CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 agosto 2017
Cassazione n. 18938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sulricorso 21220/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio del difensore in Roma, via Crescenzio n.2; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.417/8/2017 della COMM.TRIB.REG. delLazio, depositata il 9/2/2017 e non notificata; Uditala relazione della causa svolta in data 24/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con sentenza n.417/8/2017depositata il 9/2/2017 rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], oggi an- cheIN [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Com- missionetributaria provinciale di Roma n. 188/56/2007 la quale aveva riunitoe rigettato i ricorsi introduttivi proposti dalla contribuente av- versodue avvisi di accertamento per II.DD., IVA e accessori relativi aglianni di imposta 1999 e 2000. 2.Con gli atti impositivi, a seguito di verifica fiscale nei confronti della societàe redazione di p.v.c., venivano rettificate le dichiarazioni Unico 2000e 2001 per i suddetti periodi di imposta a seguito del disconosci- mentodi costi e del recupero a tas sazione di parte di corrispettivi con- trattualiper servizi resi. 3.Contro la sentenza d’appello la contribuente ricorre per cassazione percinque motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. Da ultimo la società deposita memoria con istanza per la decla ratoria dell’estin- zionedel processo per cessazione della materia del contendere. Consideratoche: 4.Va dato atto del contenuto della memoria illustrativa, depositata da partecontroricorrente in data 9.2.2023, in cui si chiede la declaratoria diestinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Lacontribuente rende noto di aver provveduto alla definizione agevo- lata in relazione alla cartella di pagamento notificata in data 11.10.2017recante le iscrizioni a ruolo originate dai due avvi si di ac- certamento oggetto del presente processo, allegando il pagamento estintivodel dovuto. 5. Ritenuto opportuno che l’Agenzia ricorrente prenda posizione sul fattonuovo sopravvenuto, al fine di verificare la corrispondenza tra i datidegli atti impos itivi con il portato della cartella suddetta, e l’effet- tivoperfezionamento della definizione agevolata della lite, P.Q.M. la Corte: rinvia a nuovo ruolo per permettere all’Agenzia di prendere posizioneentro 60 giorni sul contenuto dell