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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05966/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO cir,ap‘;),r-[OSCURATO:PERSONA] d'Appello di Napoli, con sentenzaVin data 13/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro, in relazione ai reati di tentata estorsione e lesioni aggravate a lui ascritti.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa e alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod.

Pen.

Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato la totale assenza di allegazioni idonee a supportare l'assunto difensivo secondo cui le richieste di danaro del [OSCURATO:PERSONA] afferivano al suo legittimo intento di liquidare la propria quota nella società che aveva costituito con la persona offesa e con altro soggetto.

Per altro verso, la Corte d'Appello ha espressamente e pienamente condiviso le valutazioni del primo giudice in ordine all'attendibilità del FARINA e alla dinamica dei fatti da lui descritti, anche perché riscontrati dal certificato in atti e delle dichiarazioni del VILLANO, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

Trattasi di percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede.

Le considerazioni che precedono in ordine alla inconsistenza della ricostruzione alternativa dei fatti ostano, con ogni evidenza, alla riqualificazione giuridica auspicata dal difensore.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO cir,ap‘;),r-[OSCURATO:PERSONA] d'Appello di Napoli, con sentenzaVin data 13/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro, in relazione ai reati di tentata estorsione e lesioni aggravate a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa e alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod. Pen. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato la totale assenza di allegazioni idonee a supportare l'assunto difensivo secondo cui le richieste di danaro del [OSCURATO:PERSONA] afferivano al suo legittimo intento di liquidare la propria quota nella società che aveva costituito con la persona offesa e con altro soggetto. Per altro verso, la Corte d'Appello ha espressamente e pienamente condiviso le valutazioni del primo giudice in ordine all'attendibilità del FARINA e alla dinamica dei fatti da lui descritti, anche perché riscontrati dal certificato in atti e delle dichiarazioni del VILLANO, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata). Trattasi di percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede. Le considerazioni che precedono in ordine alla inconsistenza della ricostruzione alternativa dei fatti ostano, con ogni evidenza, alla riqualificazione giuridica auspicata dal difensore. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]