Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 33658/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.

Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Bari in data 6/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Bari rigettava la richiesta di riesame formulata nell'interesse dell'Acquaviva avverso il provvedimento del Gip che, in data 10/2/2023, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di tentata rapina aggravata in concorso, commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 La violazione dell'art. 8, comma 4, cod.proc.pen. in relazione alla competenza territoriale del Gip del Tribunale di Bari.

Il difensore sostiene che il c:ollegio cautelare non ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di competenza territoriale enunziati all'art. 8 codice di rito in quanto non ha tenuto conto che l'indagato ha agito esclusivamente la notte tra il 12 e 13 novembre 2022, seguendo il veicolo condotto dal Carretta fino al casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, poiché l'ultimo atto diretto alla commissione del reato con riguardo al prevenuto si è consumato in Cerignola, l'autorità territorialmente competente a conoscere del procedimento doveva essere individuata nel Gip del Tribunale di Foggia; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria e all'applicazione dell'art. 56 cod.pen.

Il difensore assume che l'attività di monitoraggio degli spostamenti della p.o. posta in essere dall'indagato, per un arco di tempo limitato, non rientra tra gli atti idonei univocamente diretti alla consumazione del delitto programmato, essendosi l'azione arrestata alla fase della mera ideazione con conseguente non punibilità del ricorrente.

Inoltre, le frasi intercettate all'interno dell'autovettura Fiat costituivano dei commenti privi di valenza indiziante.

Aggiunge che i giudici cautelari non hanno tenuto conto della versione alternativa offerta dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia secondo cui l'osservazione della p.o. era finalizzata all'impossessamento dell'autoveicolo su cui viaggiava, proposito da cui avrebbe desistito per lo scarso valore del bene; 2.3 il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'esigenza cautelare ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen.

Il difensore sostiene che la valutazione del Tribunale cautelare circa la sussistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva è apodittica e priva di riscontro negli atti acquisiti, non emergendo elementi che consentono di affermare che il prevenui:o aveva pianificato e organizzato la rapina in contestazione.

Inoltre, l'ordinanza impugnata non ha considerato il ruolo marginale del ricorrente, rimasto estraneo alle condotte del dicembre 2022; 2.4 la violazione dell'art. 275 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione, avendo il Tribunale del riesame fondato il giudizio di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere su argomenti generici ed apodittici. 3.L'eccezione di incompetenza territoriale è manifestamente infondata.

L'indagato è indiziato del concorso in una tentata rapina aggravata sviluppatasi in due segmenti temporali, il primo consumato il giorno 12 novembre 2022, il secondo, il successivo 10 dicembre, allorché l'azione delittuosa veniva interrotta da un simulato controllo su strada nei confronti della p.o. posto in essere dalla P.g. nella città di Bari.

La difesa sostiene erroneamente che la competenza debba essere determinata in relazione alla frazione temporale che ha visto direttamente coinvolto il prevenuto, in contrasto con la disposizione normativa richiamata e con l'unitarietà dell'azione delittuosa concursualmente divisata. 3.1 Il secondo motivo è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, avendo l'ordinanza impugnata (pag. 25 e segg.) analiticamente scrutinato gli esiti delle captazioni ambientali, dando conto delle emergenze investigative che depongono per l'approntamento di un piano delittuoso che i coindagati erano in procinto di attuare, venendo interrotti in una prima occasione dal cambio di percorso della vittima, successivamente dal controllo della P.g.

L'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, ha, altresì, ampiamente valutato la tesi accreditata dall'indagato, negandole attendibilità in ragione degli elementi di radicale contrasto che emergono dalle conversazioni intercettate e, in via logica, dallo stesso numero dei partecipanti all'azione e dalle caratteristiche della stessa. 3.2 Il terzo e quarto motivo che concernono la sussistenza dell'esigenza ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. e l'adeguatezza della misura applicata sono parimenti generici in quanto il ricorrente non si rapporta criticamente con l'ampia motivazione svolta dal Tribunale, che ha richiamato a sostegno del periculum libertatis, oltre alle allarmanti modalità del fatto, la personalità del prevenuto, sottoposto a misura di prevenzione e gravato da precedenti anche specifici, ed ha adeguatamente argomentato l'impossibilità di neutralizzare l'esigenza ravvisata con una misura di minore afflittività.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, commalter, disp att. cod.proc.pen.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Bari in data 6/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Bari rigettava la richiesta di riesame formulata nell'interesse dell'Acquaviva avverso il provvedimento del Gip che, in data 10/2/2023, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di tentata rapina aggravata in concorso, commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 La violazione dell'art. 8, comma 4, cod.proc.pen. in relazione alla competenza territoriale del Gip del Tribunale di Bari. Il difensore sostiene che il c:ollegio cautelare non ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di competenza territoriale enunziati all'art. 8 codice di rito in quanto non ha tenuto conto che l'indagato ha agito esclusivamente la notte tra il 12 e 13 novembre 2022, seguendo il veicolo condotto dal Carretta fino al casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, poiché l'ultimo atto diretto alla commissione del reato con riguardo al prevenuto si è consumato in Cerignola, l'autorità territorialmente competente a conoscere del procedimento doveva essere individuata nel Gip del Tribunale di Foggia; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria e all'applicazione dell'art. 56 cod.pen. Il difensore assume che l'attività di monitoraggio degli spostamenti della p.o. posta in essere dall'indagato, per un arco di tempo limitato, non rientra tra gli atti idonei univocamente diretti alla consumazione del delitto programmato, essendosi l'azione arrestata alla fase della mera ideazione con conseguente non punibilità del ricorrente. Inoltre, le frasi intercettate all'interno dell'autovettura Fiat costituivano dei commenti privi di valenza indiziante. Aggiunge che i giudici cautelari non hanno tenuto conto della versione alternativa offerta dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia secondo cui l'osservazione della p.o. era finalizzata all'impossessamento dell'autoveicolo su cui viaggiava, proposito da cui avrebbe desistito per lo scarso valore del bene; 2.3 il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'esigenza cautelare ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Il difensore sostiene che la valutazione del Tribunale cautelare circa la sussistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva è apodittica e priva di riscontro negli atti acquisiti, non emergendo elementi che consentono di affermare che il prevenui:o aveva pianificato e organizzato la rapina in contestazione. Inoltre, l'ordinanza impugnata non ha considerato il ruolo marginale del ricorrente, rimasto estraneo alle condotte del dicembre 2022; 2.4 la violazione dell'art. 275 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione, avendo il Tribunale del riesame fondato il giudizio di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere su argomenti generici ed apodittici. 3.L'eccezione di incompetenza territoriale è manifestamente infondata. L'indagato è indiziato del concorso in una tentata rapina aggravata sviluppatasi in due segmenti temporali, il primo consumato il giorno 12 novembre 2022, il secondo, il successivo 10 dicembre, allorché l'azione delittuosa veniva interrotta da un simulato controllo su strada nei confronti della p.o. posto in essere dalla P.g. nella città di Bari. La difesa sostiene erroneamente che la competenza debba essere determinata in relazione alla frazione temporale che ha visto direttamente coinvolto il prevenuto, in contrasto con la disposizione normativa richiamata e con l'unitarietà dell'azione delittuosa concursualmente divisata. 3.1 Il secondo motivo è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, avendo l'ordinanza impugnata (pag. 25 e segg.) analiticamente scrutinato gli esiti delle captazioni ambientali, dando conto delle emergenze investigative che depongono per l'approntamento di un piano delittuoso che i coindagati erano in procinto di attuare, venendo interrotti in una prima occasione dal cambio di percorso della vittima, successivamente dal controllo della P.g. L'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, ha, altresì, ampiamente valutato la tesi accreditata dall'indagato, negandole attendibilità in ragione degli elementi di radicale contrasto che emergono dalle conversazioni intercettate e, in via logica, dallo stesso numero dei partecipanti all'azione e dalle caratteristiche della stessa. 3.2 Il terzo e quarto motivo che concernono la sussistenza dell'esigenza ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. e l'adeguatezza della misura applicata sono parimenti generici in quanto il ricorrente non si rapporta criticamente con l'ampia motivazione svolta dal Tribunale, che ha richiamato a sostegno del periculum libertatis, oltre alle allarmanti modalità del fatto, la personalità del prevenuto, sottoposto a misura di prevenzione e gravato da precedenti anche specifici, ed ha adeguatamente argomentato l'impossibilità di neutralizzare l'esigenza ravvisata con una misura di minore afflittività. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, commalter, disp att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 33658/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris