CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17095/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1676 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1363/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/04/2025 R.G.N. 3301/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20186/2025Numero di raccolta generale 17095/2026Data pubblicazione 31/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza del Tribunale della medesima sede n. 6505/2024, cheaveva respinto la sua impugnativa del licenziamento per giustacausa intimatogli dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. il 4.5.2023.2. Per quanto qui interessa, la Corte di merito ha ritenutoinfondato il primo motivo d’appello con il quale il lavoratoredenunciava l’erroneità della sentenza per avere il Tribunalepronunciato ultra petita considerando, nella valutazionedell’illecito, anche fatti del tutto estranei alla contestazionedisciplinare (segnatamente l’utilizzo di carta carburante nonassociata al mezzo rifornito), riverberando il suo errore nelladistorta lettura delle dichiarazioni testimoniali.3. La Corte giudicava infondato il secondo motivo con ilquale l’appellante evidenziava: che, stante lo stacco temporaletra alcuni rifornimenti ed altri effettuati con diversa cartacarburante sullo stesso mezzo, le carte stesse potevano esserestate nel frattempo sostituite perché danneggiate o perchérilasciate da diverso fornitore, sicché poteva non corrispondereal vero che con due diverse carte carburante si fosse rifornitouno stesso mezzo; che il disallineamento mezzo-carta sarebbepoi stato bloccato in automatico dall’ufficio SFGT; che dallatabella Excel prodotta con l’appello emergeva che, nei periodicontestati, i due mezzi SP 465 e LP 166 avevano recepito dalsistema informativo un cambio di numero di tessera, il chespiegava la diversità delle tessere associate allo stesso mezzo.4. Reputava infondato sotto tutti i profili anche il terzomotivo con il quale l’appellante lamentava: la mancataNumero registro generale 20186/2025considerazione dell’assenza di dolo in capo al ricorrente, tale daN umero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026ricondurre la condotta addebitata alla “inosservanza di leggi Doat a pubblicazione 31/05/2026regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potutorecare … danno all’impresa … ove l’evento non si sia verificato”(cfr. punto 2 lettera D punto d. dell’art. 68), per cui è previstala sanzione di natura conservativa della sospensione; che, inparticolare, non era stato contestato quanto dedotto in ricorsocirca il sistema farraginoso di organizzazione delle griglie deiturni ed il complesso abbinamento operatore – mezzo – servizio,con flussi informativi spesso non programmati e realizzati viatelefono o gruppi whatsapp, che rendeva possibile commettereerrori o dimenticanze; che la società nel mese di dicembre 2022aveva, infatti, adottato una diversa e più garantista procedura,con sistemi di alert in grado di avvisare subito gli operatori dianomalie nella registrazione dei rifornimenti; che, inoltre, nellastessa contestazione mancava il riferimento al profitto di cui sisarebbe avvantaggiato il ricorrente “o terzi”, restando solo ilrischio di arrecare il danno, escluso però dalla mancanza divolontarietà.5. Infine, per la Corte erano infondati i rilievi svoltidall’allora appellante nel quarto motivo, a mezzo del qualecensurava la parte della sentenza di primo grado in cui il giudiceaveva ritenuto leso in via definitiva il vincolo fiduciario.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a sei motivi.7. Resiste l’intimato con controricorso.8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 20186/2025RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026Data pubblicazione 31/05/20261. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione efalsa applicazione degli artt. 112 e 113 cpc, dell’art. 111 Cost.in quanto la Corte di Appello ha esaminato e valorizzato ai finidella decisione circostanze che non erano state oggetto dicontestazione disciplinare decidendo quindi anche ultra petita;dell’art. 7 della legge 300/1970, violando il principio diimmutabilità della contestazione disciplinare”. “Il ricorrente siduole di essere stato giudicato su fatti non oggetto dellacontestazione disciplinare, che aveva determinato il suolicenziamento, e che non erano stati oggetto di narrazione nelproprio ricorso giudiziario”.2. Con il secondo motivo denuncia: “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cpc in merito alla formazionedella prova e al convincimento della Corte distrettuale dellasussistenza del comportamento contestato al ricorrente di averconsentito al sig. [OSCURATO:PERSONA] di rifornire mezzi aziendali a lui nonassegnati utilizzando la carta carburante disallineata dal mezzomedesimo”. “Il ricorrente si duole che la Corte distrettuale abbiasupposto l’esistenza di un fatto (rifornimento dei mezzi aziendalicon carte carburante disallineata allo stesso mezzo) sebbene ladocumentazione acquisita agli atti, ed il cui contenuto non erastato contestato dall’AMA, dimostrava tutt’altro”.3. Con il terzo motivo denuncia: “Nullità della sentenza exart. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. ed ex art. 111 Cost. per carenzadi motivazione (motivazione manifestamente edirriducibilmente contraddittoria – motivazione perplessa oincomprensibile), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.,con riferimento alla diversa valenza attribuita alle sentenzeemesse nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], responsabileNumero registro generale 20186/2025delle stesse mancanze contestate al sig. [OSCURATO:PERSONA]”. “Il ricorrente sNi umero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026duole che la Corte distrettuale abbia dato diversa rilevanza alDleat a pubblicazione 31/05/2026sentenze emesse nel procedimento di primo rispetto a quello disecondo grado nei confronti del collega [OSCURATO:PERSONA], destinatario diidentica contestazione disciplinare, che aveva annullato ilproprio licenziamento”.4. Con il quarto motivo denuncia: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 113 cpc; 18, comma 4 della legge300/1970; 1362 e segg. c.c.; 30 comma 3 della legge 183/2010in relazione all’art. 68 del CCNL di categoria per aver la Cortedistrettuale compiuto un percorso ermeneutico del codicedisciplinare in violazione delle regole di interpretazionenegoziale”. “Il ricorrente si duole che la Corte distrettuale nonabbia fatto corretta applicazione dei criteri ermeneuticinell’interpretare le norme del codice disciplinare applicabile alrapporto di lavoro con AMA”.5. Con il quinto motivo denuncia: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 68 dell’ipotesi di Verbale di Accordo diSettore del 18/5/2022, contenente la normativa sulle sanzionidisciplinari, in relazione ai fatti oggetto di valutazionedisciplinare”. “Il ricorrente si duole che la Corte di Appello abbiaerrato ad applicare l’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nellaparte in cui viene disciplinato il potere disciplinare, avendoassunto il fatto contestato da AMA in una fattispecie diversa daquella prevista dal predetto codice disciplinare”.6. Con il sesto motivo denuncia: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 113 cpc; 18, comma 4 della legge300/1970; 2106 e 2119 c.c.; 30, comma 3 della legge 183/2010in relazione all’art. 68 del CCNL di categoria per aver la Cortedistrettuale ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva inNumero registro generale 20186/2025quanto la condotta del ricorrente integrerebbe una giusta causaN umero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026di licenziamento pur senza aver valutato tutte le circostanze dDealt a pubblicazione 31/05/2026caso”. “Il ricorrente si duole che la Corte distrettuale abbiaritenuto leso il rapporto fiduciario senza confrontarsi con iprincipi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimitàvolti a valorizzare gli standard conformi ai valoridell’ordinamento esistenti nella realtà sociale e quelli dellacontrattazione”.7. Il primo motivo è inammissibile.8. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraversola mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loroeterogenee, prospetti relativamente alla medesima questionemotivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per imotivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primodei quali presuppone la non contestazione della ricostruzionefattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzionesulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possonocoesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità,così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegnodell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione diinestricabile promiscuità, tale da rendere impossibilel’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure(Cass. n. 12625/2020).8.1. Ebbene, nel primo motivo, non ricondotto dalricorrente a nessuna delle ipotesi di cui all’art. 360, commaprimo, c.p.c., da un lato, è denunciato un vizio processuale diultrapetizione, da sussumere quindi nel mezzo di cui all’art. 360,Numero registro generale 20186/2025comma primo, n. 4), c.p.c., senza tuttavia che sia stata dedottaN umero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026la nullità della sentenza per tale vizio; dall’altro, è denunciatDoat a pubblicazione 31/05/2026un error in iudicando circa la norma di diritto sostanziale di cuiall’art. 7 l. n. 300/1970, per la sostenuta violazione del principiodi immutabilità della contestazione disciplinare; il che dovevaessere fatto valere con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c.Inoltre, i due differenti vizi, come emerge già dalla suriportata sintesi della censura formulata dalla parte (v. pag. 2del ricorso), non sono tenuti ben distinti. E, comunque, dallosvolgimento del motivo (v. in particolare pagg. 18-24 delricorso) risulta chiaramente che esso si fonda anche su unarilettura di plurime risultanze processuali, non consentita inquesta sede di legittimità.9. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo,anch’esso non espressamente ricondotto dalla parte ad unadelle tassative ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c.La doglianza parrebbe da sussumere nell’ipotesi di cui al n.3) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.In ogni caso, anche tale censura, come si trae chiaramentedal suo sviluppo, propone una propria rilettura critica dellerisultanze processuali in punto di prova (v. pagg. 24-33 delricorso), sollecitando in definitiva un sindacato estraneo alperimetro del controllo del giudice di legittimità.10. Il terzo motivo è infondato con profili d’inammissibilità.11. Nota anzitutto il Collegio che l’anomalia motivazionaledenunciata è rappresentata nel contempo dal ricorrente nelleforme della “motivazione manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria” ma anche della “motivazione perplesNsumae roo re gistro generale 20186/2025Numero sezionale 1676/2026incomprensibile”. Numero di raccolta generale 17095/2026Data pubblicazione 31/05/202612. In ogni caso, il ricorrente in sintesi deduce che, nelloscrutinare il quarto motivo d’appello, la Corte territoriale avevaesposto che: “Il Tribunale, richiamando altro precedente dellostesso Ufficio in fattispecie assolutamente sovrapponibiletrattando della posizione di un collega dello [OSCURATO:PERSONA] con qualificadi TOT, ha osservato …” (nell’ambito della facciata 5 dellamotivazione); mentre successivamente (nell’ambito delsuccessiva facciata 6) aveva considerato che: “Anche la vicendache ha interessato il collega [OSCURATO:PERSONA] (oggetto dellasentenza di questa Corte n. 4313/2024 avverso la quale è statoperaltro proposto ricorso per cassazione), non risultasovrapponibile a quella appena esaminata, …”.In particolare, la contraddittorietà valutativa che profila ilricorrente s’incentrerebbe sul dato che il precedente dello stessoTribunale cui s’era riferito il primo giudice di questoprocedimento come relativo a “fattispecie assolutamentesovrapponibile” dovrebbe identificarsi nella sentenza di primogrado della causa poi decisa dalla medesima Corte territorialecon la sentenza n. 4313/2024, che nella decisione oraimpugnata è stata, invece, considerata relativa a “vicenda” nonsovrapponibile a quella oggetto del secondo grado del nostrogiudizio.12.1. Tuttavia, le Sezioni unite di questa Corte hanno direcente ribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primodell’art. 360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesseSezioni unite a partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poideterminato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per iltramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo dimotivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (oN fuomerrsoe re gistro generale 20186/2025Numero sezionale 1676/2026meglio duplice, giacché le prime due ipotesi attNeunmgeroo ndi ora ccolta generale 17095/2026all’esistenza della motivazione, le altre due alla sua tenutDaat a pubblicazione 31/05/2026logica) nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e “la motivazione perplessa eobbiettivamente incomprensibile”. In questo caso – occorreevidenziare per quanto si dirà più avanti – il vizio è testuale,come lo era in precedenza il vizio motivazionale regolato dalprevigente n. 5 dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolodi esempio si cita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998,n. 5802) (così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n.5792).13. Ebbene, dal testo della sentenza ora impugnata non sidesume che il precedente dello stesso Tribunale, di cui nonvengono richiamati gli estremi, si riferisse al collega dell’attualericorrente a nome di [OSCURATO:PERSONA] (nel primo passo espostodalla Corte si parla solo di “un collega dello [OSCURATO:PERSONA] con qualifica diTOT” nominativamente non specificato), né comunque che sitrattasse della sentenza di primo grado del giudizio poi definitoin secondo grado con la sent. n. 4313/2024 della stessa Corted’appello; laddove anche l’anomalia motivazionale nella speciedenunciata, nei limiti in cui è ora ammissibile in sede dilegittimità, dev’essere – come premesso - “testuale”, vale adire, emergente dal provvedimento in sé, e quindi dev’esserededotta a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(cfr. anche, ex plurimis, Cass., sez. un., n. 37406/2022). Edinfatti per perorare il dedotto vizio motivazionale il ricorrente siriferisce ad atti estrinseci al testo della sentenza impugnata, edin particolare a passi delle proprie note di trattazione delNumero registro generale 20186/20257/4/2025 (v. pag. 34 del ricorso), nonché alla sentenza deNl umero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026Tribunale di Roma n. 915/2024 (menzionata in nota 2 in calcDeat a pubblicazione 31/05/2026a pag. 35 del ricorso).14. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, in quantoall’evidenza tra loro connessi, possono essere congiuntamenteesaminati.14.1. Essi, da ricondurre tutti all’ipotesi di cui all’art. 360,comma primo, n. 3), c.p.c., sono per quanto di ragione fondati.15. Giova premettere che, come risulta dall’impugnatasentenza, allo [OSCURATO:PERSONA], in qualità di TOT (sigla che sta per TecnicoOperativo Territoriale), “con il compito di gestire, anchecontabilmente, la programmazione giornaliera dei servizi dipulizia e raccolta rifiuti effettuata dagli operatori di zona”, erastato contestato in sintesi che: “Da approfondite indagini èemerso che nel periodo intercorso dal 07/07/2021 al09/06/2022, il lavoratore [OSCURATO:PERSONA] ha effettuatorifornimenti di carburante, con il proprio pin, utilizzando unacarta carburante non corrispondente a quella del mezzo a luiassegnato. Il summenzionato lavoratore, tornato in zona altermine del suo turno lavorativo, Le ha consegnato infatti lericevute fiscali (scontrini) comprovanti il rifornimento dicarburante: è emerso, inoltre, che alcuni rifornimenti oggetto dicontestazione risultano essere stati effettuati in orari in cuil’operatore non era in servizio …”; ed anche che “nei giorni17/09/2021, 19/03/2022 e 24/08/2022 Le siano stateconsegnate ricevute fiscali afferenti a rifornimenti di carburantemai registrati a sistema, con la conseguente impossibilità diverificare la veridicità/correttezza dei rifornimenti e di registrareil relativo costo” (il testo integrale della nota di contestazioneNumero registro generale 20186/2025disciplinare è trascritto al § 4.1. alla facciata 2 dell’impugnataN umero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026sentenza). Data pubblicazione 31/05/202616. Ebbene, dal complesso della motivazione resa dallaCorte d’appello si desume chiaramente che sono stati ritenutiprovati e quindi sussistenti i fatti così contestati.Tuttavia, non possono essere condivise le valutazionigiuridiche conclusivamente espresse nel disattendere il terzo edil quarto motivo dell’appello del lavoratore.La Corte, infatti, su questo piano, e a prescindere quindi daapprezzamenti di ordine strettamente fattuale (incensurabili inquesta sede), si è limitata ad osservare che “le anomalie di cuisi tratta sono quantomai evidenti dal semplice riscontro visivotra il mezzo assegnato e quello rifornito con la carta carburante,sicché non si vede come possa escludersi lo stato soggettivodoloso del tecnico incaricato della registrazione contabile,peraltro qui connotata da irregolarità lungamente reiterate, …”(così alla facciata 5).Invero, a fronte di una disciplina contrattuale-collettivasenz’altro articolata e complessa (come si vedrà subito),l’indagine circa la possibilità di ricondurre o meno la fattispecieconcreta ad una delle ipotesi contemplate in essa,segnatamente con riferimento all’elemento soggettivo dellecondotte ascritte, non poteva esaurirsi nel mero riscontro di unostato soggettivo genericamente “doloso”.17. In particolare, pur circoscrivendo la rassegna che seguea casi previsti dal CCNL del settore in data 18.5.2022 latamenteriferibili alla fattispecie in esame, l’art. 68 di tale CCNL (sotto larubrica “[OSCURATO:PERSONA]”), prevede anzitutto l’ipotesidella “negligenza nell’esecuzione del lavoro assegnato rispettoNumero registro generale 20186/2025alle istruzioni impartite”, nell’ambito del § 2. SANZIONIN umero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026CONSERVATIVE, sub lett. B) f. tra le “Mancanze punibili con Dlaat a pubblicazione 31/05/2026multa”; e qui è evidente che sia contemplata una mancanza dinatura colposa (perché la “negligenza” tout court, insiemeall’imprudenza ed all’imperizia, è appunto una delle formetradizionali della colpa).L’ipotesi, poi, della “inosservanza di leggi o regolamenti odegli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizioalla sicurezza del servizio o danno all’impresa e alle persone,ove l’evento non si sia verificato”, è contemplata nel medesimoarticolo e nello stesso § 2. sub lett. D) b., tra le “Mancanzepunibili con la sospensione del lavoro e dalla retribuzione da 3a 5 giorni”; ma tale “inosservanza”, in difetto di specificazioni,può essere sostenuta sia da colpa che da dolo.L’ipotesi ulteriore della “negligenza o inosservanza di leggio regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamentecommesse anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terziove l’effetto voluto non si sia verificato e sempre che lamancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimentiperseguibile” è contemplata negli stessi articolo e paragrafo sublett. E) e. tra le “Mancanze punibili con la sospensione dalservizio e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni”. Ed in questo casoè chiaro (soprattutto per l’adozione dell’avverbio“deliberatamente” e della locuzione “effetto voluto”) che le partisociali si siano riferite a “Mancanze” di natura dolosa.17.1. Nel successivo § 3. [OSCURATO:PERSONA] delmedesimo art. 68, la lett. F) g. prevede: “inosservanza di leggio regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamentecommesse per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi cheabbia comunque procurato danno all’azienda”, tra le “MancanzeNumero registro generale 20186/2025punibili con il licenziamento con preavviso”. In tale precipuaN umero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026disposizione è, quindi, delineata una “mancanza” sostenuta dDaat a pubblicazione 31/05/2026quello che, in ambito penalistico, sarebbe definito un dolospecifico (la deliberazione delle condotte è “per procurareindebiti vantaggi a sé o a terzi”), cui si aggiunge l’aver“comunque procurato danno all’azienda”.Infine, nel medesimo § 3. alla lett. G) c. è prevista l’ipotesidella “violazione deliberata di leggi, di regolamenti o dei doveriche possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all’impresao a terzi”, tra le “Mancanze punibili con il licenziamento senzapreavviso”. Ed è evidente che, almeno nella c.d. scala valorialedesumibile dalla fonte collettiva, si tratti dell’ipotesi più gravetra quelle sin qui considerate, in quanto si caratterizza per undolo intenzionale massimo perché riferito direttamente, non giàa condotte negligenti o inosservanti, ma alla violazione in sé(“violazione deliberata”, recita la specifica previsione), pur se ilpregiudizio arrecato all’impresa o a terzi possa risultare solopotenziale. Nello stesso senso, del resto, depone l’apertura dellaprevisione sub lett. G), che recita: “Si incorre nella sanzionedisciplinare del licenziamento senza preavviso per ognimancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia conl’impresa, relativa a doveri anche non espressamente richiamatidal presente CCNL di entità tale da non consentire laprosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come diseguito riportato a titolo indicativo e non esaustivo: …”. Segue,difatti, in tale norma collettiva un nutrito elenco di ipotesi, trale quali quella sub c. testé illustrata, tutte però accomunatedall’evocare pressoché esplicitamente la nozione legale di giustacausa di cui all’art. 2119, comma primo, primo periodo, c.c.Numero registro generale 20186/202518. Ora, la Corte di merito ha sostanzialmente omesso dNi umero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026confrontarsi con le suddette norme collettive di riferimento suDalt a pubblicazione 31/05/2026terreno disciplinare.Si è limitata, infatti, in proposito a trascrivere parte dellamotivazione del primo giudice (tra la facciata 5 e la facciata 6),senza tuttavia esprimere un’esplicita condivisione delleconsiderazioni ivi svolte.19. Né la Corte, prescindendo dall’elencazione delle ipotesidi giusta causa di licenziamento contenuta nel CCNL di settore(nella specie, dichiaratamente non esaustiva nella cit. lett. G)del § 3.), ha operato una propria autonoma valutazione inordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un gravecomportamento del lavoratore, contrario alle norme dellacomune etica o del comune vivere civile, a far venire meno ilrapporto fiduciario tra datore di lavoro o lavoratore (come inipotesi ben avrebbe potuto fare: cfr., tra le tante, Cass. n.7568/2020).Piuttosto, la Corte ha osservato che: “Il compito disupervisore dello [OSCURATO:PERSONA] era particolarmente delicato, e perquesto né il numero dei dipendenti dell’azienda, né la mole dilavoro, di cui peraltro non viene dato concreto e documentaleriscontro, possono far ritenere scemata l’intensità del vincolofiduciario che lega il lavoratore all’azienda. Soprattutto tenendoconto, in questo caso, della immediata riscontrabilità delleanomalie nei rifornimenti effettuati dagli operatori della suazona e del numero notevole di anomalie non riscontrate, che piùvolte hanno posto lo [OSCURATO:PERSONA] nella condizione di intervenire conopportune richieste di chiarimenti e verifiche, mai inveroformulate” (così alla facciata 6).Numero registro generale 20186/2025Tali ultime considerazioni, tuttavia, peraltroN umero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026sostanzialmente riproduttive di quelle esposte in precedenzDaat a pubblicazione 31/05/2026(alla facciata 5), in disparte che orienterebbero verso una colpadel lavoratore, paiono volte a sostenere perché non fosse“scemata l’intensità del vincolo fiduciario che lega il lavoratoreall’azienda” più che ad illustrare perché le condotte ascritte allavoratore, e ritenute sussistenti, fossero idonee a far venirmeno il rapporto fiduciario tra la datrice di lavoro e il lavoratore,al punto da non consentire “la prosecuzione, anche provvisoria,del rapporto”, secondo la nozione legale di giusta causa ex art.2119 c.c.20. In conclusione, dichiarati inammissibili il primo ed ilsecondo motivo, e rigettato il terzo, in accoglimento, per quantodi ragione del quarto, del quinto e del sesto motivo, la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corteterritoriale che, in diversa composizione, dovrà regolare le speseprocessuali, comprese quelle di questo giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il quarto, il quintoed il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo ed ilsecondo motivo, e rigetta il terzo. Cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello diRoma, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 20186/2025Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 17095/2026Data pubblicazione 31/05/2026