CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 giugno 2021, nei procedimenti riuniti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformando le sentenze pronunciate dal Tribunale di Livorno, in data 28 settembre 2017, dal G.U.P. del Tribunale di Livorno, in data 27 luglio 2017, dal Tribunale di Livorno, in data 19 febbraio 2015 e dal Tribunale di Firenze, in data 26 gennaio 2015, confermava la condanna per una serie di truffe, nonché per i reati di sostituzione di persona e violenza privata, e dichiarava estinti per intervenuta prescrizione due episodi di truffa, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta in primo grado. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito (si vedano, in particolare, le pagine 11 e 12 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha evidenziato come la consumazione delle truffe da parte del prevenuto emergesse dalle querele sporte dalle persone offese, pienamente credibili, oltre che dalle risultanze delle ulteriori indagini effettuate, senza che il Semeria avesse offerto alcuna plausibile ricostruzione alternativa delle vicende); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del