CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie proces- suali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01). 8. Il giudice d'appello ha mancato di riunire le cause avanti a lui pro- poste, originate dal medesimo sostanziale accertamento relativo allo stesso periodo di imposta nei confronti della società di persone e del socio. Inoltre, benché l'istruzione e la decisione separata delle cause abbiano generato sentenze adottate contemporaneamente da parte del medesimo organo giudiziario nella medesima composizione, non- dimeno le sentenze non sono sorrette da un'identica ratio decidendi, dal momento che la sentenza resa nei confronti del socio motiva l'esi- sto dell'appello ritenendo esistente la presunta definitivà dell'atto im- positivo reso nei confronti della società. 9. Inoltre, su di un piano soggettivo, il litisconsorzio necessario non è integro e ciò decisivo. Infatti il n. 4 dell'art. 2272 cod. civ. dettato in materia di società semplici, prevede che la società si scioglie «quan- do viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita». Per le s.a.s. l'art. 2323 cod. civ., dopo avere richiamato l'art. 2308 cod. civ., precisa espressamente che la società si scioglie quando ri- mangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, se nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Dunque la s.a.s. non può avere un unico socio e pertanto il contrad- dittorio andava integrato sin dal primo grado nei confronti di tutti i soci, non essendo sufficiente la presenza del solo [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, la stessa sentenza della CTR riporta che c'è un altro socio noto, il coniuge. 10. Con il primo motivo di ricorso RGN 930/14 - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -, l'Agenzia deduce la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR adottato una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado che meramente si limita all'indicazione della fonte di riferimento, senza svolgere la necessaria attività di ac- quisizione della conoscenza e sua descrizione ai fini della decisione, con conseguente nullità della sentenza impugnata. Con il secondo motivo di ricorso RGN 930/14 - ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente deduce l'omessa motivazione in relazione a fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la CTR preso posizione sul motivo di appello con il quale l'Agenzia censurava la sentenza di primo grado per insufficiente moti- vazione sul valore della documentazione prodotta in giudizio dai con- tribuenti e utilizzata per il riconoscimento di costi in deduzione. Con il terzo motivo del ricorso RGN 930/14 - in rapporto all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - si censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rap- presentato dall'esistenza di maggiori costi non dichiarati da parte del- la società, nonché dall'indicazione in dichiarazione di costi non docu- mentati. Con la quarta censura del ricorso RGN 930/14 - agli effetti dell'all'art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2710, 2719 cod. civ., 39 comma 1 lett. d) e 41 bis del d.P.R. n.600 del 1973, 5-bis e 25 del d.lgs. n.446 del 1997, 109 comma 4 lett. b) del d.P.R. n.917 del 1986 per error in fu- dicando commesso dal giudice d'appello. 11. Con il secondo motivo del ricorso RGN 958/14 - in relazione al- l'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la viola- zione dell'art.295 cod. proc. civ. per non aver la CTR sospeso il ricor- so proposto dal socio in attesa della decisione del giudizio nei con- fronti della società. Con il terzo motivo del ricorso RGN 958/14 - in rapporto all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR adottato una motivazione apparente. Il quarto motivo del ricorso RGN 958/14 - in relazione all'art.360 pri- mo comma n.5 cod. proc. civ. - lamenta comunque l'omessa motiva- zione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, mo- tivo articolato in subordine al precedente. Il quinto motivo del ricorso RGN 958/14 formulato dall'Agenzia - ai fini dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - prospetta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio oggetto di di- scussione tra le parti, con riferimento all'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati dalla società. 12. Tutti i motivi summenzionati restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo del ricorso RGN 958/14 che determina la nullità del giudizio sin dal primo grado. Le sentenze impugnate devono così es- sere cassata con rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: riunisce al ricorso RGN 930/14 il ricorso RGN 958/14; accoglie il primo motivo del ricorso RGN 958/14, assorbiti i restanti motivi dei due ricorsi e, dichiarata la nullità dei giudizi, cassa le sen- tenze impugnate, con rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composi- zione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazion