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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1994

Cassazione n. 17434/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1994 avverso la sentenza del 06/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CARROZZA Stefano, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 06/05/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione degli elementi idonei a ritenere la sussistenza del reato ascritto e la sua riferibilità all'imputato; ritenuto che le censure siano del tutto prive di consistenza, avendo il G.i.p. ampiamente argomentato sulla insussistenza di cause di immediato proscioglimento, alla luce di quanto rinvenuto presso il CARROZZA all'esito di perquisizione, e dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1994 avverso la sentenza del 06/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CARROZZA Stefano, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 06/05/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione degli elementi idonei a ritenere la sussistenza del reato ascritto e la sua riferibilità all'imputato; ritenuto che le censure siano del tutto prive di consistenza, avendo il G.i.p. ampiamente argomentato sulla insussistenza di cause di immediato proscioglimento, alla luce di quanto rinvenuto presso il CARROZZA all'esito di perquisizione, e dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17434/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris