CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata !a Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Risa nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato sub B) dell'imputazione perché estinto per prescrizione e riqualificato il fatto di cui al capo C) in minaccia semplice, ha rideterminato la pena al predetto inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice che lo aveva altresì condannato in ordine al reato di lesione aggravata dall'uso di un manganello. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo sei motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione degli articoli 157, comma 8 bis, del codice di rito e quindi la nullità della notifica del decreto di citazione in grado di appello. In data 10 Febbraio 2021 il difensore riceveva notifica in proprio del decreto di citazione in grado di appello e immediatamente dopo riceveva notifica del medesimo atto ai sensi dell'articolo 157, comma 8 bis, del codice di rito. A seguito di tale ultima notifica il difensore inviava con posta certificata comunicazione alla Corte di appello di Firenze con la quale veniva dichiarata la non accettazione della notifica ai sensi del disposto normativo di cui )è -1 all'articolo suindicato. All'udienza fissata la Corte di appello rigettava l'eccezione sollevata al , riguardo e dichiarava procedersi oltre. La Corte di Cassazione con riferimento alle notifiche ex articolo 157, comma 8 bis, ha avuto modo in più occasioni di chiarire il portato di tale norma: estendere la possibilità di notificare presso il difensore di fiducia i vari atti al prevenuto che abbia dichiarato o eletto domicilio renderebbe del tutto inutile e superflua la scelta dell'indagato di stabilire dove vuole ricevere le notifiche. Nel caso di specie il prevenuto ha sempre, sin dalla notifica del decreto penale di condanna, ricevuto le notificazioni presso il proprio indirizzo di residenza, pertanto non è dato comprendere per quale motivo la Corte di appello di Firenze abbia deciso del tutto autonomamente, senza alcuna ragione, di procedere alla notificazione ex articolo 157, comma 8 bis, del codice di rito. 2.2. Col secondo motivo deduce il travisamento di prove decisive, la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Indi si riportano stralci delle deposizioni dei testi e di atti di polizia giudiziaria al fine di evidenziare i travisamenti delle risultanze processuali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale. 2.3. Col terzo motivo deduce l'erronea interpretazione degli artt. 197, 197 bis, 210 del codice di rito ovvero l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità quanto alle deposizioni del teste Mazzei.2.4. Col quarto motivo deduce l'erronea interpretazione degli artt. 192, 533, 603 del codice di rito e dell'art. 6 Cedu, e vizio di motivazione. Si denuncia l'aperta violazione del principio di unitaria ponderazione dell'intero materiale probatorio. 2.5. Col quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 339, 340 del codice di rito e dell'art. 152 cod. pen. La Corte territoriale dà atto a verbale dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile ma nulla dice circa la remissione di querela depositata dal procuratore di parte civile. L'atto di remissione di querela, oltre che la procura rilasciata a tal fine, è stata depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] tramite deposito telematico per Pec. E' dunque evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello nel non confrontarsi con l'intervenuta remissione di querela e quindi nel non emettere sentenza di non doversi procedere nei confronti del ricorrente. 2.6. Col sesto motivo deduce violazione di legge in relazione all'articolo 133 cod. pen. in ordine alla mancata indicazione dei criteri di scelta della pena base; si era altresì richiesta la concessione delle attenuanti generiche ma la Corte territoriale ha risposto al riguardo con mera formula di stile. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla remissione della querela; esso è inammissibile nel resto. 1.1. Ed invero, quanto al primo motivo, dagli atti si rileva che, a differenza di quanto prospetta il ricorrente, non risulta alcuna elezione o dichiarazione di domicilio da parte del D'Amore sicchè legittimamente la notificazione della citazione in appello - non trattandosi di prima notifica - è intervenuta ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. D'altronde lo stesso ricorrente non dà alcuna indicazione specifica in ordine all'eventuale esistenza di un tale atto ma si limita, nella sostanza, a rilevare che le precedenti notifiche erano sempre intervenute presso il luogo di residenza, circostanza questa che, ovviamente, ove non supportata da una dichiarazione di domicilio, non comporta di per sé le conseguenze che il ricorso intende attribuirle. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, oltre ad essere fondato su una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, addirittura mediante richiami di stralci di deposizioni estratti dal testimoniale, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, nella sostanza, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); d'altro canto, ove si intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, si deve fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 26040901); laddove nel caso di specie la ricostruzione alternativa offerta dal ricorrente circa la causa della lesione riportata dalla persona offesa è rimasta affidata alla sua unilaterale affermazione che si limita a prospettare la compatibilità della ferita con un colpo di corpo contundente di striscio, ponendo come possibile esempio di evento causativo l'avere, essa, sbattuto la testa sul guard-rail; essa è stata peraltro in questa sede pedissequamente riproposta senza un effettivo confronto con quanto esposto al riguardo dalla corte territoriale che ha già spiegato che quanto affermato dal dottor Dal canto, il medico che curò la persona offesa, non escludeva affatto che la ferita dalla medesima riportata potesse essere stata provocata da un manganello, sia pura di dimensione ridotta, dipendendo tale eventualità dal tipo di manganello utilizzato e non ha comunque escluso che se un colpo contundente avesse colpito di striscio la persona offesa ben avrebbe potuto provocare le ferite riscontrate sulla stessa; la sentenza impugnata non ha mancato altresì di evidenziare che la teste Masini ha in ogni caso riferito, pur non ricordando più in sede dibattimentale con esattezza la circostanza, in precedenza riferita, dell'uso di un manganello, di aver visto dei colpi inferti. 1.3. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, si osserva che il motivo è del tutto generico, non essendo indicati elementi utili per verificare la eventuale sussistenza dei presupposti di connessione o collegamento tra i fatti oggetto del presente procedimento e l'altro che si assume instaurato a parti inverse. Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere che sussiste anche ove si prospetti una causa di inutilizzabilità. Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, infatti, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale; laddove, nel caso di specie, peraltro, la questione non risulta neppure posta in sede di appello, né si è prospettato di averne investito il giudice del dibattimento all'atto dell'assunzione della testimonianza della persona offesa. 1.4.Per il quarto motivo non possono che valere gli argomenti già esposti in relazione al secondo motivo, prospettando esso questione - in maniera del tutto generica peraltro - afferente sempre la errata valutazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale.1.5. Come sopra premesso, fondato è invec:e il quinto motivo, risultando per tabulas l'intervenuta remissione della querela, sicché deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere il reato di minaccia estinto per remissione di querela, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa ex art. 129 c.p.p., comma 2. Il reato di minaccia è infatti procedibile a querela di parte, ai sensi dell'art. 612, comma 1, cod. pen. Sicché deve essere eliminata la pena di euro 1250,00 di multa (giorni cinque di reclusione ragguagliati ai sensi dell'art. 135 cod. pen. in euro 1250,00 di multa) irrogata per il reato di minaccia. 1.6. Il sesto motivo, affetto da genericità intrinseca ed estrinseca, è anch'esso inammissibile. La corte territoriale ha infatti adeguatamente risposto alla deduzione sul trattamento sanzionatorio, osservando come la pena base quantificata dal primo giudice in relazione al più grave reato di lesione in mesi dieci di reclusione - confermata dalla corte territoriale - dovesse ritenersi congrua in considerazione della irrilevanza dei motivi che indussero l'imputato ad agire, avvalendosi peraltro di un manganello retrattile. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia per intervenuta remissione di querela. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- ta [OSCURATO:PERSONA](cfp Sabeone • /UN ; [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA i ti MAG 2022 [OSCURATO:PERSONA]-t0 GIUDIZIARIO Car e a anzuise CORTE SUPREMA DI CASSA2JONE U.R.P. CENTRALE 9»0~. Cov, /L 1 - dl_ J 7+1921.29v27 t, cAA,i)AAL, ouyst:Kvo locul\ruk,t bvzú 0\i- C 9 :1/,,1 57,01,70,21/ ti (Pik7 SQA-Ceivt ,QA 9+ 9 ) /(/ Liv1),4LA,LAi,;,,Lt GL: i tC-) - (d frja. g (1, 2C1L )e,i+de,k,eri,et,ko NAA, j r,, t etivtít;,, e,fyvk: Affl-A-kA, 1 °\1 ,1Aivkit frifYY•Let \ -4_ a CeL/ \LS(