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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 28847/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atti autonomi sottoscritti dai suoi difensori, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di conferma della sentenza del Tribunale di Chieti, che condannava la ricorrente per il reato di furto tentato pluriaggravato.

Considerato che il primo ricorso, con il quale si censura l'omessa riduzione della pena ed il denegato riconoscimento dei benefici di legge, è inammissibile, in quanto afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione con la quale il ricorrente peraltro non si è confrontato, limitandosi a proporre doglianze che si traducono nella mera sollecitazione ad una rivalutazione del merito della decisione.

Considerato che anche il secondo ricorso, con il quale si lamenta l'omessa motivazione sul rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, riguardando punto della decisione di primo grado non già devoluto con il gravame di merito al giudice dell'appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atti autonomi sottoscritti dai suoi difensori, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di conferma della sentenza del Tribunale di Chieti, che condannava la ricorrente per il reato di furto tentato pluriaggravato. Considerato che il primo ricorso, con il quale si censura l'omessa riduzione della pena ed il denegato riconoscimento dei benefici di legge, è inammissibile, in quanto afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione con la quale il ricorrente peraltro non si è confrontato, limitandosi a proporre doglianze che si traducono nella mera sollecitazione ad una rivalutazione del merito della decisione. Considerato che anche il secondo ricorso, con il quale si lamenta l'omessa motivazione sul rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, riguardando punto della decisione di primo grado non già devoluto con il gravame di merito al giudice dell'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 28847/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris