CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10556/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom.presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] N. 99-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] TOSCANA n. 506/2023 depositata il 06/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 723/2024Numero sezionale 7937/2025Numero di raccolta generale 10556/2026Data pubblicazione 21/04/20261. Negli anni 2010 e 2011, [OSCURATO:SOCIETA]. ha realizzato uninvestimento per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico in Modena,successivamente ammesso dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]alla c.d. “tariffa incentivante” ex D.M. 19 febbraio 2007 (II [OSCURATO:PERSONA]).Dopo la pubblicazione del D.M. 5 luglio 2012, la contribuente haincaricato un tecnico di determinare la componente ambientaledell’investimento ammissibile in deduzione.Il 13 dicembre 2016, la contribuente ha presentato all’Ufficio di Arezzodell’Agenzia delle entrate “istanza per il riconoscimento della proceduraadottata per la fruizione del beneficio”, senza ottenere risposta; “pertanto,al fine della fruizione del beneficio, ha provveduto a rigenerare i modelliUnico 2011, Unico 2012, Unico 2013 ed Unico 2014, e a ripresentaretelematicamente entro il 31.12.2016, con dichiarazione integrativa afavore, il modello Unico 2012, con l’indicazione della perdita fiscalescaturente dalla cd. detassazione ambientale, ai sensi e per gli effettidell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, così comenovellato dall’articolo 5 del Dl 193/2016” (controric. p. 3).2. Nel 2017, l’Ufficio notificava alla contribuente avviso bonario ex art.36-bis DPR n. 600 del 1973 in ordine alla riliquidazione dell’IRES perl’anno di imposta 2014 (come già aveva fatto per l’anno di imposta 2013),giusta disconoscimento delle perdite indicate nel modello Unico 2015, aseguito di variazione in diminuzione operata dalla contribuente. Seguiva lanotifica della cartella di pagamento n. 00720180003915339000, da cuiemergeva il recupero dell’imposta, con relative sanzioni e interessi.3. La CTP di Arezzo, con sentenza n. 113/02/2019, depositata il14/05/2019, accoglieva il ricorso.Numero registro generale 723/2024Numero sezionale 7937/2025Numero di raccolta generale 10556/2026Data pubblicazione 21/04/20264. L’Ufficio presentava appello, rigettato dalla CGT 2 della Toscana, conla sentenza impugnata.5. Propone l’Agenzia delle entrate ricorso per cassazione con quattromotivi. Resiste la contribuente con articolato controricorso, insistito conampia memoria telematica.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il quarto motivo, che assume priorità logica e perciò vaesaminato per primo, si denuncia: “Motivazione apparente, illogica econtraddittoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d. lgs. 546/92,in relazione all’art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.”.1.1. La sentenza impugnata “[si astiene] da qualunque valutazionecirca la sussunzione della fattispecie concreta al precetto generale”;inoltre, rinvia “del tutto acriticamente alla decisione di primo grado”.Ancora, “dalla decisione impugnata emerge chiaramente che la Corte dimerito non ha svolto alcuna disamina delle argomentazioni dell’Ufficio,relative al merito. Pertanto, la Corte non ha neppure preso inconsiderazione le lamentate incongruità della perizia del tecnico di parte,come ad es. la rilevanza della distinzione tra l’aver acquistato un ‘solo’impianto fotovoltaico (come dedotto nel ricorso introduttivo dallacontribuente), piuttosto che due; o ancora la circostanza di non averprodotto alcuna documentazione dalla quale poter riscontraresingolarmente i costi afferenti i due impianti, impedendo così all’Ufficio dichiarire per quale dei due impianti stava agendo”.1.2. Il motivo è infondato.Ad una semplice lettura, la sentenza impugnata esibisce unamotivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che, soprattutto, dalpunto di vista contenutistico, superando la soglia del cd. minimocostituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).Numero registro generale 723/2024Numero sezionale 7937/2025Numero di raccolta generale 10556/2026Data pubblicazione 21/04/2026In particolar modo, la CGT 2, motivatamente affermata l’ammissibilitàdella “richiesta di riconoscimento delle agevolazioni”, affronta entrambi iprofili dei requisiti oggettivi e soggettivi.Quanto al primo, in punto di “costi sostenuti per la realizzazionedell’impianto”, osserva – alla stregua di asserto su cui si tornerà “funditus”nel prosieguo – che “non risulta” avere l’Agenzia “idoneamente contestatoil contenuto” dell’elaborato tecnico di parte.Quanto al secondo, osserva che, giusta la ricostruzione già effettuatadai primi giudici, “viene meno il presunto scudo di schermo societario inquanto i costi di realizzazione sono stati sostenuti della Srl ricorrente”.Infine chiosa confutando anche “l’ipotizzata tardività dellapresentazione della dichiarazione integrativa”.Un tanto, come anticipavasi, dimostra l’effettiva esistenza di unamotivazione articolata e ragionata.Donde le censure di cui al motivo non colgono nel segno, mirando essepiuttosto a dolersi di una pretesa insufficienza motivazionale in ragionedella mera mancata condivisione di prospettazioni difensive, di per sé,peraltro, non compiutamente rappresentate e dimostrate attraverso idoneirichiami documentali.aggiungere che il richiamo iniziale, nella motivazione della sentenzaimpugnata, a pronunce non definitive sfavorevoli all’Ufficio, su cui insistela parte introduttiva del motivo in disamina, in realtà non acquisiscealcuna valenza decisoria, espressamente affermando la CGT 2 che esse“non assurg[ono] a valore di giudicato esterno”: donde tale richiamo hamero rilievo argomentativo, insuscettivo di riverberare in apparenza oillogicità della motivazione.Numero registro generale 723/2024Numero sezionale 7937/2025Numero di raccolta generale 10556/2026Data pubblicazione 21/04/20262. Può ora procedersi alla disamina degli altri motivi, nell’ordineproposto in ricorso.3. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, I comma,n. 4 c.p.c.”.3.1. La CGT 2 ha “omesso di esaminare la censura, già formulataquale eccezione nelle controdeduzioni di primo grado, e riproposta qualemotivo di appello, relativa alla mancanza, in capo alla societàcontribuente, dei requisiti sostanziali previsti dalla legge per poter goderedell’agevolazione fiscale prevista dalla cd. ‘Tremonti ambientale’”. Infatti,l’Ufficio aveva eccepito “che la società contribuente non possedeva ilrequisito soggettivo dell’autonomia (o indipendenza) previsto dal D.M. del18/09/1997”.3.2. Il motivo è infondato.Alla stregua della riproduzione delle controdeduzioni in primo grado,l’Ufficio aveva eccepito il difetto dei requisiti soggettivi in capo allacontribuente sotto il profilo dell’emersione di “una sorta di schermosocietario”, tradito dai rapporti della contribuente con altre società, “ondenascondere l’assenza del requisito soggettivo in capo ai soggetti chedirettamente o indirettamente realizzano l’impianto”.È lo stesso ricorso, nell’“incipit” di p. 7, a rilevare che, in appello,l’Ufficio ha “riproposto la medesima censura, aggiungendo” l’“assenzadella prova del requisito soggettivo …. La stessa [ossia la contribuente]non può essere annoverata fra le piccole e medie imprese così comeprevisto dall’art. 1 c. 3, 4 e 5[,] del D.M. 18/04/2005 perché come risultadai bilanci non rispetta i criteri stabiliti dalla norma per essere inquadratapiccola media impresa”.Numero registro generale 723/2024Numero sezionale 7937/2025Numero di raccolta generale 10556/2026Data pubblicazione 21/04/2026Circa il mancato possesso del “requisito soggettivo dell’autonomia (oindipendenza) previsto dal D.M. del 18/09/1997”, tuttavia, noncorrisponde al vero che la CGT 2 non abbia risposto, avendo anzi essaespressamente affrontato il “thema” in parola, rilevando, in adesione allasentenza di primo grado, che “viene meno il presunto scudo di schermosocietario”.Ed invero, a tenore della riproduzione contenuta in ricorso, a p. 3, giàla CTP aveva osservato che “le vicende societarie denunciate dall'Agenzia,riguardo ad una presunta sorta di abuso di schermo societario ondenascondere l’assenza del requisito soggettivo per goderedell’agevolazione, non paiono corrispondere a quanto risultante in atti: laconvenzione con il GSE è intestata alla [OSCURATO:PERSONA] e reca la data del 7novembre 2011, come pure la perizia di stima ex art. 6, commi da 13 a 19della Legge 388/2000 e s. m. i. e la nota integrativa della medesimasocietà al bilancio al 31 dicembre 2011 parlano di investimento inimpianto fotovoltaico effettuato nell'anno 2011; le fatture di ENVOLTA SRLemesse a nome della [OSCURATO:PERSONA], di acconto per 1a realizzazionedell'impianto, recano la data del 25.03.2009 e del 23.12.2009[,] mentresolo la regolazione finale del prezzo è avvenuta il 20.11.2013, per effettodi una revisione dello stesso alla luce dell'andamento negativo del mercatodel fotovoltaico con [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla [OSCURATO:PERSONA].Risulta che la comunicazione al MISE è avvenuta il 17 settembre 2014”.“Ergo”, la CGT 2, allorquando sinteticamente conclude che “i costi direalizzazione sono stati sostenuti dalla Srl ricorrente”, individua lacontribuente quale società, in possesso dei requisiti, cui è imputabile larealizzazione dell’impianto, avendone essa, e non altre cui (secondo laprospettazione agenziale) era a vario titolo collegata, sostenuto i costi.Né con tale conclusione della CGT 2 l’Agenzia pertinentemente nelmotivo si confronta, viepiù mancando, in difetto di autosufficienza, diNumero registro generale 723/2024Numero sezionale 7937/2025Numero di raccolta generale 10556/2026Data pubblicazione 21/04/2026dimostrare, mediante richiamo di documenti versati nei giudizi di merito,donde emergano i collegamenti societari da cui ulteriormente, peraltrodovrebbe evincersi l’abuso dello schermo societario, del quale in concretonon offre contezza.4. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 23, comma 7, d.l. 83/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.”.4.1. L’affermazione della CGT2, secondo cui “la richiesta diriconoscimento delle agevolazioni è senz’altro ammissibile”, è errata, “inquanto non tiene conto di quanto espressamente disposto dall’art. 23comma 7 del D.L. 83/2012 (‘Decreto crescita’), entrato in vigore in data26 giugno 2012, che ha abrogato la deduzione degli investimentiambientali”.4.2. Il motivo è manifestamente infondato.L’abrogazione dell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi 13-19, dellalegge n. 388 del 2000, disposta dall’art. 23, comma 7, del decreto-leggen. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, non opera per gliinvestimenti ambientali realizzati entro la data del 25/06/2012 (“exmutis”, Cass. nn. 35919 del 2023; 21034 del 2023; 10737 del 2023; 3451del 2025).5. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., e dell’art. 6, commi 13-19 l.388/2000, in relazioneall’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.”.5.1. “A fronte delle copiose argomentazioni dell’Ufficio, la Corte dimerito non poteva astenersi dal verificare se parte contribuente ave[sse]sufficientemente adempiuto al proprio onere probatorio, riguardo all’‘an’ eal ‘quantum’ degli importi portati in deduzione dal reddito imponibileNumero registro generale 723/2024Numero sezionale 7937/2025Numero di raccolta generale 10556/2026Data pubblicazione 21/04/2026d’impresa. In particolare, analizzati gli atti di parte contribuente e laperizia avversaria, volta a quantificare il beneficio fiscale spettante,l’Ufficio aveva rilevato (ed espressamente contestato) una serie diincongruenze e aporie, così sintetizzabili: a) […]: b […]”. “Come già fattorilevare nella formulazione del primo motivo, la Corte di merito era tenutaa valutare la sussistenza dei requisiti per poter fruire dell’agevolazione e,quindi, l’assolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente,laddove appare del tutto omessa nella decisione la valutazione circa ilmerito della pretesa, sulla base dell’assunto, errato e smentito dalle stesserisultanze documentali, della mancanza di contestazione da partedell’Ufficio”.5.2. Il motivo è inammissibile.La CGT2 ha positivamente vagliato la sussistenza dei requisiti, in capoalla contribuente, per fruire dell’agevolazione, tra l’altro alla stregua della“perizia” dalla medesima prodotta.A fronte di ciò, il motivo non si confronta con l’affermazione dellaCGT2 secondo cui è da respingersi la richiesta di consulenza tecnicasollecitata dall’Agenzia “in quanto la perizia fornita dalla parte ricorrentesarebbe carente solo in punto di asseverazione e non risulta che l'Agenziane abbia idoneamente contestato il contenuto”.Quel che dunque la CGT2 sottolinea è l’inesistenza di un’“idoneacontestazione” del “contenuto” della “perizia”.Il motivo, dunque, incorre in difetto di autosufficienza, non rendendoconto dell’asserita inidoneità di detta perizia (non minimamente riprodottao comunque riassunta onde consentire a questa S.C. l’apprezzamentodella sua effettiva consistenza) a soddisfare l’onere probatorio incombentealla contribuente.Numero registro generale 723/2024Numero sezionale 7937/2025Numero di raccolta generale 10556/2026Data pubblicazione 21/04/20266. In definitiva, il ricorso è integralmente da respingersi, con lestatuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. lespese di lite, liquidate in euro 5.900 per compensi, oltre spese forfettarienella misura del 15 per cento, esborsi in ragione di euro 200 ed accessori,se ed in quanto dovuti.Così deciso a Roma, lì 20 novembre 2025.Il PresidenteAndreina Giudicepietro