CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 18878/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Napoli del 20/10/2025;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 20/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ha rideterminato nella misura indicata nell’accordo la pena inflitta a PasqualeGranata in ordine ai reati a lui ascritti, confermando nel resto la sentenzaappellata.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell'imputato, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine allaaffermazione di responsabilità del ricorrente, alla congruità del trattamentosanzionatorio, alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, questaSuprema Corte ha più volte affermato che nei confronti della sentenza resa –come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Nel caso in esame,dagli atti risulta che l’imputato ha concordato una nuova pena, rinunciando atutti i suoi motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamentosanzionatorio. Da ciò consegue che il ricorrente non può denunciare in questasede i vizi indicati nel ricorso posto che gli stessi hanno ad oggetto capi o puntidella decisione impugnata investiti proprio dai motivi di appello ai quali harinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio. Va altresì ribaditoche non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa aseguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della penasalva l'ipotesi – che non ricorre pacificamente nel caso in esame – diapplicazione di pena illegale, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e lasua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 -02).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente