CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 28431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13833/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ex lege domiciliato in ROMA,VIA A. BAIAMONTI, 25; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE CONTI , [OSCURATO:PERSONA] C E [OSCURATO:PERSONA] - ROMA, n. 95/2021 depositata il 24/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con ricorso affidato a tre motivi (e, in via subordinata, ad istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE), [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, resa pubblica in data 24 marzo 2021, che ne dichiarava inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 186 del 30 ottobre 2019 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, che, a sua volta, lo aveva condannato, in qualità di consigliere regionale della Liguria e in solido con altri consiglieri regionali del gruppo consiliare “Forza Italia verso il PDL”, al pagamento, in favore di detta Regione, “a titolo di concorso doloso nella causazione del danno erariale derivante dall’indebita rendicontazione di spese non ammissibili a rimborso nell’anno 2008”, della complessiva somma di euro 73.060,41. 2. – Il giudice di appello, a fondamento della decisione, ha osservato che: a) avverso la predetta sentenza di primo grado erano state proposte più impugnazioni, poi riunite, di cui la prima notificata agli altri appellanti il 27 dicembre 2019, così da far scadere il termine di sessanta giorni per la proposizione degli ulteriori gravami ex art. 184, comma 4, codice giustizia contabile (c.g.c.) – da intendersi come “appelli incidentali autonomi”, non essendo l’interesse alla relativa proposizione dipendente dalla prima impugnazione - in data 25 febbraio 2020; b) l’appello dell’Oliva era stato tardivamente proposto in quanto notificato, a mezzo p.e.c., il 9 marzo 2020; c) andava ribadita l’interpretazione (già fatta propria da altri precedenti giurisprudenziali: Corte conti, Sez. II App., n. 196/2020; Corte conti, Sez. III App., n. 392/2018) che risolveva la “apparente antinomia tra il comma quarto dell’art. 184 c.g.c. e il precedente capoverso” – secondo cui: “Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli 182 e 183 debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo” –dando prevalenza a quanto previsto dal citato comma 4; d) in tal senso, non veniva in rilievo nella specie la disposizione di cui all’art. 183 c.g.c. in tema di cause scindibili, mentre una lettura sistematica delle norme anzidette induceva a ritenere che il termine di sessanta giorni per la proposizione dell’impugnazione incidentale non potesse decorrere dalla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 182 c.g.c. (che poteva “avvenire anche molto dopo la notifica della prima impugnazione”), ma, alla stregua di quanto appunto previsto dall’art. 184, comma 4, c.g.c., “dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, … dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione”; e) andava, pertanto, dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Oliva (unitamente a quelli proposti da altri due appellanti incidentali) e disposta la prosecuzione del giudizio per l’istruzione della causa nei confronti degli appellanti le cui impugnazioni erano tempestive. 3. – Resiste con controricorso il Procuratore generale rappresentante il Pubblico ministero presso la Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo mezzo è denunciata la “(e)erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e difetto di motivazione”, nonché la violazione degli artt. 103 e 111 Cost. e, quindi, degli artt. 362, primo comma, c.p.c. e 207 c.g.c. in relazione agli artt. 179, 182, 183 e 184 c.g.c. e 112, 330, 331, 332 e 333 c.p.c., essendo la Corte dei conti, con la sentenza parziale impugnata, “incorsa in difetto assoluto di giurisdizione, poiché … aveva consumato il potere di pronunciare la predetta decisione in rito”, così da denegare giustiziae violare il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Il ricorrente sostiene che il giudice contabile, con l’ordinanza n. 5 resa pubblica il 18 marzo 2021 (dunque, prima della pubblicazione della sentenza impugnata in questa sede), aveva ordinato al Pubblico ministero di depositare copia integrale della sentenza penale emessa dal Tribunale di Genova e tale incombente istruttorio era “al fine di valutare il merito della causa nei confronti di tutte le parti”, con la conseguenza che esso “presuppone(va) la positiva delibazione [«anche espressamente affermata con la formula (rituale ma non certo priva di significato) “disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione”»] delle questioni in rito, fra le quali l’ammissibilità di tutti gli appelli proposti”. Sicché, “essendo stata pubblicata prima l’ordinanza istruttoria, che dispone l’incombente e la prosecuzione del giudizio per tutte le parti, non poteva essere più emessa (dopo) una sentenza parziale di inammissibilità di alcuni appelli. L’inversione processuale dei due momenti (la decisione in rito sull’ammissibilità dei ricorsi e l’ordine istruttorio in relazione al merito della causa), con precedente emissione della decisione di merito, ha determinato la consumazione del potere sulla decisione in rito”, non potendo la “successione logico delle regole processuali … essere modificata a piacimento o addirittura invertita”. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta la “(e)erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e difetto di motivazione”, nonché la violazione degli artt. 103 e 111 Cost. e, quindi, degli artt. 362, primo comma, c.p.c. e 207 c.g.c. in relazione agli artt. 179, 182, 183 e 184 c.g.c. e 112, 330, 331, 332 e 333 c.p.c., essendo la Corte dei conti incorsa in “(d)ifetto assoluto di giurisdizione per arretramento … di fronte alla decisione nel merito degli appelli proposti dai ricorrenti”, i quali “non sono stati esaminati, in ragione della erroneamente dichiarata inammissibilità degli stessi”. Il ricorrente assume che la Corte dei conti “si è arrestata (ha arretrato) di fronte alla decisione di merito degli appelli proposti”, mentre, “a prescindere dalla ammissibilità o meno” di essi, avrebbe dovuto “deciderli nel merito, avendo ormai –con la sopra richiamata ordinanza istruttoria e di prosieguo della causa – consumato ogni potere di decisione in rito”; di qui, anche il diniego di giustizia e la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. 3. – Con il terzo mezzo è prospettata la “(e)erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e difetto di motivazione”, nonché la violazione degli artt. 103 e 111 Cost. e, quindi, degli artt. 362, primo comma, c.p.c. e 207 c.g.c. in relazione agli artt. 179, 182, 183 e 184 c.g.c. e 112, 330, 331, 332 e 333 c.p.c., essendo il giudice contabile incorso in “(e)ccesso di potere giurisdizionale per radicale stravolgimento delle regole processuali”, giungendo ad una declaratoria degli appelli proposti “attraverso una interpretazione delle norme processuali applicabili completamente stravolta, che ha pertanto determinato un diniego di giustizia e quindi la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, sotto ulteriore profilo”. Il ricorrente argomenta diffusamente la tesi per cui “il caso in esame non è inquadrabile in nessuna delle fattispecie richiamate dalla Corte (artt. 183 e 184 c.g.c.),le quali avrebbero potuto operare se si fosse giunti alla fissazione dell’udienza in costanza dei termini per impugnare”, mentre, “al momento della fissazione dell’udienza, tutte le parti del primo grado avevano impugnato la sentenza di prime cure”, avvalendosi del termine lungo di impugnazione, che scadeva il 30 aprile 2020, “poiché quello breve non (era) mai decorso, né gli stessi (erano) mai stati onerati di impugnazione incidentale”, non contendendo l’impugnazione del primo appellante (in data 27 dicembre 2019) “la vocatio in jus, rappresentata, nel giudizio, contabile dal decreto fissazione di udienza”. 4. –Il ricorrente, in via subordinata, ha chiesto – richiamando a sostegno anche l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 19598 del 18 settembre 2020 diquesta Sezioni Unite civili - che venga proposta questione ai sensi dell’art. 267 TFUE, affinché la Corte di giustizia dell’Unione europea «si pronunci sull’interpretazione del rubricato art. 47 della Carta di Nizza –recepita dal Trattato di Lisbona e parte integrante del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – e dica se il “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” ivi sancito debba essere interpretato quale diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e, quindi, ad una decisione nel merito del ricorso proposto, all’esercizio del quale diritto ostano limiti posti dalle Corti nazionali, derivanti dal riparto interno della giurisdizione, con conseguente possibilità per la Suprema Corte di cassazione, quale giudice della giurisdizione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 110 C.P.A., di sindacare comunque le sentenze del [OSCURATO:PERSONA] impugnate di fronte ad essa, sotto il profilo del corretto esercizio della giurisdizione da parte degli stessi e del diritto alla effettività della tutela giurisdizionale». 5. –Il ricorso è inammissibile in tutta la sua articolazione. 5.1. - Alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento (tra le altre, Cass., S.U., n. 8311/2019; Cass., S.U., n. 19675/2020; Cass., S.U., n. 15573/2021; Cass., S.U., n. 11549/2022; Cass., S.U., n. 14301/2022). A tal riguardo, si è altresì precisato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo o contabile, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., S.U., n. 32773/2018; Cass., S.U., 10087/2020; Cass., S.U., n. 19175/2020). Sicché, anche il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che pure la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (Cass., S.U., n. 29085/2019; Cass., S.U., n. 6460/2020). E, come già affermato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 30301/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del diritto dell’Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali risulta compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione. Orientamento, questo, che ha trovato conferma da parte della stessa Corte di Giustizia U.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C- 497/20, Randstad, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall’ordinanza n. 19598/2020 di questa Sezioni Unite; sentenza che ha ritenuto non contrastante con il diritto dell’Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., n. 1454/2022; Cass., S.U., n. 1996/2022; Cass., S.U., n. 2879/2022; Cass., S.U., n. 5121/2022; Cass., S.U., n. 11549/2022; Cass., S.U., n. 23657/2022; Cass., S.U., n. 25503/2022). 5.2. – Alla luce dei richiamati principi ris ulta evidente che le censure mosse con il ricorso alla sentenza impugnata non riguardano affatto ipotesi di violazione dei limiti esterni della propria giurisdizione da parte del giudice contabile. Il primo e secondo motivo, infatti, mettono in evidenza, semmai (giacché rimane pur fermo, anche nel giudizio contabile – art. 102 c.g.c. -, che il provvedimento con forma di ordinanza ha, comunque, carattere ordinatorio ed è sempre modificabile e revocabile dal collegio che lo ha pronunciato, con esso provvedendosi anche “su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio”) –, solo degli errores in procedendo, che attengono al modo di svolgimento di quel giudizio, non venendo in discussione, anche a fronte di una denuncia di consumazione della potestas iudicandi del giudice investito della controversia (per aver –secondo la prospettazione del ricorrente – deciso sull’ammissibilità in rito dell’appello dopo averne consumato il potere a seguito di ordinanza volta ad istruire la causa nel merito), il potere dello stesso giudice di pronunciarsi su di essa, ma soltanto il contenuto delle statuizioni in concreto adottate. Ciò che, come detto, non integra ipotesi di violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Né detta ipotesi di violazione viene in evidenza alla stregua delle doglianze veicolate con il terzo motivo di ricorso, posto che la statuizione di inammissibilità dell’appello per tardività è frutto dell’interpretazione che il giudice contabile ha dato dell’assetto normativo di riferimento; interpretazione che – come detto – costituisce il proprium della funzione giurisdizionale, senza che, al riguardo, possa trovare rilievo lo “stravolgimento” radicale delle norme implicate. 5.3. – Inammissibile, del pari, è la richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. E questo non solo in ragione (comunque dirimente) di quanto sopra evidenziato circa il potere di questa Corte di vagliare, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., esclusivamente il rispetto, da parte del giudice speciale, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell’Unione Europea su cui veicolare quesiti interpretativi. Ma ancor prima per il fatto che il sollecitato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sarebbe comunque impedito dalla mancata individuazione, ad opera del ricorrente, di un criterio di collegamento (ad es., controversia avente ad oggetto norme di attuazione del diritto dell’Unione europea ovvero norme incidenti indirettamente sull’efficacia del medesimo diritto sovranazionale) tra la fattispecie regolata dal diritto interno -ossia la disciplina concernente i rimborsi delle spese effettuate dai [OSCURATO:PERSONA] regionali - e il diritt o dell’Unione europea. 6. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore(tra le altre: Cass., S.U., n. 20459/2022). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti