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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 29694/2024

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o iscritto al n. 9648/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], LETTIERI Francesco, LETTIERI Laura, LETTIERI Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Gramsci 27 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura notaio G.B.

Dell’Armi di Treviso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 188112, racc. 31130, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5, in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso; pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente- Responsabilità da circolazione stradale – Sinistro provocato da veicolo nonidentificato –Prova testimoniale - Attendibilità per la cassazione della sentenza n. 64/2021 della CORTE d'APPELLO di Napoli pubblicata il 13.1.2021; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda avanzata da CAPONE Michelina, LETTIERI Francesco, LETTIERI Laura e LETTIERI Giovanni, in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora innanzi indicato come F.G.V.S.), al risarcimento dei danni a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre era alla guida della sua autovettura per fatto imputabile in via esclusiva al conducente di un motociclo rimasto ignoto.

2. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], LETTIERI Francesco, LETTIERI Laura e LETTIERI Giovanni era rigettato dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza pubblicata il 13.1.2021, sulla base dei seguenti rilievi: I – sulla premessa che in ipotesi di sinistro cagionato da autoveicolo rimasto ignoto grava sull’attore il relativo onere della prova, occorrendo dimostrare che, dopo la denuncia del sinistro e l’esaustiva esposizione dei fatti, integrante la diligenza dovuta, le indagini svolte dall’A.G. avevano avuto esito negativo, gli appellanti non si erano conformati al parametro indicato, poiché non avevano sporto denuncia/querela per i fatti di causa (il separato procedimento penale per il delitto di lesioni colpose era stato archiviato per mancanza di querela), nonostante la gravità delle conseguenze del sinistro e la piena consapevolezza, appena pochi giorni dopo il sinistro, della presenza sul luogo di un testimone oculare in grado di rendere utili informazioni; II - detta condotta era vieppiù ingiustificata per il fatto che gli attori lamentavano il modo superficiale con cui erano state condotte le indagini da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non spettando loro la valutazione circa la “vacuità degli indizi” offerti dalla teste Coen escussa a sei anni dai fatti; III- sebbene la vittima di un sinistro causato da veicolo rimasto ignoto non sia onerata, a pena di improponibilità della domanda, della presentazione di una denuncia o querela verso ignoti, ma questa è un indizio da valutare, “la presentazione di una denuncia penale senza l’indicazione di testi poi intimati nel giudizio di risarcimento, se non è di per sé motivo di rigetto della domanda, integra pur sempre una condotta liberamente valutabile dal giudice quale indice sintomatico della non attendibilità dei testimoni”; IV- doveva dubitarsi dell’attendibilità della teste indicata con l’atto di citazione in assenza di una sia pur generica denuncia/querela e senza che l’esistenza di una persona edotta dei fatti fosse stata menzionata nei due atti di messa in mora, peraltro contenenti una ricostruzione dei fatti diversa da quelle narrata in lite; V- era corretta la valutazione espressa dal primo giudice in termini di scarsa verosimiglianza del racconto fatto dalla teste, posto che l’eventuale manovra diversiva per evitare lo scontro con il motociclo avrebbe dovuto determinare l’impatto con la fiancata dell’autobus di linea e non il suo tamponamento come rilevato dalla P.M. sulla base dell’“ammaccatura frontale” della autovettura condotta dal Lettieri; VI- la valutazione di inattendibilità della teste fatta in primo grado era pienamente corroborata dal fatto che, sebbene amica di uno degli attori e consapevole della condizione in cui si trovava il conducente dell’autovettura, si fosse allontanata dal teatro del sinistro e solo dopo alcuni giorni si fosse posta in contatto telefonico con la famiglia della vittima, omettendo di presentarsi all’Autorità.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte di merito ricorrono CAPONE Michelina, LETTIERI Francesco, LETTIERI Laura, LETTIERI Giovanni, sulla base di tre motivi .

Risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..

Il P rocuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata “nullità della sentenza ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione degli artt. 115 e 116 c.p . c., 2697c.c., 2700 c.c., nonché degli artt. 283 e 287 D.Lgs. 209/2005 in relazione al rigetto della domanda per ritenuta inattendibilità del testimone”.

I ricorrenti si dolgono per la ritenuta inattendibilità della teste escussa in primo grado sul mero rilievo della mancata presentazione di una denuncia con l’indicazione della stessa.

Per contro, fermo restando che la presentazione di una denuncia/querela non è condizione di proponibilità della domanda ai sensi dell’art. 283 cod. assicurazioni, tale circostanza avrebbe escluso la sussunzione del caso nella predetta fattispecie, ma non aveva alcun carattere indiziante.

Parimenti in violazione degli indicati parametri normativi, ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata in modo illogico addebita agli appellanti la mancata presentazione di una denuncia, mentre questi ultimi, impegnati nell’assistenza al loro congiunto, non erano mai stati informati dell’apertura di un procedimento penale.

Secondo i ricorrenti, d el tutto incoerenti erano le considerazioni spese nella sentenza impugnata nel parag. 2.3 rispetto a quanto indicato nel parag. 2.2, al fine di ribadire il giudizio di inattendibilità della teste sulla base della indicazione della stessa solo in sede civile ma non in sede di denuncia/querela, mentre la diversa dinamica rappresentata in sede stragiudiziale era frutto di un mero refuso.

Del tutto illogiche ed in contrasto con i dati del rapporto della [OSCURATO:PERSONA], inoltre, erano le ulteriori valutazioni esposte in sentenza circa la tipologia del sinistro e sulle conseguenze che si sarebbero determinate sui mezzi se confermata la dinamica sostenuta dagli attori.

Del tutto inconferenti, da ultimo, erano le valutazioni espresse dalla Corte d’Appello sui rapporti con la famiglia della vittima e sulla implausibilità della sua condotta nella fase successiva al sinistro.

1.2. Il motivo è inammissibile in quanto teso ad una revisione del giudizio di fatto rimesso al giudice del merito.

Di un tanto si avvedono anche i ricorrenti quando nella premessa metodologica ai motivi di ricorso riferiscono che il rigetto della domanda poggia su valutazioni “fondate da una serie di indizi deponenti per la non attendibilità della testimonianza acquisita in prime cure … tuttavia la serie di indizi posti dal primo giudice a base del suo convincimento e confermati dalla Corte d’Appello si palesa manifestamente come una serie di meri pregiudizi …, la qualcosa giustifica il presente ricorso a codesta suprema Corte in quanto, pur se idealmente attinenti ad una quaestio facti, la loro manifesta illogicità, irragionevolezza, il contrasto irriducibile tra affermazioni contrastanti nonché ovviamente la evidente distorsione del dato normativo, si traducono in veri e propri profili di illegittimità e come tali sindacabili in questa sede”.

Sennonché, quand’anche esistenti, in via di mera ipotesi, le denunciate anomalie sul piano della motivazione, diversamente indicate nel secondo motivo, queste non permettono di veicolare attraverso il giudizio di diritto un giudizio di fatto afferente alla valutazione degli elementi di prova emersi nel corso del procedimento.

1.3. Come costantemente affermato da questa Corte, al cui indirizzo si intende dare continuità, “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (v.

Cass. 18 aprile 2016, n. 7623; 2 agosto 2019, n. 20865; 9 agosto 2019, n. 21239.

Già in precedenza, Cass. 30 marzo 2010, n. 7763).

Nel complesso le doglianze espresse in ordine alla valutazione di attendibilità della testimone si risolvono in una richiesta di revisione del giudizio di merito operato dalla Corte territoriale, da ritenere preclusa in questa sede posto che il motivo di ricorso non può tradursi "in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento..." del giudice di merito, "... tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione" (v.

Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148).

Tali aspetti del giudizio appartengono all'ambito della discrezionalità del giudice, in tutte le sue declinazioni (ammissione, attendibilità, concludenza), insindacabili da parte del giudice di legittimità, quando, come nel caso di specie, la decisione del giudice sia sorretta da una motivazione capace di identificare il procedimento logico-giuridico ad essa sotteso e di dare contezza di tutto il materiale probatorio sottoposto al suo esame (v.

Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; 13 gennaio 2020, n. 331; 8 agosto 2019, n. 21187; 18 maggio 2019, n. 13495; 27 luglio 2017, n. 18665; 22 novembre 2012, n. 20575).

Ad ogni modo, la valutazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine all’attendibilità dell’unica teste sentita nel corso del giudizionon è contestata mediante la prospettazione di un errore di diritto, ma sul rilievo della contraddittorietà delle argomentazioni svolte in ordine alla mancata presentazione di una denuncia a seguito del sinistro.

Valutazione, quest’ultima, preclusa in questa sede.

Peraltro, deve essere aggiunto che, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (v.

Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867).

In questa prospettiva, il motivo di ricorso non fornisce alcuna indicazione pertinente.

2. Con il secondo motivo è denunciata “nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in essa contenuta in relazione alla mancata presentazione della denuncia querela”.

I ricorrenti lamentano il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza laddove posti a confronto i paragrafi 2.1 e 2.3, per aver sostenuto la Corte d’appello da un lato che la proposizione di una denuncia non è prevista a pena di improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 283 cod. assicurazioni, mentre nel parag. 2.1 aveva valorizzato in senso sfavorevole per gli appellanti proprio tale circostanza, dall’altro che la presentazione di una denuncia senza indicazione di alcun teste, poi intimato in sede civile (e così anche la sua mancata indicazione in sede di atti di messa in mora), era condotta apprezzabile come indice sintomatico della inattendibilità di quest’ultimo. 2.1.Per quanto strettamente connesso al primo motivo in funzione del rilievo assunto dalla ritenuta inattendibilità della teste sentita in primo grado, il motivo in esame è infondato.

Infatti, “La riformulazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione»” (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090).

La C orte d’appello nei paragrafi 2.1 e 2.3 ha ampiamente e logicamente esposto il percorso argomentativo fatto sulla base del confronto tra la diligenza richiesta alla vittima di un sinistro provocato dal conducente di un veicolo rimasto sconosciuto e la condotta in concreto osservata dagli appellanti in epoca successiva al sinistro, evidenziando le anomalie tra l’agire in concreto ed il quadro narrativo riportato nell’atto introduttivo del giudizio, da un lato, ed il valore indiziario attribuibile alla mancata presentazione della denuncia, pur non potendo considerarsi quest’ultima quale condizione di proponibilità, dall’altro.

Per poi concludere, s ulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass. 18 giugno 2012, n. 9939), che “la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”.

Non è rilevante, come sostenuto dai ricorrenti, che nessuna denuncia in sede penale sarebbe stata presentata, quanto piuttosto che solo in sede civile sia stata resa l’indicazione di un testimone, la cui attendibilità è stata valutata in sede di merito, unitamente al coacervo degli ulteriori elementi, ed in questa non riesaminabile, spettando unicamente al giudice del merito il governo del materiale probatorio.

Conclusivamente la sentenza impugnata è motivata e la motivazione non è inficiata dalle anomalie motivazionali lamentate dai ricorrenti.

3. Con il terzo motivo è (nuovamente) denunciata la “nullità della sentenza ex art. 360 n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente/irrimediabilmente contraddittoria”.

I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha omesso totalmente di “valutare ogni singola considerazione compiutamente espressa nell’atto introduttivo e nella comparsa conclusionale del precedente grado di giudizio ad opera della parte appellante … il giudice di appello ha ignorato i punti come riassunti dagli allora appellanti e secondo i quali le motivazioni poste dal giudice di prime cure risultano palesemente fallaci; anzi, nel confermare il contenuto, non ha minimamente spiegato le ragioni in base alle quali ritenere non provate le allegazioni di parte attrice”.

In particolare, la Corte avrebbe omesso di valutare : il “referto” della P.M. secondo cui si trattò di un tamponamento e non di urto laterale, peraltro apoditticamente sostenuto in sentenza; l’esito della C.T.U., che aveva ritenute compatibili le lesioni della vittima con la dinamica del sinistro; il certificato della Procura della Repubblica di S. Maria C.V., attestante che la teste [OSCURATO:PERSONA] non ha mai subito iscrizioni nel registro degli indagati (v. ricorso p. 36).

3.1. Il motivo è infondato, anche a prescindere dall’assenza di specificità, come reso evidente dal generico richiamo ad ogni singola “considerazione compiutamente espressa nell’atto introduttivo e nella comparsa conclusionale”.

L’apparenza della motivazione è equiparabile alla sua assenza, “perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e quindi le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da esse al risultato enunciato, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (v.

Cass. 9 settembre 2019, n. 22507).

L’apparenza della motivazione ricorre anche quando il giudice di merito, pur indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ne omette qualsiasi approfondita disamina logica e giuridica, rendendo ugualmente impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (v.

Cass., sez. un., 17 dicembre 2021, n. 40453).

Nella specie la motivazione c’è e non è meramente apparente né risulta intrinsecamente contraddittoria.

Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto(Cass. 29 dicembre 2020, n. 29730) .

Richiamato quanto detto in esordio del paragrafo

2.1. sui limiti del sindacato sulla motivazione della sentenza,e pr e cisato, altresì , che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)e che, pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso – come nella specie - in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415), va evidenziato chei ricorrenti, nel richiamare l’esito degli accertamenti fatti dalla [OSCURATO:PERSONA] e della C.T.U. medico - legale , da un lato, e nel rimettere in discussione il giudizio di non attendibilità della testimone sentita in primo grado (peraltro già denunciato con il primo motivo), dall’altro, mirano , in sostanza, apertamente ad una revisione del giudizio di merito operato dalla C orte territoriale, con conseguente inammissibilità della censura, sotto tale profilo(Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476) .

4. Il ricorso proposto, pertanto, deve essere rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o iscritto al n. 9648/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], LETTIERI Francesco, LETTIERI Laura, LETTIERI Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Gramsci 27 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura notaio G.B. Dell’Armi di Treviso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 188112, racc. 31130, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5, in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso; pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente- Responsabilità da circolazione stradale – Sinistro provocato da veicolo nonidentificato –Prova testimoniale - Attendibilità per la cassazione della sentenza n. 64/2021 della CORTE d'APPELLO di Napoli pubblicata il 13.1.2021; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda avanzata da CAPONE Michelina, LETTIERI Francesco, LETTIERI Laura e LETTIERI Giovanni, in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora innanzi indicato come F.G.V.S.), al risarcimento dei danni a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre era alla guida della sua autovettura per fatto imputabile in via esclusiva al conducente di un motociclo rimasto ignoto. 2. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], LETTIERI Francesco, LETTIERI Laura e LETTIERI Giovanni era rigettato dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza pubblicata il 13.1.2021, sulla base dei seguenti rilievi: I – sulla premessa che in ipotesi di sinistro cagionato da autoveicolo rimasto ignoto grava sull’attore il relativo onere della prova, occorrendo dimostrare che, dopo la denuncia del sinistro e l’esaustiva esposizione dei fatti, integrante la diligenza dovuta, le indagini svolte dall’A.G. avevano avuto esito negativo, gli appellanti non si erano conformati al parametro indicato, poiché non avevano sporto denuncia/querela per i fatti di causa (il separato procedimento penale per il delitto di lesioni colpose era stato archiviato per mancanza di querela), nonostante la gravità delle conseguenze del sinistro e la piena consapevolezza, appena pochi giorni dopo il sinistro, della presenza sul luogo di un testimone oculare in grado di rendere utili informazioni; II - detta condotta era vieppiù ingiustificata per il fatto che gli attori lamentavano il modo superficiale con cui erano state condotte le indagini da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non spettando loro la valutazione circa la “vacuità degli indizi” offerti dalla teste Coen escussa a sei anni dai fatti; III- sebbene la vittima di un sinistro causato da veicolo rimasto ignoto non sia onerata, a pena di improponibilità della domanda, della presentazione di una denuncia o querela verso ignoti, ma questa è un indizio da valutare, “la presentazione di una denuncia penale senza l’indicazione di testi poi intimati nel giudizio di risarcimento, se non è di per sé motivo di rigetto della domanda, integra pur sempre una condotta liberamente valutabile dal giudice quale indice sintomatico della non attendibilità dei testimoni”; IV- doveva dubitarsi dell’attendibilità della teste indicata con l’atto di citazione in assenza di una sia pur generica denuncia/querela e senza che l’esistenza di una persona edotta dei fatti fosse stata menzionata nei due atti di messa in mora, peraltro contenenti una ricostruzione dei fatti diversa da quelle narrata in lite; V- era corretta la valutazione espressa dal primo giudice in termini di scarsa verosimiglianza del racconto fatto dalla teste, posto che l’eventuale manovra diversiva per evitare lo scontro con il motociclo avrebbe dovuto determinare l’impatto con la fiancata dell’autobus di linea e non il suo tamponamento come rilevato dalla P.M. sulla base dell’“ammaccatura frontale” della autovettura condotta dal Lettieri; VI- la valutazione di inattendibilità della teste fatta in primo grado era pienamente corroborata dal fatto che, sebbene amica di uno degli attori e consapevole della condizione in cui si trovava il conducente dell’autovettura, si fosse allontanata dal teatro del sinistro e solo dopo alcuni giorni si fosse posta in contatto telefonico con la famiglia della vittima, omettendo di presentarsi all’Autorità. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte di merito ricorrono CAPONE Michelina, LETTIERI Francesco, LETTIERI Laura, LETTIERI Giovanni, sulla base di tre motivi . Risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il P rocuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata “nullità della sentenza ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione degli artt. 115 e 116 c.p . c., 2697c.c., 2700 c.c., nonché degli artt. 283 e 287 D.Lgs. 209/2005 in relazione al rigetto della domanda per ritenuta inattendibilità del testimone”. I ricorrenti si dolgono per la ritenuta inattendibilità della teste escussa in primo grado sul mero rilievo della mancata presentazione di una denuncia con l’indicazione della stessa. Per contro, fermo restando che la presentazione di una denuncia/querela non è condizione di proponibilità della domanda ai sensi dell’art. 283 cod. assicurazioni, tale circostanza avrebbe escluso la sussunzione del caso nella predetta fattispecie, ma non aveva alcun carattere indiziante. Parimenti in violazione degli indicati parametri normativi, ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata in modo illogico addebita agli appellanti la mancata presentazione di una denuncia, mentre questi ultimi, impegnati nell’assistenza al loro congiunto, non erano mai stati informati dell’apertura di un procedimento penale. Secondo i ricorrenti, d el tutto incoerenti erano le considerazioni spese nella sentenza impugnata nel parag. 2.3 rispetto a quanto indicato nel parag. 2.2, al fine di ribadire il giudizio di inattendibilità della teste sulla base della indicazione della stessa solo in sede civile ma non in sede di denuncia/querela, mentre la diversa dinamica rappresentata in sede stragiudiziale era frutto di un mero refuso. Del tutto illogiche ed in contrasto con i dati del rapporto della [OSCURATO:PERSONA], inoltre, erano le ulteriori valutazioni esposte in sentenza circa la tipologia del sinistro e sulle conseguenze che si sarebbero determinate sui mezzi se confermata la dinamica sostenuta dagli attori. Del tutto inconferenti, da ultimo, erano le valutazioni espresse dalla Corte d’Appello sui rapporti con la famiglia della vittima e sulla implausibilità della sua condotta nella fase successiva al sinistro. 1.2. Il motivo è inammissibile in quanto teso ad una revisione del giudizio di fatto rimesso al giudice del merito. Di un tanto si avvedono anche i ricorrenti quando nella premessa metodologica ai motivi di ricorso riferiscono che il rigetto della domanda poggia su valutazioni “fondate da una serie di indizi deponenti per la non attendibilità della testimonianza acquisita in prime cure … tuttavia la serie di indizi posti dal primo giudice a base del suo convincimento e confermati dalla Corte d’Appello si palesa manifestamente come una serie di meri pregiudizi …, la qualcosa giustifica il presente ricorso a codesta suprema Corte in quanto, pur se idealmente attinenti ad una quaestio facti, la loro manifesta illogicità, irragionevolezza, il contrasto irriducibile tra affermazioni contrastanti nonché ovviamente la evidente distorsione del dato normativo, si traducono in veri e propri profili di illegittimità e come tali sindacabili in questa sede”. Sennonché, quand’anche esistenti, in via di mera ipotesi, le denunciate anomalie sul piano della motivazione, diversamente indicate nel secondo motivo, queste non permettono di veicolare attraverso il giudizio di diritto un giudizio di fatto afferente alla valutazione degli elementi di prova emersi nel corso del procedimento. 1.3. Come costantemente affermato da questa Corte, al cui indirizzo si intende dare continuità, “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (v. Cass. 18 aprile 2016, n. 7623; 2 agosto 2019, n. 20865; 9 agosto 2019, n. 21239. Già in precedenza, Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Nel complesso le doglianze espresse in ordine alla valutazione di attendibilità della testimone si risolvono in una richiesta di revisione del giudizio di merito operato dalla Corte territoriale, da ritenere preclusa in questa sede posto che il motivo di ricorso non può tradursi "in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento..." del giudice di merito, "... tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione" (v. Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148). Tali aspetti del giudizio appartengono all'ambito della discrezionalità del giudice, in tutte le sue declinazioni (ammissione, attendibilità, concludenza), insindacabili da parte del giudice di legittimità, quando, come nel caso di specie, la decisione del giudice sia sorretta da una motivazione capace di identificare il procedimento logico-giuridico ad essa sotteso e di dare contezza di tutto il materiale probatorio sottoposto al suo esame (v. Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; 13 gennaio 2020, n. 331; 8 agosto 2019, n. 21187; 18 maggio 2019, n. 13495; 27 luglio 2017, n. 18665; 22 novembre 2012, n. 20575). Ad ogni modo, la valutazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine all’attendibilità dell’unica teste sentita nel corso del giudizionon è contestata mediante la prospettazione di un errore di diritto, ma sul rilievo della contraddittorietà delle argomentazioni svolte in ordine alla mancata presentazione di una denuncia a seguito del sinistro. Valutazione, quest’ultima, preclusa in questa sede. Peraltro, deve essere aggiunto che, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867). In questa prospettiva, il motivo di ricorso non fornisce alcuna indicazione pertinente. 2. Con il secondo motivo è denunciata “nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in essa contenuta in relazione alla mancata presentazione della denuncia querela”. I ricorrenti lamentano il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza laddove posti a confronto i paragrafi 2.1 e 2.3, per aver sostenuto la Corte d’appello da un lato che la proposizione di una denuncia non è prevista a pena di improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 283 cod. assicurazioni, mentre nel parag. 2.1 aveva valorizzato in senso sfavorevole per gli appellanti proprio tale circostanza, dall’altro che la presentazione di una denuncia senza indicazione di alcun teste, poi intimato in sede civile (e così anche la sua mancata indicazione in sede di atti di messa in mora), era condotta apprezzabile come indice sintomatico della inattendibilità di quest’ultimo. 2.1.Per quanto strettamente connesso al primo motivo in funzione del rilievo assunto dalla ritenuta inattendibilità della teste sentita in primo grado, il motivo in esame è infondato. Infatti, “La riformulazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione»” (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090). La C orte d’appello nei paragrafi 2.1 e 2.3 ha ampiamente e logicamente esposto il percorso argomentativo fatto sulla base del confronto tra la diligenza richiesta alla vittima di un sinistro provocato dal conducente di un veicolo rimasto sconosciuto e la condotta in concreto osservata dagli appellanti in epoca successiva al sinistro, evidenziando le anomalie tra l’agire in concreto ed il quadro narrativo riportato nell’atto introduttivo del giudizio, da un lato, ed il valore indiziario attribuibile alla mancata presentazione della denuncia, pur non potendo considerarsi quest’ultima quale condizione di proponibilità, dall’altro. Per poi concludere, s ulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939), che “la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”. Non è rilevante, come sostenuto dai ricorrenti, che nessuna denuncia in sede penale sarebbe stata presentata, quanto piuttosto che solo in sede civile sia stata resa l’indicazione di un testimone, la cui attendibilità è stata valutata in sede di merito, unitamente al coacervo degli ulteriori elementi, ed in questa non riesaminabile, spettando unicamente al giudice del merito il governo del materiale probatorio. Conclusivamente la sentenza impugnata è motivata e la motivazione non è inficiata dalle anomalie motivazionali lamentate dai ricorrenti. 3. Con il terzo motivo è (nuovamente) denunciata la “nullità della sentenza ex art. 360 n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente/irrimediabilmente contraddittoria”. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha omesso totalmente di “valutare ogni singola considerazione compiutamente espressa nell’atto introduttivo e nella comparsa conclusionale del precedente grado di giudizio ad opera della parte appellante … il giudice di appello ha ignorato i punti come riassunti dagli allora appellanti e secondo i quali le motivazioni poste dal giudice di prime cure risultano palesemente fallaci; anzi, nel confermare il contenuto, non ha minimamente spiegato le ragioni in base alle quali ritenere non provate le allegazioni di parte attrice”. In particolare, la Corte avrebbe omesso di valutare : il “referto” della P.M. secondo cui si trattò di un tamponamento e non di urto laterale, peraltro apoditticamente sostenuto in sentenza; l’esito della C.T.U., che aveva ritenute compatibili le lesioni della vittima con la dinamica del sinistro; il certificato della Procura della Repubblica di S. Maria C.V., attestante che la teste [OSCURATO:PERSONA] non ha mai subito iscrizioni nel registro degli indagati (v. ricorso p. 36). 3.1. Il motivo è infondato, anche a prescindere dall’assenza di specificità, come reso evidente dal generico richiamo ad ogni singola “considerazione compiutamente espressa nell’atto introduttivo e nella comparsa conclusionale”. L’apparenza della motivazione è equiparabile alla sua assenza, “perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e quindi le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da esse al risultato enunciato, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (v. Cass. 9 settembre 2019, n. 22507). L’apparenza della motivazione ricorre anche quando il giudice di merito, pur indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ne omette qualsiasi approfondita disamina logica e giuridica, rendendo ugualmente impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (v. Cass., sez. un., 17 dicembre 2021, n. 40453). Nella specie la motivazione c’è e non è meramente apparente né risulta intrinsecamente contraddittoria. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto(Cass. 29 dicembre 2020, n. 29730) . Richiamato quanto detto in esordio del paragrafo 2.1. sui limiti del sindacato sulla motivazione della sentenza,e pr e cisato, altresì , che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)e che, pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso – come nella specie - in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415), va evidenziato chei ricorrenti, nel richiamare l’esito degli accertamenti fatti dalla [OSCURATO:PERSONA] e della C.T.U. medico - legale , da un lato, e nel rimettere in discussione il giudizio di non attendibilità della testimone sentita in primo grado (peraltro già denunciato con il primo motivo), dall’altro, mirano , in sostanza, apertamente ad una revisione del giudizio di merito operato dalla C orte territoriale, con conseguente inammissibilità della censura, sotto tale profilo(Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476) . 4. Il ricorso proposto, pertanto, deve essere rigettato. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 29694/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris