CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 16954/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12782-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI (FONDAZIONE O.N.A.O.S.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 17/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/02/2021 R.G.N. 259/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12782/2021 Cron. Rep. Ud.22/05/2025 - Con sentenza del 3 febbraio 2021, la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Perugia e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti [OSCURATO:PERSONA] Italiani – O.N.A.O.S.I., avente ad oggetto il riconoscimento in favore della Magrini– in possesso di laurea magistrale in servizio sociale ed iscritta alla sezione A dell’Albo dell’Ordine degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria e, con quelle mansioni, impiegata presso il predetto Ente con inquadramento, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel livello 2R/A1 ai sensi dell’art. 46 del CCNL per il personale non dirigente dell’Associazione degli [OSCURATO:PERSONA] – del diritto al superiore inquadramento nel Ramo 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui al citato art. 46 a decorrere dal conseguimento della laurea magistrale (2005), ovvero dall’assegnazione delle funzioni di responsabile dell’ufficio di coordinamento del servizio sociale (2009) ovvero dall’effettiva assunzione di tali funzioni (2010) con attribuzione delle differenze retributive conseguenti all’attribuzione dapprima del livello 1R2 e poi del livello 1R1. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inapplicabile il sistema classificatorio invocato relativo all’articolazione dell’[OSCURATO:PERSONA] in due rami ostandovi l’espressa previsione del citato CCNL che per l’O.N.A.O.S.I. fa riferimento ad uno specifico allegato che non contemplava la distinzione tra Ramo 1 e Ramo 2 basata sul requisito culturale ma inseriva i dipendenti in possesso di abilitazione e di iscrizione all’Albo in un’apposita area professionale, con trattamento equiparato a quello dell’area A, denominata 2R/A con riassorbimento delle precedenti indennità e con progressioni di carriera (A/3, A/2, A/1) analoghe a quelle riconosciute al personale dell’area A, progressione dalla stessa Magrini regolarmente compiuta secondo le cadenze temporali previste dalla contrattazione collettiva e culminata, a seguito dell’approvazione nel 2008 di un nuovo modello organizzativo dell’amministrazione centrale dell’O.N.A.O.S.I. nell’attribuzione a rotazione ad anni alterni con una collega, della responsabilità dell’ufficio di coordinamento del servizio sociale esercitata per gli anni 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la Magrini, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’O.N.A.O.S.I.. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. 2103 c.c., 46 CCNL per l’Associazione degli [OSCURATO:PERSONA] e Allegato O.N.A.O.S.I. e 115 e 116 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente interpretato il disposto dell’art. 46 del CCNL in questione avendo operato tale interpretazione senza tener conto del carattere articolato dei livelli di contrattazione per cui il livello aziendale che asserisce rappresentato dall’Allegato O.N.A.O.S.I. non potrebbe derogare al contratto nazionale e della stessa formulazione letterale dell’Allegato che farebbe riferimento ai titolari di diploma universitario (da intendersi come titolo intermedio tra la laurea magistrale ed il solo diploma e così come laurea triennale) e non di laurea magistrale. - Il motivo si rivela infondato non potendo ritenersi l’interpretazione della norma contrattuale operata dalla Corte territoriale inficiata dalle incongruenze sistematiche e letterali che la ricorrente ravvisa; ciò in quanto, da un lato, la relazione tra contratti di diverso livello che la ricorrente afferma sussistere tra il CCNL Associazione degli [OSCURATO:PERSONA] e l’Allegato O.N.A.O.S.I. non trova riscontro, dal momento che l’art. 46 del contratto nazionale è formulato in termini tali da individuare nell’Allegato una disciplina speciale, limitata alla sola classificazione del personale appartenente all’[OSCURATO:PERSONA], che la stessa contrattazione nazionale intende mantenere, ammettendo l’operatività per l’Ente cui si riferisce di una disciplina difforme rispetto a quella posta in via generale e, dall’altro, in quanto l’ulteriore rilievo per cui l’Allegato come formulato rifletterebbe una regolamentazione specifica per quanti fossero in possesso del solo diploma universitario da intendersi come laurea triennale trova smentita in quanto sopra rilevato circa il richiamo all’Allegato come norma classificatoria da valere complessivamente per l’O.N.A.O.S.I. in luogo di quella generale e nella valenza generica che, all’opposto di quanto sostenuto dalla ricorrente, deve attribuirsi al termine diploma universitario utilizzato nel secondo comma dell’Allegato, così da comprendere sia la laurea triennale che quella magistrale, alla luce della previsione di cui al primo comma, derivando dalla lettura sistematica delle due disposizioni la distinzione ai fini dell’inquadramento tra gli abilitati iscritti all’Albo (e quindi anche i soli diplomati) cui il primo comma riconosce soltanto l’inserimento nell’[OSCURATO:PERSONA] e i laureati in genere cui il secondo comma in aggiunta riconosce il trattamento economico del personale con inquadramento nel livello A. - Il ricorso va dunque rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensioltre alle spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se d