la Corte di appello dichiarava inammissibile [recte: non luogo aprovvedere] l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere formulatadal difensore del [OSCURATO:PERSONA], indicando testualmente “trattandosi di sentenzadivenuta irrevocabile” e che, a seguito di tale decisione, la difesa instauravaincidente di esecuzione teso a far dichiarare la mancata irrevocabilità dellasentenza, avanzando istanza al Tribunale di sorveglianza di Roma di differimentodella pena.Rileva anche che l’[OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica e ilTribunale di sorveglianza non disponevano dell’estratto esecutivo, né la Corte diappello di Roma aveva comunicato informazioni sulla posizione dell’istante; laCorte di appello notificava, poi, la sentenza ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen.,per inoltrare, in seguito, una successiva comunicazione di errata corrige stante larevoca del decreto d latitanza.Infine, si rappresenta che la difesa depositava un’ulteriore istanza il 28novembre 2025 che veniva dichiarata inammissibile perché la sentenza eradivenuta irrevocabile il 2 dicembre 2025.In conclusione, deduce la difesa che il provvedimento del 10 settembre 2025ha indotto in errore la difesa che, in ragione della errata comunicazione, avevaomesso di avanzare ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza neitermini di legge.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la rimessione in termini di [OSCURATO:PERSONA] al fine di proporrericorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello del 3 giugno2026CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’istanza è inammissibile.2. Dalla lettura dell’istanza di rimessione in termini risulta che il difensoreManagaxze [OSCURATO:PERSONA] si duole della comunicazione da parte della Corte diappello di Roma della erronea attestazione di intervenuta irrevocabilità dellasentenza emessa dalla Corte di appello il 3 giugno 2025 nei confronti diManagaxze [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agliartt. 110, 56, 624-bis, cod. pen. e di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967, inoccasione della decisione sull’istanza di sostituzione della misura cautelare dellacustodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione alla quale laCorte territoriale, sull’erroneo presupposto della intervenuta irrevocabilità, hadichiarato il “non luogo a provvedere”. Tale erronea comunicazione avrebbe,dunque, indotto in errore il difensore [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbepotuto proporre impugnazione nei termini avverso la sentenza, divenuta, invece,irrevocabile il successivo 2 dicembre 2025.Ciò premesso, risulta dagli atti che la sentenza in esame è divenutai r revocab i l e in data 3 se t tembre 2025 esc lus ivamente per i lcoimputatoTchumburidze [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rinuncia formulata dall’imputato edal difensore in data 29 agosto 2025. È, effettivamente, divenuta irrevocabile neiconfronti [OSCURATO:PERSONA] solo in data 2 dicembre 2025.3. Tanto precisato, va rilevato che il difensore, pur a fronte dell’erroneacomunicazione di irrevocabilità della sentenza di appello emessa il 3 giugno edepositata il 5 agosto 2025, non ha allegato elementi idonei a dimostrare di averadempiuto all’onere di diligenza necessario al fine di proporre tempestivo ricorsoper cassazione.L’istante, per il tramite del difensore, ben doveva essere a conoscenza chealla data della comunicazione errata della irrevocabilità (12 settembre 2025)della sentenza di appello il termine per proporre ricorso per cassazione non eraancora scaduto, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 585, 544, comma 3,cod. proc. pen., atteso che, nel caso di specie, il termine sarebbe decorso 45giorni successivi al 1° settembre 2025, avendo i Giudici di appello fissato ingiorni 90 il termine per il deposito della sentenza.Di conseguenza, a fronte di un dato che agevolmente era da intendere comenon veritiero, il difensore, secondo una ordinaria diligenza avrebbe potutoportandosi, ad esempio, nella Cancelleria della Corte di appello per ricevereinformazioni, così da evitare che spirasse il termine.4. In conclusione, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile, senza,tuttavia, condanna al pagamento né delle spese processuali né della sanzioneche è prevista dall'art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen. Quanto aquest'ultima condanna, in favore della Cassa delle ammende, si deve osservareche la disposizione che la contempla, avendo natura sanzionatoria, non puòtrovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti, sicché, poichéessa stabilisce la possibilità di applicare la sanzione solo nell'ipotesi in cui «ilricorso» sia dichiarato inammissibile o sia rigettato, ne consegue che non èpossibile applicarla nel caso di specie in cui il procedimento davanti alla Corte dicassazione è stato attivato con una «richiesta» (Sez. 5, n. 15776 del16/01/2023, Metreveli, non massimata sul punto). Quanto alla condanna alpagamento delle spese processuali, si deve osservare che la stessa «richiesta»,come si è detto, non ha natura di mezzo d'impugnazione, con la conseguenteinapplicabilità anche dell'art. 592 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26679 del22/05/2025, D., Rv. 288359 – 01, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 14865del 07/03/2024, S., non massimata sul punto; Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023,Metreveli, Rv. 284388-01). P.Q.MDichiara inammissibile l'istanza.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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