CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/5/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA],, contestualmente nominato procuratore speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 20 maggio 2021 (depositata il 20 agosto 2021) della Seconda Sezione penale di questa Corte che ha rigettato il ricorso proposto dal Primerano avverso la sentenza del 11 luglio 2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere fatto parte della cosca della nadrangheta quale organizzatore e vertice della locale di Fabrizia, con riferimento al periodo fino alla data del 21 marzo 2011. 2. Il ricorrente, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione denuncia plurimi errori di fatto nei quali è incorsa la sentenza impugnata. In particolare il ricorrente, richiamato il terzo motivo dell'originario ricorso per cassazione, deduce che con la sentenza di appello non era stata esaminata la questione dell'attribuibilità all'imputato della condotta partecipativa, configurata sul mero "arruolamento" dell'imputato nella cosca di ndrangheta e in carenza di prova di un fattivo contributo partecipativo e valorizzando il contenuto di alcune conversazioni che, in termini equivoci, rinviavano all'imputato. Secondo il ricorso originario, infatti, i giudici del merito si erano limitati, in carenza di arricchimento nella fase dibattimentale, a riportare il contenuto della pronuncia cautelare. Avevano inoltre, i giudici della Corte di appello, omesso di valutare, con riferimento alla intercettazione del 3 luglio 2009, che la conversazione non era riferibile al Primerano in quanto incompatibile con la presenza oli uno degli interlocutori in Fabrizia, e che, parimenti, era inconcludente l'apprezzamento, con riferimento all'imputato, del contenuto della conversazione tra i cugini Nesci del successivo 4 luglio 2009. Secondo il ricorrente la Corte di Cassazione, incorrendo in errore di fatto, non aveva esaminato tali rilievi difensivi che, se esaminati, avrebbero condotto ad una decisione diversa da quella adottata con la conferma della condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. 4. Il ricorso presenta un vistoso deficit strutturale essendo incentrato, pressocchè integralmente, sulla riedizione dell'originario motivo di ricorso, mancando di confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza della Seconda Sezione Penale che tali motivi hanno precisamente esaminato pervenendo alla conclusione che si trattava di motivi infondati. La sentenza oggetto dell'odierno ricorso, infatti, ha specificamente esaminato (cfr. pag. 13, punto 3.3.5) sia il tema della identificazione dell'imputato, anche rispetto alla ubicazione in cui si trovavano i soggetti conversanti nella conversazione del 3 luglio 2009 sia il contenuto delle conversazioni che coinvolgevano [OSCURATO:PERSONA] e quella intercorsa direttamente con l'odierno ricorrente (cfr. pag. 10) e, quindi, ha ritenuto accertato correttamente dai giudici di merito il ruolo direttivo dell'imputato in relazione al suo contributo per la risoluzione di una controversia, considerata di pertinenza del "vertice" della cosca (cfr. punto 3.3.11).Premesso che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; in senso analogo, ex plurimis: Sez. 6„ n. 460765 del 17/09/2014, Marrellí, Rv. 260819) e che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che è possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto, deve escludersi che nel caso in esame si sia in presenza dell'omesso esame del motivo di ricorso in presenza della descritta disamina delle ragioni in fatto, sottese al ricorso originario, relative alla identificazione dell'imputato ed alla ricostruzione del contenuto delle conversazioni intercettate disattese sulla scorta dell'analisi della perizia e della ricostruzione dei movimenti delle persone coinvolte nelle conversazioni e delle ragioni in diritto che, al di là del mero "arruolamento" in posizione apicale avevano consentito di individuare il fattivo contributo dell'imputato al consolidamento del potere della cosca. Il mancato confronto con la sentenza impugnata rende manifestamente infondato il ricorso che, come anticipato allega impropriamente la sussistenza di errori di fatto, derivanti dall'omesso esame dei motivi di ricorso, estranei al contenuto ed allo sviluppo della sentenza impugnata e incompatibili con l'impianto della motivazione della sentenza del 20 maggio 2021 nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima nella conferma della responsabilità dell'imputato conseguente al rigetto del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere r ore [OSCURATO:PERSONA] D