CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 41554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Pescara udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Giulio ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto il sequestro preventivo dell'autovettura BMW tg.ta PB 3846 TX nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di ricettazione. Il predetto autoveicolo, originariamente immatricolato in Italia, veniva rubato in data 06/09/2017 in Roma e successivamente esportato definitivamente in Bulgaria. 2. Con istanza di revoca del sequestro preventivo avanzata in data 25 gennaio 2022, NEDELEV Iliyan, nella qualità di amministratore della società bulgara [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha sostenuto di aver regolarmente acquistato la vettura dal [OSCURATO:PERSONA] Simone in data 5 settembre 2017, lamentando la conseguente falsità della denuncia di furto sporta dal [OSCURATO:PERSONA] in data 6 settembre 2017. 3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, con provvedimento del 31 gennaio 2022, ha rigettato detta istanza di revoca di sequestro preventivo, segnalando che il sequestro era stato effettuato in presenza del fumus commissi delicti del reato di ricettazione, fattispecie in relazione alla quale erano ancora in corso le indagini preliminari. 4. Il NEDELEV ha proposto appello avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari lamentando il difetto di motivazione in ordine alle doglianze avanzate con l'istanza di dissequestro. 5. NEDELEV Iliyan, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale, in data 1 marzo 2022, il Tribunale del riesame ha respinto l'appello, lamentando, in un unico motivo di impugnazione ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 648 ter e quater 1, cod. pen. ed il difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale ha erroneamente ignorato che i documenti prodotti dalla difesa (copia della trascrizione al PRA del passaggio di proprietà del 5 settembre 2017, documentazione trasmessa dall'Ufficio provinciale ACI di Ancona in data 21 gennaio 2022) dimostrano la legittimità del trasferimento di proprietà in favore del NEDELEV. Il ricorrente non aveva, peraltro, l'onere di dimostrare la propria buona fede ma esclusivamente di comprovare la continuità delle trascrizioni in suo favore e la conseguente legittimità del contratto di noleggio della vettura in favore di [OSCURATO:PERSONA]; anche in soprattutto in considerazione dell'assenza di elementi logico-fattuali che colleghino il ricorrente all'uso illecito del veicolo. 6. La difesa ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, aggiungendo di esser stato nominato «con firma apposta sulla delega a margine della prima pagina dell'atto di dissequestro in atti» e che il ricorrente gli ha conferito il potere di rappresentanza in tutte le fasi del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Pescara. 2. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 2.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa, quindi, dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munita di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903-01). Il controllo di logicità deve, dunque «rimanere all'interno del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 2.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e mancanza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici a confermare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata in tema di sussistenza del fumus commissi delicti, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici del riesame rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali non perseguibili in questa sede. I giudici dell'appello hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, le censure proposte dal NEDELEV, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dal ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione del fumus commissi delicti posto a fondamento della decisione stessa. 3. Contrariamente a quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui il terzo, che affermi di esser proprietario di un bene sottoposto a vincolo ablativo, è tenuto a dimostrare, oltre alla titolarità del diritto reale, la sua buona fede (intesa come assenza di elementi che svelino la consapevolezza dell'attività illecita) e l'affidamento incolpevole, inteso come applicazione, in sede negoziale, di un livello di media diligenza imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo (vedi Sez. 5 n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271441 - 01, Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C. Rv. 270250 - 01). 4. Nell'ordinanza impugnata la verifica circa l'esclusione dei requisiti della buona fede e dell'affidamento incolpevole è stata compiuta con percorso motivazione adeguato e conforme alle risultanze procedimentali. Le doglianze mosse dal ricorrente sono state risolte dal giudice distrettuale sulla scorta di valutazioni di merito, adeguatamente e logicamente esaminate, che integrano come detto il dovere motivazionale e sono quindi incensurabili in questa sede. 4.1. In ordine alla titolarità del diritto di proprietà asseritamente vantato dal ricorrente, il Tribunale ha correttamente rimarcato l'assenza dei documenti necessari a dimostrare che il veicolo Mercedes in sequestro sia lecitamente entrato nella disponibilità del NEDELEV (contratto di compravendita della vettura, del documento di trasporto in Bulgaria, certificato di avvenuta immatricolazione in Bulgaria). Parimenti non è in atti il contratto di noleggio in favore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] cui ha fatto riferimento quest'ultimo per giustificare la detenzione della vettura in questione. I giudici dell'appello, peraltro, hanno evidenziato, con motivazione condivisibile e fondata su dati inconfutabili, di nutrire forti dubbi in ordine alla originalità dell'attestazione della trascrizione del passaggio di proprietà in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto detto documento è stato prodotto dal ricorrente in copia illeggibile e priva di attestazione di autenticità. 4.2. Altrettanto fondata, in quanto priva di illogicità manifeste, è l'affermazione dei giudici dell'appello secondo cui il ricorrente è venuto meno al suo onere di comprovare la propria estraneità alla commissione del reato e la sua buona fede nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale ha, in particolare, affermato, in modo logico e conforme alle risultanze investigative, che la ricostruzione del ricorrente secondo cui la società NEDELEV Auto avrebbe acquistato l'autovettura dal [OSCURATO:PERSONA], è, peraltro, smentita dalle dichiarazioni di quest'ultimo il quale ha negato di esser mai entrato in possesso del veicolo in sequestro, essendosi limitato a cedere i propri dati anagrafici a terzi, in cambio della dazione di 1.000,00 euro. 5. L'ordinanza impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali