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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49113/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 341-bis e 343 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze - accertate attraverso la escussione dei verbalizzanti e ricostruzione del contesto in cui le frasi erano state rivolte ai magistrati - che la Corte di appello ha correttamente valutato per sussumerle nelle fattispecie di reato contestate.

In particolare, la Corte di merito ha valorizzato il contesto e le parole pronunciate per escludere che le espressioni oltraggiose e minatorie utilizzate fossero volte ad una generica contestazione della decisione, piuttosto che ad offendere e minacciare le persone dei magistrati che avevano deliberato una decisione contraria alle aspettative degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dei loro congiunti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 341-bis e 343 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze - accertate attraverso la escussione dei verbalizzanti e ricostruzione del contesto in cui le frasi erano state rivolte ai magistrati - che la Corte di appello ha correttamente valutato per sussumerle nelle fattispecie di reato contestate. In particolare, la Corte di merito ha valorizzato il contesto e le parole pronunciate per escludere che le espressioni oltraggiose e minatorie utilizzate fossero volte ad una generica contestazione della decisione, piuttosto che ad offendere e minacciare le persone dei magistrati che avevano deliberato una decisione contraria alle aspettative degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dei loro congiunti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 49113/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris