CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 settembre 2020
Cassazione n. 01753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27068-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 253/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "I'ARANTO, depositata 1'11/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 253/20, dell'i l settembre 2020, della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che — accogliendo il gravame principale esperito da [OSCURATO:PERSONA]Angella avverso la sentenza n. 1323/18, del 10 maggio 2018, del Tribunale di Taranto (e, per quanto qui ancora di interesse, dichiarando cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto all'appello incidentale proposto dalla prima) — ha condannato l'odierna ricorrente, nel contraddittorio anche di Lucia, Antonio e Pierfrancesco l'eluso, a pagare alla D'Angella la differenza tra C 167.683,61, oltre interessi dal 14 ottobre 2006, e quanto complessivamente già percetto dalla medesima D'Angella per sorte, capitale ed accessori, in forza di ordinanza ex art. 1 86-ter cod. proc. civ., emessa dal Tribunale di Taranto in data l'IL giugno 2014; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio — innanzi al Tribunale di Matera, sezione Ric. 2020 n. 27068 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- distaccata di Pisticci, luogo di apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA] — dalla D'Angella, vedova del Peluso, chiedendo, in particolare, l'attrice il riconoscimento di un terzo degli utili realizzati dalla farmacia Peluso dal 1998 al 2006, quantificati in C 268.206,33; - che la Peluso si costituiva in giudizio chiedendo — previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi, "nel caso di scioglimento della comunione ereditaria" — il rigetto della domanda, agendo in via riconvenzionale affinché fosse accertato sia che la D'Angella "non è titolare di alcun diritto sull'azienda farmaceutica", e ciò "in conseguenza della vendita dalla medesima effettuata ed accettata con la scrittura del 23 luglio 2003", sia "che la somma di C 64.557,11 versata al dante causa a titolo di caparra confirmatoria" con la medesima scrittura dovesse "essere inclusa nell'asse ereditario"; - che il Tribunale materano, tuttavia declinava la competenza in favore di quello di "l'aranto, sul presupposto che la causa radicata innanzi a sé non fosse una controversia successoria, visto che la qualità di erede della D'Angella veniva in rilievo solo come "titolo della sua legittimazione" a far valere crediti maturati in relazione agli utili di azienda sita, appunto, nella circoscrizione del Tribunale tarantino; - che quest'ultimo, adito in via di riassunzione dalla D'Angella, rigettava la domanda della stessa, dichiarandosi, a propria volta, privo di competenza (e ciò sul rilievo che, nella specie, dovesse trovare applicazione l'art. 22 cod. proc. civ.); - che la sezione distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce, in accoglimento del gravame principale dell'attrice soccombente, accoglieva, invece, la domanda della D'Angella, rilevando che, in difetto di proposizione di regolamento di competenza d'ufficio, il Tribunale tarantino non poteva declinare, a propria volta, la competenza; Ric. 2020 n. 27068 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -3- - che avverso la sentenza della Corte tarantina ricorre per cassazione la Peluso, sulla base di tre motivi; - che il primo motivo denuncia "error in procedendo", che si assume "sostanziato nella violazione dell'art. 324 cod. proc. civ. combinato con l'art. 2909 cod. civ."; - che il motivo, in sostanza, lamenta che l'affermazione del Tribunale di Taranto, circa la propria carenza di competenza, non essendo stata impugnata con regolamento di competenza, sarebbe passata in giudicato, eluso, pertanto, dalla decisione del giudice di appello; - che il secondo motivo denunzia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 2)e 3), cod. proc. civ. — "falsa applicazione dell'art. 22 cod. proc. civ. che designa il Foro delle cause ereditarie", e ciò "con specifico riferimento al comma 3 riguardante i crediti del defunto"; - che il medesimo motivo denunzia la "illegittimità della sentenza per carenza della motivazione atteso l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella notevole evidenza della violazione dell'art. 22 cod. proc. civ."; - che il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 93 cod. proc. civ. "in materia di ripartizione delle spese e dei compensi per il difensore, senza considerare il comportamento processuale delle parti; - che la D'Angella ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione; - che, in limine", la controricorrente fornisce una più puntuale ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio; - che ella riferisce, segnatamente, come l'azione intrapresa mirasse alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] l'eluso a pagarle un terzo degli utili aziendali della Farmacia l'eluso di Statte, appartenuta al defunto marito, [OSCURATO:PERSONA] l'eluso (sposato dalla D'Angella in seconde Ric. 2020 n. 27068 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -4- nozze), e poi ai suoi eredi, utili maturati e non distribuiti dal momento del sequestro giudiziario dell'azienda — disposto nell'ambito di altra controversia, relativa un contratto, poi dichiarato nullo con sentenza, con cui il Peluso aveva ceduto la propria farmacia al figlio Pierfrancesco — fino all'avvenuto trasferimento della stessa, per atto "inter vivos", dal padre [OSCURATO:PERSONA] l'eluso alla figlia [OSCURATO:PERSONA], in virtù di contratto preliminare concluso il 23 luglio 2003; - che essendo il predetto [OSCURATO:PERSONA] morto "ab intestato" il 16 dicembre 2003, i suoi eredi — la moglie e i quattro figli, [OSCURATO:PERSONA], Pierfrancesco, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] — erano autorizzati dal Sindaco del Comune di Statte alla gestione provvisoria triennale della farmacia, quali contitolari della stessa, sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], alla quale la farmacia era poi trasferita con sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., giusta provvidemento n. 616/07 del Tribunale Taranto, passato in giudicato; - che il trasferimento avveniva in esecuzione del ridetto preliminare del 23 luglio 2003, con il quale la promissaria acquirente si era obbligata a pagare, oltre ad un modesto corrispettivo in denaro, anche due vitalizi, l'uno in favore del padre (reversibile alla moglie D'.Angella, in caso di premorienza dello stesso) e l'altro al fratello Pierfrancesco, nonché ad estinguere i debiti a carico della farmacia esistenti al momento della vendita, tra i quali, appunto, quello relativo al pagamento degli utili della stessa, prodotti e non distribuiti dalla data del sequestro giudiziario (5 novembre 1998) sino al trasferimento dell'azienda, perfezionatosi — il 24 luglio 2007 — con il verbale di offerta reale del residuo prezzo di acquisto; - che la l'eluso, pertanto, veniva convenuta in giudizio da essa D'Angella — osserva la controricorrente — non quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ma come acquirente della farmacia e, quindi, titolare Ric. 2020 n. 27068 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -5- di tutti i crediti e debiti aziendali, compresi gli utili della stessa non distribuiti; - che di tali utili l'allora attrice pretendeva il pagamento, in particolare, dal momento del sequestro giudiziario fino alla morte di [OSCURATO:PERSONA], quale erede dello stesso, nonché "iure proprio", per il periodo successivo, ovvero dal decesso dell'uomo fino al trasferimento della farmacia alla figlia [OSCURATO:PERSONA], e ciò in ragione della gestione comune della stessa autorizzata dal Sindaco del Comune di Stette; - che l'adito Tribunale materano — dopo avere inteso, inizialmente, la domanda come di scioglimento della comunione ereditaria (tanto da ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi) — qualificava la stessa come relativa ad un diritto di credito per gli utili della gestione aziendale, declinando la competenza territoriale in favore del Tribunale di Taranto; - che riassunta dall'attrice la causa innanzi a quest'ultimo, riproponendo le domande già indirizzate al giudice dichiaratosi incompetente (ivi compresa la richiesta di ordinanza ex art. 186 -ter cod. proc. civ., in relazione agli utili maturati "iure proprio"), il Tribunale tarantino — dopo aver istruito la causa anche con la testimonianza del custode giudiziario della farmacia e lo svolgimento di una cm — concedeva il richiesto provvedimento anticipatorio, per l'importo di € 167.683,61; - che dopo la tardiva costituzione in giudizio anche di [OSCURATO:PERSONA] (l'unico degli eredi rimasto contumace innanzi al Tribunale di Matera, allorché lo stesso aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio verso tutti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]), il quale aderiva alla domanda della D'Angella, chiedendo la liquidazione della Ric. 2020 n. 27068 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -6- propria quota di utili, tutte le parti rassegnavano le rispettive conclusioni; - che, nondimeno, il Tribunale di Taranto si pronunciava nel senso di dichiararsi incompetente, a norma dell'art. 22 cod. proc. civ., "per le domande relative all'eredità del de cuius", ovvero per quelle relative agli utili maturati fino al decesso di [OSCURATO:PERSONA] l'eluso, rigettando, invece, la domanda concernente gli utili maturati in epoca successiva; - che su gravame dell'attrice soccombente, la Corte tarantina riformava la decisione del primo giudice, anche in punto di declaratoria di incompetenza, accogliendo la domanda della D'Angella nei termini sopra meglio precisati; - che tanto premesso in fatto, la D'Angella ha chiesto che il ricorso della Peluso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; - che sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2021; - che entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile, ritenendo questo collegio di doversi discostare dalla proposta formulata dal consigliere relatore, nel senso, invece, della cassazione della sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ.; - che la stesura del ricorso, infatti, non è avvenuta nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. non recando lo stesso un'adeguata esposizione dei fatti di causa, una più completa Ric. 2020 n. 27068 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -7- comprensione dei quali — quantunque non del tutto esaustiva — è stata tratta solo dal controricorso e, in parte, dalla sentenza impugnata; - che, sul punto, va dato seguito a quanto affermato, a più riprese, da questa Corte, ovvero che la esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una narrazione idonea garantire al giudice di legittimità "di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01); - che, difatti, la prescrizione di tale requisito "risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato" (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01); - che di conseguenza, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito "de quo", occorre che il ricorso per cassazione rechi "l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266- Ric. 2020 n. 27068 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -8- 01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01); - che resta, infine, inteso che detto requisito "deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto" (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01); - che tale deficit espositivo, in particolare, non consente di ricostruire quale sia stato il dispositivo della sentenza del Tribunale di Taranto, né la motivazione della stessa, della quale è solo fotocopiata una pagina (inserita subito dopo la pagina 23 del ricorso), dalla quale non è possibile evincere quale sia stata la "ratio decidendz" della pronuncia; - che siffatta omissione, non permette, in particolare, di stabilire se la decisione adottata — a fronte di quello che parrebbe essere stato un cumulo soggettivo di domande — sia consistita soltanto nella declaratoria d'incompetenza, ovvero nel rigetto di talune domande, accompagnata dalla scelta di declinare la competenza in relazione alle domande qualificate, invece, come successorie; - che siffatta circostanza, quindi, impedendo di stabilire se quella resa in prime cure fosse una "sentenza esclusivamente sulla competenza", e dunque da "impugnare con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., e non con l'appello", impedisce di trarre — come invece ipotizzato nella proposta del consigliere relatore — l'ulteriore conseguenza per cui la Corte territoriale "avrebbe dovuto, pertanto, rilevare che l'appello era inammissibile e non scrutinabile nell'erronea supposizione che lo Ric. 2020 n. 27068 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -9- fosse" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2013, n. 377; si veda anche, più di recente, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2021, n. 20839); - che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA]Angella, le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di €, 4.500,00, oltre f, 200,00 per esborsi, nonché 15°/0 per spese generali più accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2020 n. 27068 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -10- Così deciso in Roma, all'e