CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11128-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1632/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato la pronuncia della CTP di Ferrara, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di qualificazione "bene merce"; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che, ai fini della tempestività del ricorso, occorre ricordare la sospensione legale dei termini disposta dal 9 maro 2020 allo 11 maggio 2020; che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si propone censura ex art. art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; art. 132 n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, riducendosi l'apparato argomentativo ad un insieme di affermazioni inconciliabili fra loro; che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018); Ric. 2020 n. 11128 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- che, nella fattispecie, la CTR ha posto in comparazione i diversi apporti probatori forniti dalle parti, ricavandone argomentatamente il proprio convincimento; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., per non aver il giudice posto in comparazione le contrapposte valutazioni estimative -pubblica e privata- sui beni devoluti ai soci in seguito allo scioglimento del sodalizio; che è appena il caso di rammentare come il vizio di violazione di legge consista in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile Ric. 2020 n. 11128 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662); che, nel caso in esame, la CTR ha individuato nel carattere empirico, da una parte, e nella mancanza della considerazione delle servitù, per l'altro, i limiti delle due perizie, applicando poi simulazioni di calcolo per entrambe, giungendo a riconoscerne la sostanziale parità (cfr. sentenza impugnata pag. 5, penultimo ed ultimo capoverso, nonché pag. 6); che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva della contribuente; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La