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CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 gennaio 2026

Cassazione n. 01690/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl [OSCURATO:PERSONA], delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8203/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 518/2022 emessa dalla Corte di appello di Venezia.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Numero registro generale 8203/2023 Numero sezionale 105/2026 Numero di raccolta generale 1690/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026 dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8203/2023 Numero sezionale 105/2026 Numero di raccolta generale 1690/2026 Data pubblicazione 26/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl [OSCURATO:PERSONA], delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8203/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 518/2022 emessa dalla Corte di appello di Venezia. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 8203/2023 Numero sezionale 105/2026 Numero di raccolta generale 1690/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026 dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8203/2023 Numero sezionale 105/2026 Numero di raccolta generale 1690/2026 Data pubblicazione 26/01/2026
Decreto Cassazione n. 01690/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris