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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43978/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 19/03/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello si era limitata a riscontrare la mancata giustificazione del possesso della cosa illecita e che solo su tale circostanza aveva fondato il giudizio di colpevolezza, mentre non si era dimostrato che l'appellante avesse posto in essere atti inequivocabilmente riconducibili alla contestata fattispecie. 1.2 II difensore chiedeva inoltre a questa Corte di derubricare il reato in quello previsto dall'art. 712 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha osservato come Ahmetovis fosse stato visto alla guida di una autovettura oggetto di furto, che nessuna spiegazione era stata data in ordine alla ricezione del mezzo e che la prova dell'elemento soggettivo si ricavava anche dal comportamento assunto nell'immediatezza dei fatti (una volta fermato dai militari, era fuggito), il ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, senza confrontarsi in alcun modo con la stessa, ma esprimendo 4s considerazioni che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel testo del ricorso).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lvygsini D'Agostini r o E O S i [OSCURATO:PERSONA] cAr,:.7 LUERIA 2 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 19/03/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello si era limitata a riscontrare la mancata giustificazione del possesso della cosa illecita e che solo su tale circostanza aveva fondato il giudizio di colpevolezza, mentre non si era dimostrato che l'appellante avesse posto in essere atti inequivocabilmente riconducibili alla contestata fattispecie. 1.2 II difensore chiedeva inoltre a questa Corte di derubricare il reato in quello previsto dall'art. 712 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha osservato come Ahmetovis fosse stato visto alla guida di una autovettura oggetto di furto, che nessuna spiegazione era stata data in ordine alla ricezione del mezzo e che la prova dell'elemento soggettivo si ricavava anche dal comportamento assunto nell'immediatezza dei fatti (una volta fermato dai militari, era fuggito), il ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, senza confrontarsi in alcun modo con la stessa, ma esprimendo 4s considerazioni che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel testo del ricorso). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lvygsini D'Agostini r o E O S i [OSCURATO:PERSONA] cAr,:.7 LUERIA 2 9
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