CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 19257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
adel legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difesa, in forza diprocura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali indicano per le comunicazioni e le notificazioni i propri22877287/2019indirizzi di posta elettronica certificata.R.G.-N . 1ri1c3o6r8re/2n0t1e7 -controAzienda [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tortora, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifi-cazioni presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 618/2024, deposi-tata in data 26/6/2024.1 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/D3a/ta2 p0u2bb6lic azione 11/06/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. La società Laboratorio di analisi cliniche Conforti di F. Conforti C. s.a.s., agiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], evidenziando cheera una struttura sanitaria privata «già convenzionata» con il [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della legge n. 833 del 1978, succes-sivamente accreditata ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n.724 del 1994, e dal 2015 operante in regime di accreditamento de-finitivo ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, a decorrere dall'anno2014.La società premetteva che erogava prestazioni medico-sanitariedi cardiologia nell'ambito del territorio dell'Asl di Salerno, regolar-mente contrattualizzate per gli anni 2010, 2011 e 2012.[OSCURATO:PERSONA], «senza muovere alcuna contestazione in meritoalle prestazioni eseguite nei detti periodi», applicava lo «sconto ta-riffario» previsto dall'art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 297del 2006, ritenendo l'ultrattività di tale normativa, benché la stessafosse limitata per espressa disposizione di legge al triennio 2007-2009.Per tale ragione, la società chiedeva la restituzione degli importidecurtati in relazione al triennio 2010-2012, pari ad euro 21.769,78,per il 2010, euro 19.350,13 per il 2011 ed euro 22036,20 per il 2012,«ritenendo che lo sconto tariffario non fosse applicabile e che quindile prestazioni rese andassero remunerate secondo le tariffe vigentinel periodo».2. Con atto di citazione del 22/10/2018, quindi, la società chie-deva la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] per non aver corrisposto alla strut-2 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026tura attrice l'intera somma dovuta per le prestazioni erogate neltriennio 2010-2012.La società depositava «i contratti relativi agli anni 2010, 2011 e2012».3. Si costituiva in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA], la quale sollevava le ec-cezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione.4. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 277/2022, depositatail 21/1/2022, accertato l'inadempimento contrattuale dell'[OSCURATO:PERSONA], la condannava al pagamento della somma di euro 63.156,11.In particolare, il Tribunale, respingendo le eccezioni sollevatedalla Asl, affermava che «la pretesa creditoria di parte attrice è […]fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contrattiex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l'[OSCURATO:PERSONA] per glianni 2010, 2011 e 2012, le notule-distinte riepilogative con relativefatture». Reputava che lo sconto tariffario non fosse applicabile oltreil triennio 2007-2009.5. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], de-ducendo, per quel che ancora qui rileva, l'erroneità della decisionedel Tribunale, che aveva respinto l'eccezione diretta ad affermarel'applicabilità dello sconto anche successivamente al triennio 2007-2009.6. La Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 12/12/2023,disponeva la rimessione della causa sul ruolo, invitando le parti adinterloquire in ordine alla «1. […] sussistenza dell'accreditamento,provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo ema-nato dall'autorità a ciò deputata; 2. alla validità ed efficacia degliaccordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle presta-zioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitatoil pagamento, anche antecedente a quello di stipula dei contratti».3 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026La società evidenziava che la sussistenza dell'accreditamento erapacificamente desumibile dai contratti prodotti in atti sin dal giudiziodi primo grado. Nella specie era «evincibile la sussistenza dell'accre-ditamento anche solo tenendo conto che [CAD] ha stipulato con laAsl i contratti versati in atti; a contrario, dunque, esiste un contrattosolo se esiste l'accreditamento».Inoltre, la società evidenziava che la ASL «è proprio l'ente stru-mentale regionale preposto che sottoscrive i contratti solo con lestrutture accreditate».7. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 618/2024, pub-blicata il 26/6/2024, accoglieva l'appello proposto dalla Asl, riget-tando la domanda proposta dalla società.In particolare, la Corte territoriale rilevava che, al fine di ottenerela remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico delServizio sanitario nazionale, era necessario «non solo aver ottenutol'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilitedalla legge, uno specifico accordo contrattuale».Inoltre, ad avviso della Corte d'appello, «l'accreditamento devenecessariamente risultare […] da un provvedimento di competenzaregionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previstidalla legge».L'art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994 aveva riconosciutoalle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativavigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a pre-stazione il diritto all'accreditamento, ma «non certo a prescindere daqualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta dellestrutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non puòche avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenzadei requisiti qualitativi previamente stabilite dalle regioni […] nonchénel rispetto dei limiti quantitativi determinati».4 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026Precisava la Corte d'appello che «nessuna erogazione di presta-zioni sanitarie» era possibile «qualora non sia dimostrato il rapportodi accreditamento […] della struttura privata che ne invochi la remu-nerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instau-rato con la pubblica amministrazione».Aggiungeva la Corte territoriale che «al cospetto di un contrattoprivo della forma richiesta ad substantiam non è possibile, inoltre,concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possi-bile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiutidalle parti».Ciò determinava, sul piano processuale, l'impossibilità «di appli-care il principio di non contestazione».Il giudice di secondo grado, quindi, evidenziava che la società«nulla ha dimostrato, non avendo prodotto in giudizio, entro i terminiall'uopo previsti dall'ordinamento processuale, alcun documentocomprovante la sussistenza, in relazione all'epoca alla quale si rife-riscono le prestazioni […] di un rapporto di accreditamento, né -quantomeno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giu-dizio - contrattuale, instaurato nelle forme richieste dalla legge, apena, peraltro, di nullità rilevabile anche d'ufficio».Per la Corte d'appello, «nessuno […] dei documenti prodotti ingiudizio - entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge - integra unvero e proprio provvedimento di accreditamento di competenza re-gionale», mentre con riferimento ai contratti versati in atti «sonostati sottoscritti nel corso di - e non antecedentemente a - ciascunAggiungeva il Giudice di secondo grado che per tale ragione «perle prestazioni erogate prima della loro stipula, sarebbe quantomenoopinabile - al di là di quanto in essi previsto con riferimento alla loroefficacia temporale - applicarli retroattivamente, proprio per i rigo-5 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026rosi vincoli formali - consustanziali alla genesi stessa di un rapportovalido ed efficace con la pubblica amministrazione».Inoltre, non sarebbe stata fornita «alcuna dimostrazione, in ter-mini appaganti e convincenti, della sussistenza - in relazione al pe-riodo dedotto in giudizio - di un provvedimento amministrativo diaccreditamento, tale da rendere giustificate e, quindi, remunerabili,le prestazioni erogate».La società, una volta invitata ad interloquire, «nulla ha prodottoin giudizio, essendo presente, agli atti, solamente un decreto - giàdepositato in epoca antecedente - emesso successivamente al pe-riodo al quale si riferiscono le prestazioni de quibus (cfr. allegato incopia al fascicolo della società appellata, il decreto numero 75 del2014)».La Corte d'appello, poi, osservava che con l'ordinanza interlocu-toria le parti erano state invitate ad interloquire in ordine alla sussi-stenza di un provvedimento amministrativo idoneo all'instaurazionedi un rapporto di accreditamento «e non certo a depositare docu-menti, la cui utilizzabilità, ai fini della decisione, sarebbe stata oltre-modo perplessa».Si sarebbe trattato, infatti, - ad avviso della Corte territoriale -«di nuovi documenti, che la società appellata avrebbe dovuto tem-pestivamente versare in atti, essendo inerenti a fatti costitutivi […]della pretesa creditoria azionata, riguardo alla cui sussistenza l'[OSCURATO:PERSONA] aveva formulato contestazioni già nel corsodel giudizio di primo grado, in quanto ammettere nuove prove - indispregio, peraltro, dei principi enucleabili, con riferimento al giudiziodi secondo grado, dall'art. 345, comma 3º, del codice di proceduracivile - significherebbe stravolgere il sistema».Peraltro, «quand'anche si volessero ritenere utilizzabili tutti i do-cumenti prodotti in giudizio dalla società appellata, osterebbe ad una6 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026loro positiva valutazione, nell'ottica della prova che essa avrebbe do-vuto dare, il loro precipuo contenuto».Il decreto n. 75 del 2014, infatti, avrebbe attenuto all'accredita-mento istituzionale definitivo e sarebbe risalito ad un'epoca succes-siva quella alla quale si riferivano le prestazioni oggetto di causa.Inoltre, l'art. 8-quater, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992aveva previsto l'istituto dell'accreditamento provvisorio, «ma sol-tanto per le nuove strutture per l'eventuale ampliamento della tipo-logia delle prestazioni sanitarie già erogate in base alle originarieconvenzioni».Al contrario, l'art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994,avrebbe «disposto la definitiva cessazione della disciplina contrat-tuale ancora in atto, con l'entrata in vigore del sistema di remunera-zione a tariffa, consentendo la prosecuzione dell'attività di eroga-zione delle prestazioni subordinatamente alla formale accettazione -da parte degli operatori sanitari - di tale sistema di remunerazione».Per la Corte territoriale, poi, tale prosecuzione sarebbe «statacondizionata pur sempre all'esercizio dei poteri riservati all'ente re-gionale». Occorreva, però, «un nuovo titolo nel caso in cui fossestata prevista l'erogazione di prestazioni ulteriori e diverse rispettoa quelle originariamente assentite».Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 416 del 1995,nel dichiarare infondata la questione, aveva interpretato la normanel senso che «in via transitoria, l'accreditamento avvenisse ex lege,come forma di conversione del rapporto in atto, ma pur sempre inseguito ad uno specifico procedimento regionale, comportante rico-gnizione e verifica […] per i soggetti - pubblici e privati - che forni-vano le prestazioni, a condizione, appunto, che avessero accettato ilsistema - nuovo - di remunerazione a prestazione».7 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026Insomma, ad avviso della Corte territoriale, nel nuovo sistemal'accesso alla qualifica di erogatore del servizio continuava ad esseremediata da un provvedimento amministrativo di competenza regio-nale.Nella specie, non era stato depositato alcun provvedimento diaccreditamento e neppure era stato versato in atti un valido titoloconvenzionale.La pretesa della società era infondata anche con riferimentoall'art. 2041 c.c., in quanto l'ingiustificato arricchimento avrebbe do-vuto essere liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale, conesclusione di quanto l'esecutore della prestazione avrebbe percepitose avesse avuto diritto al corrispettivo, in virtù dell'adempimentocontrattuale e, quindi, con esclusione anche del profitto che neavrebbe ricavato.8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà, depositando anche memoria scritta.9. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la «nul-lità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e324, 329, 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4,in relazione alla esistenza di un giudicato interno sulla sussistenza diun rapporto di accreditamento tra l'[OSCURATO:PERSONA] la società ricorrente».In particolare, la sentenza gravata è illegittima nella parte in cuiafferma la presunta insussistenza di un rapporto di accreditamentoin favore della società ricorrente, «omettendo di considerare chetrattasi di accertamento non oggetto di impugnativa, e dunque, perl'effetto, coperto da giudicato».8 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026Non sarebbe stata, dunque, fornita la prova - ad avviso dellaCorte d'appello - della sussistenza di un provvedimento amministra-tivo di accreditamento.In realtà, sulla sussistenza dell'accreditamento provvisorio si eraformato il giudicato interno, come emerge dalla sentenza del Tribu-nale, che dava atto della sussistenza dei contratti stipulati tra la Asle la società («la pretesa creditoria di parte attrice è, in particolare,fondata sui contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati conla [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010, 2011 e 2012»).[OSCURATO:PERSONA], con l'atto di appello, ha riconosciuto la sussistenza dell'ac-creditamento provvisorio in capo alla società, osservando che «a fon-damento della pretesa creditoria, l'odierno appellato, che opera inregime di accreditamento con la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del d.lgs.502/92».Nell'atto di appello, la Asl ha impugnato la sentenza di prime cureesclusivamente per difetto di giurisdizione e per sussistenza dellaprescrizione quinquennale, oltre che per l'errata applicazione dellosconto tariffario. Sempre nell'atto d'appello, si è ammessa l'esistenzadei contratti, in quanto «l'applicazione dello sconto è stata recepitanei contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/92, successivi all'anno2009 e precisamente negli anni 2010 al 2013».La Corte d'appello avrebbe comunque deciso oltre la domanda ele eccezioni sollevate dalla Asl.La sussistenza di un rapporto di accreditamento non era infattioggetto di contestazione tra le parti, né tantomeno su di essa è statoformulato un motivo di gravame.2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamentala «nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909c.c. e 324, 329, 342, 132 c.p.c., 111, comma sesto, Costituzione, aisensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., in relazione alla9 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026esistenza di un giudicato interno sul fatto della sussistenza di “validied efficaci” rapporti contrattuali stipulati tra le parti “con riferimentoa parte delle prestazioni dedotte in giudizio”, nonché motivazioneperplessa e apparente sul punto».Benché la sentenza d'appello fondi il rigetto della pretesa sulla«dirimente» carenza del rapporto di accreditamento, la stessa sa-rebbe illegittima «e va per cautela censurata», altresì nella parte incui afferma «per di più in via dubitativa, una presunta insussistenza,“quanto meno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte ingiudizio”, di un “valido ed efficace” rapporto contrattuale instauratotra le parti.In questo caso, da un lato vi è violazione del giudicato interno,in quanto il tema della sussistenza di validi ed efficaci accordi con-trattuali non era stato mai oggetto di impugnativa da parte dell'Asl,dall'altro, si sarebbe in presenza di una motivazione perplessa.Nell'atto d'appello della Asl, si fa peraltro riferimento in modoespresso ai contratti stipulati («contratti ex art. 8-quinquies comma2, d.lgs. 502/92»). Si è aggiunto, nell'atto di impugnazione articolatodalla Asl, che «è evidente che i contratti ex art. 8-quinquies d.lgs.502/92, sottoscritti dall'Asl SA e dalla appellata, la cui validità edefficacia tra le parti non è mai stata oggetto di contestazione, sonopienamente vincolanti tra le parti».Pertanto, la stessa Asl, nel suo atto di appello, ha dato atto dellasussistenza di contratti relativi ad annualità in cui erano state resele prestazioni, «mai essendosi discusso della loro applicabilità “re-troattiva” a quelle eseguite prima della formale sottoscrizione deicontratti, bensì solo ed esclusivamente in merito all'interpretazionedelle clausole inerenti allo sconto tariffario».La motivazione della sentenza della Corte d'appello risulta ultro-nea e perplessa, in quanto affronta in via dichiaratamente dubitativa10 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026la questione dell'asserita inapplicabilità dei contratti alle prestazioni“passate”.Si legge, infatti, nella motivazione che «sarebbe quantomenoopinabile […] applicarli retroattivamente».3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.,ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., in relazioneall'asserita mancanza di prova di documentazione valida e idonea agiustificare la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dallasocietà ricorrente, con particolare riferimento al rapporto di accredi-tamento e agli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti».In realtà, emerge dagli atti di causa che il giudizio di gravameverteva solo ed esclusivamente sull'applicabilità o meno dello scontotariffario, «senza che fosse oggetto di alcuna contestazione la circo-stanza della sussistenza sia del rapporto di accreditamento, sia deicontratti», di qui l'inesistenza di un onere probatorio a carico dellasocietà.4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 8-bis, 8-quater, 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992; dell'art. 6, comma 6, dellalegge n. 724 del 1994; dell'art. 1, commi 237-quater e ss., della L.R.Campania n. 4 del 2011, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., in relazione all'asserita necessità di un provvedimento di ac-creditamento di competenza regionale, quale presupposto per l'ero-gazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN in re-gime di accreditamento transitorio/provvisorio».In realtà, per la ricorrente il contratto può essere stipulato solose esiste l'accreditamento.11 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026Nella specie, la società ha ottenuto l'accreditamento istituzionaledefinitivo ai sensi degli artt. 8-bis e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992,nell'anno 2015.Per il periodo precedente, invece, operava il regime di accredita-mento temporaneo ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724del 1994.In realtà, ai sensi della norma da ultimo richiamata, nelle moredell'adozione degli atti di pianificazione programmazione di compe-tenza regionale, è stato garantito ex lege il temporaneo accredita-mento dei soggetti già titolari di convenzioni nel precedente regimenormativo, purché avessero accettato il nuovo sistema di remunera-zione a tariffa.Del resto, in questo senso, si era già espressa la Corte costitu-zionale con la sentenza n. 416 del 1995.Tra l'altro, anche nell'art. 1, commi 237-quater e ss. della leggeregionale della Campania n. 4 del 2011, si prevedeva espressamentel'accreditamento temporaneo o provvisorio, prima di accedere al pro-cedimento di rilascio dell'accreditamento definitivo.5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, degli artt. 16 e 17 del r.d. 18novembre 1923, n. 2440, dell'art. 2, comma 7, del d.p.r. 14/1/1997,dell'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 edell'art. 1322 c.c., e degli artt. 3, 32, 41, 81 e 97 Cost., ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'asserita ne-cessità della stipula degli accordi contrattuali tra Asl e struttura pri-vata accreditata in data antecedente a quella di fissazione dei tettidi spesa sanitaria regionale, quale presupposto per l'erogazione diprestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN».12 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026Tale motivo viene articolato esclusivamente per «completezza di-fensiva», mostrando la società «consapevolezza che l'efficacia deicontratti rispetto a tali prestazioni rese in data antecedente […] noncostituisce la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale […]ha giudicato assorbente il diverso profilo relativo alla presunta insus-sistenza dell'accreditamento».In realtà, è fisiologico che la stipulazione dei contratti di budgettra la Asl e la singola struttura sanitaria accreditata avvenga succes-sivamente alla fissazione regionale dei tetti di spesa sanitaria e, dun-que, possibilmente, anche in corso d'anno, in un momento in cui ègià in corso l'attività di erogazione delle prestazioni.Del resto, il legittimo effetto retroattivo degli atti di programma-zione sanitaria vale ad impedire agli interessati di disporre di un qua-lunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento dell'atti-vità.Non esiste alcuna Regione che adotti decreti di fissazione dei tettidi spesa sanitaria il 1° gennaio di ogni anno, in quanto i contratti dibudget devono essere stipulati necessariamente dopo la fissazionedei predetti limiti di spesa.6. Con il sesto motivo di impugnazione la società si duole della«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 115, 345 c.p.c., aisensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., in relazione almancato riconoscimento di una facoltà di integrazione probatoria aseguito della rimessione della causa sul ruolo affinché le parti inter-loquissero in merito alla sussistenza di un valido rapporto di accre-ditamento in favore della società ricorrente».La Corte d'appello non ha riconosciuto e, dunque, non ha attri-buito alle parti la facoltà di integrare la documentazione compro-vante l'esistenza di un valido rapporto di accreditamento, pur avendo13 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026rilevato l'ufficio tale questione ed avendo convocato le parti per in-terloquire.7. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente deduce«l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.; nullità della sentenza per manifesta illo-gicità della motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., nella parte in cui, travisando il contenuto della prova docu-mentale offerta e con motivazione incompatibile con detta prova,non ritiene provato il rapporto di accreditamento».La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto non provata la circostanzache la società operasse in regime di accreditamento, «nonostante laprova documentale offerta in merito dalla società ricorrente».La società, pur evidenziando che era pacifica l'esistenza dei con-tratti già versati in atti, oltre che la sussistenza dell'accreditamentoprovvisorio, osserva che dai documenti depositati emergeva il re-gime di accreditamento provvisorio in cui versava il centro ricor-rente.Dai contratti depositati in atti emergevano le prestazioni relativeagli anni 2010, 2011 e 2012, facendosi riferimento a “centri provvi-soriamente accreditati”, ove si prevedeva espressamente, agli artt.2, 3 e 5, delle convenzioni, l'oggetto, la quantità delle prestazioni ei criteri di remunerazione delle stesse.8. Con l'ottavo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in relazione alla asserita mancata allegazione ecarenza di prova in ordine all'indebito arricchimento dell'azienda sa-nitaria locale in virtù dello sconto applicato».Viene contestata la sentenza anche nella parte in cui ha rigettatol'azione (residuale) di ingiustificato arricchimento per asserita man-cata allegazione e/o carenza di prova in ordine al vantaggio patrimo-14 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026niale conseguito dall'azienda sanitaria locale per effetto dello scontoapplicato.In particolare, sarebbe pacifico che le tariffe regionali sulle basedelle quali avviene la remunerazione delle prestazioni erogate dallestrutture sanitarie accreditate sono determinate in considerazionedei soli «costi» di erogazione delle prestazioni.9. I motivi primo e secondo, che possono essere trattati congiun-tamente per strette ragioni di connessione, sono fondati, con assor-bimento dei restanti.9.1. Invero, costituisce principio consolidato di questa Cortequello per cui i contratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono es-sere stipulati per iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n.5448), non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratificasuccessiva (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59).Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza di accordispecifici complessi con la [OSCURATO:PERSONA], la forma scrittasia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possi-bili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria» (Cass., 3 gennaio2001, n. 59, in tema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio2002, n. 7913, in tema di conferimento di incarichi a professionista;di recente Cass., sez. 2, 27 marzo 2023, n. 8574).La forma scritta, allora, va vista come strumento indefettibile digaranzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sianell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri,sia nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevolal'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanzadei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione(Cass., sez. 1, 12 luglio 2001, n. 9428; anche Cass., sez. 3, 24 giu-gno 2002, n. 9165).15 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manife-stazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile dacomportamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002,n. 11649), ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifichenorme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unicodocumento nel quale siano specificamente indicate le clausole disci-plinanti rapporto. La volontà della PA di concludere il negozio deveessere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativoesterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e perconto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari pervincolare l'Amministrazione per la quale si obbliga (Cass. n. 59 del2001, cit.; anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001, n. 15488).Si è precisato che «il contratto nullo non può essere nemmenoritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sa-natoria, può essere corretto il vizio di un atto annullabile» (Cass. n.59 del 2001; anche Cass. n. 1615 del 1981). Il contratto privo dellaforma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasiforma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di ri-levanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosineppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà impliciteo desumibili da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. 3,15 marzo 2004, n. 5234).Ove, dunque, siano del tutto assenti gli elementi essenziali, l'attonon raggiunge il livello minimo indispensabile per la sua nascita sulpiano giuridico, così da non consentire il suo perfezionamento, chepresuppone sempre l'esistenza di un quid che non sia solo di par-venza.10. Con riferimento all'accreditamento, anche temporaneo oprovvisorio, delle società che svolgono prestazioni a favore del Ser-16 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026vizio sanitario nazionale, valgono poi le regole di cui agli artt. 8, 8-bis, 8-quater, e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992.10.1. L'art. 8-bis (autorizzazione, accreditamento e accordi con-trattuali) del d.lgs. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in ma-teria sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421) stabilisce che «le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformidi assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente ge-stiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carat-tere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-qua-ter, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies».È evidente come, ai fini del riconoscimento della remunerazionedelle prestazioni, siano necessari tre requisiti: l'autorizzazione regio-nale (art. 8-ter); l'accreditamento (art. 8-quater); la conclusione dispecifici accordi (art. 8-quinquies).Ciò trova conferma nell'art. 8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 105 del1992, laddove stabilisce che «la realizzazione di strutture sanitarie el'esercizio di attività sanitarie, esercizio di attività sanitarie per contodel servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitaria caricodel servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, alrilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamentoistituzionale di quell'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli ac-cordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies».10.2. L'art. 8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 (Accreditamentoistituzionale), nella versione in vigore a decorrere dal 31 luglio 1999,prevede al comma 1 che «l'accreditamento istituzionale è rilasciatodalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai pro-fessionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro ri-spondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità17 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verificapositiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti».Al comma 2, si chiarisce che «la qualità di soggetto accreditatonon costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitarionazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni ero-gate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies».Nella norma si fa riferimento anche all'accreditamento «tempo-raneo» ed a quello «provvisorio», di cui si tratterà meglio successi-vamente, nella parte di motivazione dedicata all'accreditamento exlege.Si prevede, dunque, al comma 6 dell'art. 8-quater, del d.lgs. n.502 del 1992 che «entro 120 giorni dalla data di entrata in vigoredell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioniavviano il processo di accreditamento delle strutture temporanea-mente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 di-cembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti».Al comma 7 dell'art. 8-quater, si precisa che «nel caso di richie-sta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio dinuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essereconcesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica delvolume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventualeverifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accredita-mento temporaneamente concesso».10.3. Di fondamentale rilievo è poi l'art. 8-quinquies, del d.lgs.n. 102 del 1992 (accordi contrattuali), che prevede al comma 2 che,«in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unitàsanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qua-lità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equi-parate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti18 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappre-sentative a livello regionale […]».Va rilevato che l'art. 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, invigore dal 22 agosto 2008, prevede al comma 2-quinquies che «incaso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'ac-creditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater delle strutture e deiprofessionisti eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario na-zionale interessati è sospeso».11. Questa Corte ha chiarito che l'obbligo per la struttura privata,già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipu-lare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmentecompetente sussiste anche durante il regime di accreditamentoprovvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accettae si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazionedella eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità diprestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tettimassimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblicoassume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle ta-riffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti delSSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indi-cati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovverorisultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. sez. 3,5 luglio 2018, n. 17588; Cass., sez. 6-3, 3 giugno 2014, n. 12392).Pertanto, ha trovato conferma l'indirizzo giurisprudenziale per cuinessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente co-perta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedi-mento amministrativo di competenza regionale che riconosca allastruttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli spe-cifici rapporti contrattuali (Cass., 25 gennaio 2011, n. 1740; Cass.,19 novembre 2015, n. 23657).19 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il principio regolatore dell'attività svolta in regime «transitorio»,al pari di quella svolta «a regime», è fondato infatti sulla remunera-bilità delle prestazioni rese dal soggetto accreditato, che è però con-dizionata alla necessaria sottoscrizione di specifici accordi, anchenella fase dell'accreditamento provvisorio (o transitorio), per cui, amaggior ragione, è essenziale un esplicito intervento dell'Ammini-strazione sanitaria per modificare la situazione già oggetto di con-venzionamento, al fine dell'inserimento nella programmazione sani-taria regionale e conseguente incidenza sul fondo sanitario regionale(Cass., n. 17588 del 2018).Si è ulteriormente chiarito che non può essere condivisa la tesiper cui, in mancanza degli atti amministrativi necessari a rendereeffettivo il passaggio dal regime delle convenzioni a quello dell'ac-creditamento della Regione Campania, si sarebbe instaurata unaprassi basata sulla prosecuzione di fatto del regime di accredita-mento provvisorio sulla base della conclusione di accordi contrattualiper facta concludentia.In realtà, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integratodall'art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità diun provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso allaqualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere po-sto a carico delle regioni alcun onere di erogazione di prestazionisanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionaleche riconosca la sicura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuoridi singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volumemassimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammon-tare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensidell'art. 8-quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possanovalidamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia,20 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/20261923, tutti i contratti con la PA devono rivestire, a pena di nullità, laforma scritta (Cass., sez. 1, 4 marzo 2024, n. 5682; Cass., sez. 1,15 marzo 2022, n. 8383; Cass., sez. 3, 11 marzo 2020, n. 7019;Cass., sez. 1, 6 agosto 2014, n. 1771; Cass., 3 giugno 2014, n.12392; Cass., sez. 1, 26 marzo 2009, n. 7297; Cass., sez. 3, 12aprile 2006, n. 8621), non rilevando comportamenti concludenti an-che protrattisi per anni (Cass., sez. 6-3, 23 giugno 2011, n. 13886).12. Fatta questa premessa sul quadro normativo e giurispruden-ziale in tema di requisiti per il conseguimento del pagamento delleprestazioni sanitarie, occorrendo il triplice requisito costituito da au-torizzazione, accreditamento e contratto, si evidenzia, in primoluogo, la sussistenza del sopravvenuto giudicato interno, sia con ri-ferimento all'avvenuta stipula dei contratti - validi ed efficaci -, sot-tesi alle prestazioni per cui è causa, sia in ordine alla sussistenzadell'accreditamento, prima provvisorio e, successivamente, defini-tivo, a partire dall'anno 2014 (quanto alla formazione del giudicatointerno sulla esistenza e validità del contratto oltre che sull'accredi-tamento cfr. Cass., sez. 1, n. 29274 del 2024; Cass., sez. 1, n. 29093del 2024; Cass. n. 29276 del 2024).12.1. Ed infatti, la società, sin dall'atto di citazione in giudizio, haagito esclusivamente per ottenere l'intera remunerazione delle pre-stazioni erogate negli anni 2010, 2011 e 2012, senza la decurtazionerelativa allo sconto nelle fatture, prevista per legge esclusivamenteper gli anni 2006-2009 e non esportabile agli anni successivi, qualiquelli oggetto di controversia.Nell'atto di citazione sono stati indicati, e anche prodotti in giu-dizio, i contratti relativi agli anni 2010, 2011 2012.Costituendosi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a sollevarel'eccezione di difetto di giurisdizione, di prescrizione e di supera-mento del tetto di spesa, senza nulla affermare e contestare in or-21 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026dine ai requisiti richiesti dalla legge per il pagamento delle presta-zioni sanitarie. Senza, dunque, alcun riferimento né ai contratti néall'accreditamento.Il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda della società, dandoper acquisiti i contratti stipulati con la Asl, affermando con chiarezzache «la pretesa […] fondata sui contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. n.502/92 stipulati con la [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2010, 2011 e 2012».A fronte di tale espressa affermazione del Tribunale, ha propostoappello la Asl con varie censure, nessuna delle quali improntata allacontestazione della sussistenza dei contratti e dei relativi sottesi ac-creditamenti, nei tre anni in esame.Non v'è stata mai, dunque, alcuna contestazione specifica né inordine ai contratti, depositati nel corso del giudizio di prime cure,unitamente all'atto di citazione, né in ragione dell'assenza dell'accre-ditamento, per ciascuna delle annualità in discussione.Anzi, nell'atto di appello l'ASL ha ammesso che «a fondamentodella pretesa creditoria, l'odierno appellato, che opera in regime diaccreditamento con l'ASL Salerno».12.2. La stessa Corte d'appello, quando ha disposto la rimessionesul ruolo della causa, si è limitata a manifestare esclusivamente ipropri dubbi in ordine alla sussistenza o meno dell'accreditamento,ed in ordine alla validità di contratti stipulati tra la società e la Asl,anche per il periodo anteriore alla loro stipulazione, non contestandoin alcun modo che i contratti non fossero stati mai conclusi tra leparti.La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato l'opportunità di inter-locuzione delle parti in ordine alle seguenti questioni: 1) «sussi-stenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di unprovvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata; 2) […]validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con22 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per iquali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedente a quello distipula dei contratti».13. Pertanto, è pacifico, in quanto la circostanza non è stata maioggetto di specifica contestazione tra le parti, che siano stati stipulaticontratti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, tra l'altro, prodotti nelgiudizio di prime cure, tempestivamente, unitamente all'atto di cita-zione.Sull'esistenza dei contratti, non solo, dunque, si è prodotto il giu-dicato interno, ma i contratti risultano depositati tempestivamente,nel rispetto del regime delle preclusioni, nel corso del primo grado digiudizio.Senza contare che per questa Corte, in materia di prestazionisanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, laPubblica Amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anchenell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni,trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un pecu-liare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato danorme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi an-che tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali,delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo deltutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempiragionevoli (Cass., sez. 1, 17/6/2025, n. 16221).14. Quanto all'esistenza o meno dell'accreditamento provvisorioper gli anni 2010, 2011 e 2012, emerge, anche in questo caso, lasussistenza del giudicato interno, in quanto mai, prima dell'inter-vento della Corte d'appello che ha disposto l'interlocuzione delle parti23 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026sul punto, vi era stata alcuna contestazione da parte dell'Asl del man-cato accreditamento in capo alla società.[OSCURATO:PERSONA], nell'atto di appello ha ammesso espressamentel'esistenza dell'accreditamento in favore della società.Del resto, anche nel giudizio di prime cure, la Asl aveva eccepitoin via preliminare esclusivamente il difetto di giurisdizione, la pre-scrizione, ed il superamento dei tetti di spesa, mentre nessuna con-testazione era stata sollevata in ordine al rapporto d'accreditamento.15. Tra l'altro, a prescindere dalla sussistenza del giudicato in-terno, del tutto pacifica, si rileva che per gli anni in contestazione,2010-2012, poiché la società apparteneva già al regime di conven-zionamento, non v'era alcuna necessità di richiedere un espressoprovvedimento regionale di accreditamento, sussistendo un regimedi accreditamento provvisorio ex lege, prodottosi in via automatica,successivamente divenuto definitivo del 2014.15.1. Ed infatti, l'art. 6, comma 6, della legge 23/12/1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevede che«a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di paga-mento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla re-gione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore inuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delleprestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previ-sti all'art. 8, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 502, e suc-cessive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta daparte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed iprofessionisti accreditati dal servizio sanitario nazionale in quantorisultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla nor-mativa vigente ed accettino il sistema della remunerazione a presta-zione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture inpossesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicem-24 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetticonvenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità inregime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data dientrata in vigore del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che accettino ilsistema della remunerazione a prestazione sulla base delle cifre ta-riffarie».Insomma, si è in presenza di una sorta di accreditamento auto-matico, ex lege, temporaneo, per le società che facevano parte deirapporti convenzionali in atto al momento di entrata in vigore dellalegge n. 724 del 1994.16. Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale (Cortecost., sentenza n. 416 del 1995) in quanto la Regione Piemonteaveva sollevato la questione di legittimità costituzionale proprio conriferimento all'art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, «il qualeallargherebbe a dismisura il panorama degli enti erogatori ammessia far parte del servizio sanitario nazionale ed in ordine ai quali siesercita la facoltà di scelta del cittadino», conseguendone - ad avvisodel giudice a quo - una fortissima espansione dei soggetti erogatoridi prestazioni sanitarie».La Corte costituzionale ha invece ritenuto che «viene riconosciutoun “diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisitidi cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 esuccessive modificazioni”, escludendo in radice una scelta ampia-mente discrezionale ed ancorando l'accreditamento al possesso direquisiti prestabiliti “strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, atutela della qualità e della affidabilità del servizio-prestazioni, inmodo uniforme a livello nazionale per le strutture erogatrici), stabiliticon atto di indirizzo e coordinamento emanato d'intesa con la Con-25 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome».Inoltre, prosegue la Corte costituzionale nella sentenza n. 416del 1995, «in via transitoria per il biennio 1995-1996 l'accredita-mento avviene automaticamente (come forma di conversione delrapporto in atto, ma sempre a seguito di procedimento regionale,comportante ricognizione e verifica) per gli attuali soggetti (pubblicie privati) che forniscono le prestazioni (sulla base di preesistenti de-terminazioni regionali), cioè oltre le strutture pubbliche e i soggettieroganti le prestazioni in base a convenzioni o eroganti prestazioniad alta specialità in regime di assistenza indiretta».Chiosa la Corte costituzionale nel senso che ciò avviene «all'unicacondizione della accettazione del sistema (nuovo) della remunera-zione a prestazione sulla base di tariffe».Chiarisce ancora la Corte costituzionale che «l'accreditamento,una volta effettuato da organo regionale, non esclude, ma anzi pre-suppone il potere-dovere della regione di svolgere i controlli e le ve-rifiche che i soggetti accreditati permangano “effettivamente in pos-sesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente” ed osservino l'ob-bligo assunto di accettare il sistema della remunerazione a presta-zione», persistendo dunque «il potere di controllo e la verifica daparte della regione».16.1. Tra l'altro, l'art. 1, comma 237-quater della legge RegioneCampania n. 4 del 2011 prevede anche esso l'accreditamento prov-visorio ex lege, conformemente alla disciplina nazionale.Infatti, tale disposizione prevede che «ferma restando la sussi-stenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 […] il fabbi-sogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accreditamentodelle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi26 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007 tenendoconto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e curarappresentata e offerta a tal data in regime di accreditamento prov-visorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambitodelle specialità così come espresse e conseguenzialmente ricono-sciute, successivamente delle strutture private già in esercizio e solosuccessivamente mediante l'accreditamento delle strutture o attivitàdi nuova realizzazione».Con l'ulteriore previsione che «il rilascio di nuove autorizzazioniper la realizzazione, nonché l'accreditamento di nuove strutture èsubordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da237-quinquies a 237-unvicies».16.2. L'art. 1, comma 237-quinquies, poi stabilisce che «le strut-ture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire inregime di accreditamento istituzionale definitivo l'attività erogata inregime di accreditamento provvisorio, presentano nuova domandadi accreditamento istituzionale, entro 20 giorni dalla pubblicazionenel BURC del decreto commissariale di disciplina delle modalità perl'utilizzo della piattaforma applicativa informati».Si chiarisce, però, all'art. 1, comma 237-decies, della legge [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2011 che «alle strutture sanitarie socio-sanitarie private che hanno presentato domanda di accreditamentoistituzionale definitivo ai sensi del comma 237-quinquies e hannodichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 237-sexies, al fine di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenzadefiniti dal piano sanitario nazionale e il rispetto dei principi fonda-mentali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui altitolo II del d.lgs. 502/1992, si applica, in via transitoria, il regimevigente alla data del 31 dicembre 2010, fino all'adozione ai sensi del27 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026comma 237-duodecies dei decreti commissariali di rilascio o di ri-getto dell'accreditamento istituzionale definitivo».L'art. 1, comma 237-undecies, della legge Regione Campania n.4 del 2011, precisa che «con decreto del commissario ad acta per laprosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, adottato entro10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,si provvede alla ricognizione delle istanze regolarmente presentateai sensi del comma 237-quinquies».L'art. 1, comma 237-duodecies, della legge Regione Campania n.4 del 2011 dispone che «entro 140 giorni dalla adozione del decretocommissariale previsto dal comma 237-undecies, le commissioni lo-cali previste dall'art. 8 della legge 28 novembre 2008, n. 16 […] ve-rificano le istanze presentate […]».17. Tale interpretazione ha ricevuto conferma anche da questaCorte (Cass., sez. 3, 5/7/2018, n. 17588), la quale ha sottolineatoche «la sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al re-gime c.d. di accreditamento “transitorio (art. 8-quater, comma 6,definito temporaneo) ed a quello “provvisorio” (cfr. art. 8-quater,comma 7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso cheil sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione delprevigente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo loschema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula diun'apposita convenzione accessiva al provvedimento di accredita-mento istituzionale […] trovando giustificazione tale riconoscimentoex lege nella esigenza di garantire, nelle more di definizione dei pro-cedimenti amministrativi regionali di verifica dei requisiti necessariall'accreditamento istituzionale ed anche in mancanza di tali provve-dimenti, la continuazione della assistenza agli utenti del SSN».Questa Corte, nell'ordinanza n. 17588 del 2018 (da ultimo Cass.,sez. 1, n. 6300 del 2023), ha ulteriormente chiarito che «il d.lgs. n.28 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026502/1992, con l'art. 8-quater, comma 7, ha infatti previsto l'istitutodell'accreditamento provvisorio soltanto per le “nuove” strutture oper l'ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già ero-gate in base alla originaria convenzione, rimanendo regolato inveceil regime “transitorio” delle prestazioni a carico del SSR erogate dallestrutture private che già agivano in regime di convenzionalmenteesterno, esclusivamente dall'art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994 che, coerentemente, ha disposto la definitiva cessazione delladisciplina contrattuale in atto, con l'entrata in vigore del sistema diremunerazione a tariffa […] consentendo la prosecuzione dell'attivitàdi erogazione delle prestazioni sanitarie - in attesa dei provvedi-menti di accreditamento - subordinatamente alla formale accetta-zione da parte degli operatori sanitari del sistema di remunerazionea prestazione sulla base delle tariffe regionali».Pertanto, la prosecuzione delle attività di erogazione delle pre-stazioni sanitarie da parte dei soggetti già titolari di convenzione conil SSN si articolava in due aspetti fondamentali: il riconoscimento,«operato direttamente ex lege», dell'accreditamento a tutti i soggettigià convenzionati ai sensi della legge n. 833 del 1978; la subordina-zione dei medesimi soggetti alla disciplina del regime di remunera-zione in base alle modalità tariffarie adottate dalle regioni, con con-seguente cessazione degli accordi fino ad allora vigenti.18. I fatti sopra indicati, e quindi la sussistenza sia dei contrattiscritti con riferimento agli anni 2010-2012, sia in relazione alla esi-stenza dell'accreditamento provvisorio ex lege, pur essendo stati al-legati in modo specifico dalla società Cad, non sono stati mai conte-stati dall'Asl.Pertanto, proprio in applicazione del principio di non contesta-zione ex art. 115 c.p.c., oltre che con riferimento alla produzione ingiudizio dei contratti nel rispetto delle preclusioni di legge, e soprat-29 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026tutto in relazione alla formazione del giudicato interno sia sull'esi-stenza dei contratti che dell'accreditamento ex lege, non sono con-ducenti i motivi di ricorso per cassazione.19. Si precisa, poi, che la nullità può essere rilevata d'ufficio dalgiudice, anche in fase d'appello e nel giudizio di cassazione, purchénon si sia formato un giudicato espresso in ordine alla validità delcontratto, nei gradi precedenti (Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n.20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020, n. 19161).La Corte d'appello, dunque, ben può rilevare d'ufficio, in base allerisultanze ritualmente acquisiti al processo, la inesistenza di un prov-vedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza dispecifici rapporti contrattuali, integrativi o attuativi di detto provve-dimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015, n. 23657).La questione di nullità del contratto dovrebbe appartenere allequestioni miste, di fatto e di diritto, che richiedono l'obbligo di in-staurazione del contraddittorio tra le parti.Si è ritenuto che, nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio unaquestione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alleparti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d.terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indi-scussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da taleomissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale di-verso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando deiure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente lacassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consu-mato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste difatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione,sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulne-rato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una even-tuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di30 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivodi appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in ma-teria di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza ne-cessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione inprimo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, chesia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valoredel contraddittorio (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935).20. Tuttavia, per questa Corte (Cass., sez. 3, 5 settembre 2023,n. 25849), che si è pronunciata proprio in materia di accreditamentodi strutture private, ha errato la Corte d'appello nel sollevare d'ufficiola nullità del contratto stipulato tra la società privata e la ASL, perassenza di forma scritta e per assenza di accreditamento.Infatti, su entrambe le questioni si era ormai formato il giudicatointerno, relativo all'esistenza sia dei contratti scritti che dell'accredi-tamento.21. Tra l'altro, la Corte territoriale è incorsa anche nell'ulterioreerrore di non far svolgere attività istruttoria alle parti.Infatti, la Corte d'appello, pur muovendo da un assunto esatto -in astratto - relativo alla indispensabilità della forma scritta - comepure dell'accreditamento - nei contratti della PA, non ha rispettatogli insegnamenti della sentenza della Corte di cassazione, a SezioniUnite, n. 26242 del 12 dicembre 2014, che ha sancito, non solo,«l'obbligo del giudice di provocare il contraddittorio» sulla questioneposta a fondamento dell'eccezione (Cass. n. 25849, cit.), ma anchel'obbligo di consentire attività istruttoria alle parti.22. Tale obbligo implica la facoltà delle parti di «spiegare la con-seguente attività probatoria», tale essendo l'unico possibile signifi-cato da attribuire al sintagma “memorie contenenti osservazioni sullequestioni”, di cui all'art. 101, c.p.c.31 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026Se, infatti, il contenuto di tali memorie si dovesse limitare adun'attività assertiva, si tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenzedella «terza via», e ciò in quanto quelle osservazioni non risultereb-bero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delleparti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono,invece, la ratio dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. (Cass., 30 set-tembre 2020, n. 20870; Cass. Sez. Un., n. 26242 del 2014; di re-cente anche Corte EDU, 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, sep-pure con opinione dissenziente del giudice Sabato; per la Corte EDUl'elemento determinante è se una parte sia stata «presa alla sprov-vista» dal fatto che il tribunale ha fondato la sua decisione su unmotivo invocato d'ufficio o di un'eccezione sollevata d'ufficio).Pertanto, le parti possono spiegare un'attività probatoria in de-roga al sistema delle preclusioni istruttorie, allorché il giudice abbiaproceduto al rilievo ufficioso della nullità.Pertanto, il Giudice d'appello «avrebbe dovuto nel contempo sol-lecitare il contraddittorio delle parti in ordine alla assenza di allega-zione e prova relativamente all'effettiva esistenza (o meno) di taleaccordo scritto, consentendo, al riguardo, lo svolgimento di attivitàassertiva e probatoria» (Cass., n. 25849 del 2023, cit.; in terminianche Cass., sez. 2, 30 settembre 2020, n. 20870).23. Restano assorbiti, stante l'accoglimento dei primi due motividi ricorso, i restanti motivi, essendo intervenuto il giudicato internoin ordine alla sussistenza ed alla validità, non solo dei contratti, maanche dell'accreditamento.24. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulla determinazione delle spese del giudizio di legitti-mità.32 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24619/2024Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 19257/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.Maccoglie i motivi primo e secondo di ricorso; dichiara assorbiti irestanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legitti-mità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino33 RG n. 24619/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio