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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 09772/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che la sentenza in epigrafe ha riformato, solo in punto di pena, quella di primo grado, riducendo la sanzione ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato continuato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto in forza del decreto n. 45/2019 del Tribunale di Roma, in quanto non ottemperava - in più occasioni- al precetto di non rincasare più tardi delle ore 21.00 e di non uscire prima delle ore 7.00 senza comprovata necessità; Ritenuto, altresì, che la Corte di appello di Roma ha osservato - quanto alli episodio violativo del 14 gennaio 2021 - che questo, al pari degli altri, risultava pienamente riscontrato dalle annotazioni di polizia in ordine agli interventi eseguiti presso l'abitazione dell'imputato (v. p. 2 del provvedimento impugnato); Considerato che il ricorso, con cui viene censurata la motivazione della sentenza nelle parti in cui non avrebbe valutato, con riguardo all'episodio sopra citato, che gli operanti non avevano fatto accesso all'abitazione di Muca, ma si erano limitati a fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni della madre convivente e che, dunque, sussisterebbe, relativamente a tale singolo accadimento, un vulnus probatorio, risulta inammissibile perché, con deduzioni generiche e assertive, è volto a provocare un non consentito esame delle fonti probatorie - estraneo al sindacato di legittimità - alternativo a quello condotto dal giudice di appello con la suindicata motivazione, che appare esaustiva, logica e saldamente ancorata alle risultanze processuali; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che la sentenza in epigrafe ha riformato, solo in punto di pena, quella di primo grado, riducendo la sanzione ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato continuato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto in forza del decreto n. 45/2019 del Tribunale di Roma, in quanto non ottemperava - in più occasioni- al precetto di non rincasare più tardi delle ore 21.00 e di non uscire prima delle ore 7.00 senza comprovata necessità; Ritenuto, altresì, che la Corte di appello di Roma ha osservato - quanto alli episodio violativo del 14 gennaio 2021 - che questo, al pari degli altri, risultava pienamente riscontrato dalle annotazioni di polizia in ordine agli interventi eseguiti presso l'abitazione dell'imputato (v. p. 2 del provvedimento impugnato); Considerato che il ricorso, con cui viene censurata la motivazione della sentenza nelle parti in cui non avrebbe valutato, con riguardo all'episodio sopra citato, che gli operanti non avevano fatto accesso all'abitazione di Muca, ma si erano limitati a fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni della madre convivente e che, dunque, sussisterebbe, relativamente a tale singolo accadimento, un vulnus probatorio, risulta inammissibile perché, con deduzioni generiche e assertive, è volto a provocare un non consentito esame delle fonti probatorie - estraneo al sindacato di legittimità - alternativo a quello condotto dal giudice di appello con la suindicata motivazione, che appare esaustiva, logica e saldamente ancorata alle risultanze processuali; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 febbraio
Decreto Cassazione n. 09772/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris