CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2026
Cassazione n. 06262/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6262/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 952/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32289/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 18/06/2025 del TRIBUNALE di Monzadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che il Tribunale di Monza quale giudice dell esecuzione ha rigettato larichiesta di * * di applicare la disciplina di cui all art. 81 cod. pen. tra i reati oggettodelle sentenze di condanna emesse da Tribunale di Monza il 19/12/2019 reato ex art. 337cod. pen. commesso a * * il 7/6/2016 Tribunale di Milano l 8/1/2021 reato difurto aggravato commesso a * il 4/2/2016 Tribunale di Milano il 1/7/2021 reato di furtoaggravato commesso a * tra il 26/12/2015 e il 30/12/2015 Tribunale di Lecco il12/4/2021 reato furto aggravato commesso a * il 29/3/2015 Tribunale di Lecco il27/4/2021 reato di furto aggravato commesso a * il 4/4/4016Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe erratain quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sull arco di tempo trascorso esulla parziale differenza geografica dei lughi di commissione dei reati e non avrebbe tenutonel dovuto conto lo stato di tossicodipendenzaRilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali in assenza di elementi concretiemerge che i reati sono stati commessi nell arco temporale di un anno e in luoghiparzialmente diversi cfr. * U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 – 01 *1 n. 13971 del 30/3/2021 di * n.m. * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B * 260896 –01 ciò anche considerato che lo stato di tossicodipendenza come espressamenteevidenziato dal giudice dell esecuzione cfr. pag. 2 dell ordinanza impugnata noncostituisce da solo in assenza di altri indici un criterio sufficiente al fine del riconoscimentodella continuazioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede cfr. * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv280601Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6262/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 952/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32289/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 18/06/2025 del TRIBUNALE di Monzadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che il Tribunale di Monza quale giudice dell esecuzione ha rigettato larichiesta di * * di applicare la disciplina di cui all art. 81 cod. pen. tra i reati oggettodelle sentenze di condanna emesse da Tribunale di Monza il 19/12/2019 reato ex art. 337cod. pen. commesso a * * il 7/6/2016 Tribunale di Milano l 8/1/2021 reato difurto aggravato commesso a * il 4/2/2016 Tribunale di Milano il 1/7/2021 reato di furtoaggravato commesso a * tra il 26/12/2015 e il 30/12/2015 Tribunale di Lecco il12/4/2021 reato furto aggravato commesso a * il 29/3/2015 Tribunale di Lecco il27/4/2021 reato di furto aggravato commesso a * il 4/4/4016Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe erratain quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sull arco di tempo trascorso esulla parziale differenza geografica dei lughi di commissione dei reati e non avrebbe tenutonel dovuto conto lo stato di tossicodipendenzaRilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali in assenza di elementi concretiemerge che i reati sono stati commessi nell arco temporale di un anno e in luoghiparzialmente diversi cfr. * U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 – 01 *1 n. 13971 del 30/3/2021 di * n.m. * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B * 260896 –01 ciò anche considerato che lo stato di tossicodipendenza come espressamenteevidenziato dal giudice dell esecuzione cfr. pag. 2 dell ordinanza impugnata noncostituisce da solo in assenza di altri indici un criterio sufficiente al fine del riconoscimentodella continuazioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede cfr. * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv280601Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *