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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07240/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7897/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da séstesso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 9 CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, via delle Formaci 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1590/2017 depositata il13/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: -con il ricorrente, con atto del 7 settembre 202 2 ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -che il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese (v. documenti di cui alla nota di deposito del 4 ottobre 2022); -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7897/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da séstesso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 9 CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, via delle Formaci 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1590/2017 depositata il13/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: -con il ricorrente, con atto del 7 settembre 202 2 ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -che il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese (v. documenti di cui alla nota di deposito del 4 ottobre 2022); -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civi
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