CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; Uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; Uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; , ,\Anfsi\ [OSCURATO:PERSONA]-M) 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 settembre 2021, rideterminava la pena alla quale erano stati condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di estorsione aggravata. 1.1 Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di annullare la sentenza impugnata per contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alle valutazioni delle dichiarazioni accusatorie e per violazione dei criteri di valutazione ex art. 192 cod.proc.pen., rilevando che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano sufficienti per ritenere il ricorrente responsabile e che i fratelli Liccardo/i, il cui contenuto narrativo era compendiato in due atti formati in due distinti procedimenti, si erano difesi dalle accuse a loro mosse dai collaboratori di giustizia accusando a loro volta, senza che vi fosse alcun riscontro alle loro dichiarazioni; inoltre, nel corso dell'interrogatorio, gli stessi avevano confermato le dichiarazioni fatte in sede di denuncia, ma non ne avevano ripetuto i fatti già narrati secondo lo stesso schema storico-fattuale, almeno non nei confronti del ricorrente; considerato che le accuse nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute inverosimili, altrettanta prudenza avrebbe dovuto essere usata anche nell'analisi delle dichiarazioni riguardanti il ricorrente; né potevano costituire riscontro le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che mai aveva riferito di aver rivolto richieste estorsive unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 I difensori chiedono annullarsi la sentenza impugnata per mancanza di motivazione relativamente alla richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. e con riferimento alle eccezioni riguardanti la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; quanto a quest'ultimo aspetto, il Pubblico Ministero aveva addebitato al ricorrente il concorso in condotte estorsive verificatesi fino al 2008, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per fatti commessi tra il 2008 e il 2012; anche del rigetto implicito della prima eccezione non vi era traccia grafica della sentenza impugnata. 1.3 I difensori chiedono annullarsi la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine al giudizio sulla dosimetria della pena, avuto riferimento in particolare al calcolo della pena effettuato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 1.4 L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presentava motivi nuovi con i quali chiedeva annullarsi la sentenza impugnata stante il contrasto della motivazione con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rileva che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano contraddittorie e non erano state mai riscontrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, mai Perrone aveva dichiarato di aver sottoposto ad estorsione [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Agostino. 2.1 Il difensore eccepisce la violazione degli artt. 192 commal, 546 comma 1 lett.e), 213-217 cod. proc. pen., rilevando la inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese -unica prova a carico di D'Agostino- e lamentando che la Corte di appello non aveva compiuto alcuna valutazione della attendibilità soggettiva delle stesse e una valutazione solo apparente di quella oggettiva: da un lato si affermava che le dichiarazioni delle persone offese erano utilizzabili perché la relativa posizione di indagati per procedimenti connessi era stata oggetto di archiviazione e dall'altro si affermava che il silenzio/ritardo rispetto al coinvolgimento nei fatti delittuosi e della denuncia dei fatti estorsivi veniva determinato dal timore di minacce e ritorsioni, come se l'archiviazione avesse restituito loro patente di credibilità. Inoltre, mentre il giudice di primo grado aveva sostenuto che in relazione a [OSCURATO:PERSONA]Alterio e D'Agostino che "gli atti indagine non lasciano alcun dubbio in merito alla identificazione dei medesimi", condannando entrambi gli imputati, la Corte di appello era arrivata ad una soluzione opposta sulla base dello stesso materiale probatorio e senza alcuna logica spiegazione; tra l'altro, l'atto di individuazione era stato posto in essere disattendendo le indicazioni fornite da questa Corte 2.2 Il difensore eccepisce che per negare la concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello aveva stigmatizzato il silenzio dietro cui si erano trincerati gli imputati. 2.3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presentava motivi nuovi con i quali osserva che la sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità di D'Agostino nonostante fosse evidente l'insussistenza di elementi per ritenerlo coinvolto nel delitto contestato, visto che la Corte di appello non aveva superato le censure proposte con riferimento alla attendibilità delle persone offese ed al valore del riconoscimento fotografico effettuato. 3. Propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 I difensori lamentano la violazione dell'art. 14 comma 1 lett. A) della convenzione europea di estradizione e degli artt. 26 e 32 L. 69/2005 istitutiva del MAE e conseguente improponibilità dell'azione penale per difetto di giurisdizione suppletiva; eccepiscono inoltre la violazione degli artt. 192 n.1,2,3 e 4 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante dell'episodio estorsivo.Quanto al primo aspetto, già con l'atto di appello si era rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per reati non contestati e riportati nel MAE e nell'estradizione suppletiva, ma la Corte di appello aveva rigettato la censura sostenendo che la difesa non aveva provveduto all'onere di allegazione dell'estradizione, che avrebbe invece essere acquisita di ufficio, senza considerare che avrebbe dovuto già far parte del fascicolo processuale, essendo una condizione di promuovibilità dell'azione penale. Quanto al secondo aspetto, i giudici di appello avevano attribuito aprioristicamente credibilità ai fratelli Liccardi, ignorando quanto affermato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che li aveva definiti "fiancheggiatori del clan [OSCURATO:PERSONA]", e non avevano considerato che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato una collaborazione sistematica con il suddetto clan; non vi era alcun riscontro oggettivo alle dichiarazioni dei Liccardi, senza considerare che i rapporti tra loro non erano certo quelli tra estorsore e vittime. 4. Propongono altro ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] (sottoscritto dal solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]). 4.1. I difensori eccepiscono la mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 27 Cost., 187 e 417 cod. proc. pen.: dalla semplice lettura del capo di imputazione non era possibile individuare specificamente una fattualità sottesa al riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente e nessuna delle persone offese aveva mai riferito, contrariamente a quanto scritto nella sentenza impugnata, di soggetti che avrebbero avanzato richieste nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Perrone, le stesse non investivano la vicenda specifica, ma narravano, tutt'al più, di uno specifico episodio che avrebbe portato a conoscenza del capo clan, senza riferire di ulteriori determinazioni di quest'ultimo, che al massimo sarebbe quindi stato a conoscenza di una delle vicende in contestazione; in relazione a tale ultimo segmento estorsivo, tutti i successivi passaggi erano stati pianificati ed organizzati dal Perrone stesso, che aveva chiuso l'accordo e mai aveva indicato di aver versato le somme nelle casse del clan. 5. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche: unico elemento considerato era stato quello di maggiore pericolosità, che aveva già trovato specifica punizione nell'applicare la cd. aggravante mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Preliminarmente, si deve osservare che, con riguardo alla decisione in ordine alle odierne parti ricorrenti, ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alle posizioni degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha evidenziato la piena credibilità e attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese; a tale proposito, si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più 5 • f‘ penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che il suo narrato secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato le prime richieste estorsive, lasciando poi il posto a Simioli nel 2008 (pag.15 sentenza impugnata) è risultato riscontrato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito di aver accompagnato [OSCURATO:PERSONA] presso la sede della Liccoblock quando aveva incontri con i titolari, appunto i fratelli Liccardi, pag. 10 sentenza impugnata) ed anche da quelle di Perrone, considerata la progressione negli episodi estorsivi. Relativamente poi alla eccezione secondo la quale i fratelli Liccardo/i avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di indagati perché non risulterebbe emesso nei loro confronti alcun decreto di archiviazione, si deve rilevare come trattasi di eccezione proposta soltanto in sede di discussione del ricorso (e quindi inammissibile in quanto costituente motivo nuovo non proposto in ricorso) e che presupporrebbe una serie di accertamenti di merito non esperibili nella presente sede (il fatto che vi sia soltanto una richiesta di archiviazione, ma non il relativo decreto, è una mera affermazione dal difensore); correttamente, pertanto, la Corte di appello ha rilevato che, essendo stata la posizione delle persone offese archiviata nel 2016, gli stessi siano stati sentiti come testimoni (pag.11 sentenza impugnata) 1.2 Quanto poi alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si deve ribadire che "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità" (Sez,6 - , Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589 — 01); peraltro, non è stata indicata la decisività della rinnovazione istruttoria richiesta, per cui il motivo è manifestamente infondato per genericità. 1.3 Manifestamente infondata è anche l'eccezione secondo cui vi sarebbe un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, posto che la Corte di appello ha individuato esattamente il periodo in cui sono contestati gli episodi estorsivi al ricorrente e non è stato precisato in quale parte della sentenza di primo grado si sia ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] per episodi successivi al 2012; se poi si volesse ritenere che sul punto sarebbe determinante l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato l'attività estorsiva insieme a Simioli dopo il 2008, si deve rilevare come comunque non vi sia alcun episodio riportato in sentenza per il suddetto periodo. 1.4 Quanto alla violazione dell'art. 81 cod. pen., si deve rilevare che è vero che, come precisato da Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite", ma nel caso in esame è stato applicato un aumento unico per più episodi e quindi una continuazione "interna" che non necessita di apposita motivazione per ognuno degli episodi considerati. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Agostino deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Sulla attendibilità del racconto delle persone offese di cui al primo motivo di ricorso ed ai motivi aggiunti valgono le considerazioni sopra espresse, con la precisazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato tale "Fabietto" come la persona che accompagnava Simioli quando questi formulava le richieste estorsive e che "Fabietto" era stato riconosciuto in foto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il giudice di primo grado ha precisato che il fatto che i due fratelli avessero un cognome differente era dovuto ad un errore dell'ufficio anagrafe), il quale aveva dichiarato di aver consegnato personalmente a D'Agostino la somma di euro 7.500,00. 2.2 Quanto al riconoscimento fotografico, il motivo è generico in quanto non precisa quali sarebbero gli adempimenti mancanti nella effettuazione dello stesso; peraltro, si deve rilevare che "l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, 7287 del 09/12/2020, dep. 25/02/2021, Reinhard, Rv. 280598 - 02). 2.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurinnis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) ; nel caso in esame, il ricorrente non indica alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio, per cui la censura è manifestamente infondata. L'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Agostino si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). 3. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 3.1 Relativamente alla eccezione secondo cui vi sarebbe stata violazione dell'art. 14 comma 1 lett. A) della convenzione europea di estradizione e degli artt. 26 e 32 L. 69/2005 istitutiva del MAE e conseguente improponibilità dell'azione penale per difetto di giurisdizione suppletiva, come già rilevato dai giudici di merito, l'eccezione è generica in quanto non è stato né prodotto né allegato il provvedimento cui si fa riferimento, che è diverso da quelli oggetto del presente ricorso, per cui non si può ritenere che dovesse far parte del fascicolo in esame; infatti, ai fini dell'applicabilità di una causa di improcedibilità, pur dovendo il giudice rilevarla d'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'onere della allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia su cui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento. (sul punto vedi Sez. 4, n. 28705 del 18/03/2021, Troiani, Rv. 281738 - 01 3.2 Quanto alla eccezione secondo cui non sarebbero state attentamente valutate le dichiarazioni delle persone offese e dei collaboratori di giustizia, si deve richiamare quanto sopra esposto; relativamente alla eccezione contenuta nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui unico elemento a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il fatto che i soggetti che chiedevano si presentavano a nome di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che Perrone ha riferito che i titolari della Liccarblok avevano permesso a [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare la loro cava come deposito per le sostanze stupefacenti ed analoghe dichiarazioni erano state rese da [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che gli estorsori che entravano in contatto con i fratelli Liccardo/i precisavano anche il clan di appartenenza ("quelli della montagna") e che, come da dichiarazioni degli stessi, [OSCURATO:PERSONA] si presentava come referente diretto di [OSCURATO:PERSONA]; come poi precisato a pag. 17 della sentenza impugnata, Perrone aveva esplicitamente riferito "ne parlai con [OSCURATO:PERSONA] quando si trattava di porre in essere l'estorsione per la cava". 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 4.1 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche devono essere richiamate le considerazioni con le quali viene rigettato l'analogo motivo proposto nell'interesse di D'Agostino, precisando che anche in questo caso non vengono indicati motivi per i quali Il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio. 5. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammend