CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36704/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di • Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 640, 476, 482, 61, nn. 2) e 7), 99, comma 4, cod. pen.; • Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen. - è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 131-bis cod. pen. non presentando il pregiudizio patrimoniale cagionato i tratti della particolare tenuità; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8