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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 30049/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 07/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto convertirsi il ricorso in richiesta di rescissione del giudicato [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in data 7 ottobre 2023, ha proposto al GIP presso il Tribunale di Torino istanza di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen, deducendo : 1) di essere in espiazione del provvedimento di cumulo emesso il 21 settembre 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino; 2) di aver appreso di aver riportato condanna passata in giudicato per il reato di cui all'art. 73, V, comma DPR 309/1990, commesso il 30 settembre 2017, in forza della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 1/10/2019; 3) di non aver mai avuto effettiva conoscenza del provvedimento, essendo stato, all'epoca del processo, ristretto nel carcere di Ivrea per altra causa.

Chiedeva quindi di essere rimesso in termini per impugnare la citata sentenza della Corte d'appello di Torino.

2. Il GIP presso il Tribunale di Torino ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione quale giudice competente sulla impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta, dall'esame della sentenza della Corte d'appello di Torino allegata all'istanza, che il ricorrente è stato giudicato in assenza.

Orbene, nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve trovare applicazione l'istituto della rescissione del giudicato introdotto dall'art. 11 comma 5 della stessa legge, mentre la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione, dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della indicata legge che ha introdotto il processo in assenza (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01, e, più di recente, Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01).

Ciò in considerazione del fatto che la nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., ora sostituito dall'art. 629-bis cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione.

Nel caso di specie, dunque, poiché l'imputato era stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., non vi è dubbio che l'unico rimedio disponibile al fine di far valere la mancata conoscenza del processo fosse quello della rescissione del giudicato e non quello di cui all'art. 175 cod. proc. pen. 3.

Tanto premesso, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01, Sez. 6, n. 20949 del 20/04/2022, Grafian; Sez. 1, n. 38961 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 28346 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Abrashi).

E' stata invero esclusa la natura impugnatoria dell'istanza di restituzione nel termine (Sez U, n 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726-01), laddove si è qualificata la rescissione del giudicato quale mezzo di impugnazione straordinario (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01, nel medesimo senso Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 aprile 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 07/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto convertirsi il ricorso in richiesta di rescissione del giudicato [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in data 7 ottobre 2023, ha proposto al GIP presso il Tribunale di Torino istanza di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen, deducendo : 1) di essere in espiazione del provvedimento di cumulo emesso il 21 settembre 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino; 2) di aver appreso di aver riportato condanna passata in giudicato per il reato di cui all'art. 73, V, comma DPR 309/1990, commesso il 30 settembre 2017, in forza della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 1/10/2019; 3) di non aver mai avuto effettiva conoscenza del provvedimento, essendo stato, all'epoca del processo, ristretto nel carcere di Ivrea per altra causa. Chiedeva quindi di essere rimesso in termini per impugnare la citata sentenza della Corte d'appello di Torino. 2. Il GIP presso il Tribunale di Torino ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione quale giudice competente sulla impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta, dall'esame della sentenza della Corte d'appello di Torino allegata all'istanza, che il ricorrente è stato giudicato in assenza. Orbene, nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve trovare applicazione l'istituto della rescissione del giudicato introdotto dall'art. 11 comma 5 della stessa legge, mentre la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione, dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della indicata legge che ha introdotto il processo in assenza (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01, e, più di recente, Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01). Ciò in considerazione del fatto che la nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., ora sostituito dall'art. 629-bis cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione. Nel caso di specie, dunque, poiché l'imputato era stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., non vi è dubbio che l'unico rimedio disponibile al fine di far valere la mancata conoscenza del processo fosse quello della rescissione del giudicato e non quello di cui all'art. 175 cod. proc. pen. 3. Tanto premesso, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01, Sez. 6, n. 20949 del 20/04/2022, Grafian; Sez. 1, n. 38961 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 28346 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Abrashi). E' stata invero esclusa la natura impugnatoria dell'istanza di restituzione nel termine (Sez U, n 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726-01), laddove si è qualificata la rescissione del giudicato quale mezzo di impugnazione straordinario (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01, nel medesimo senso Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 aprile 2024
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